Codice cavalleresco italiano/Libro IV/Capitolo XXI

Violazione delle regole del duello e delle condizioni speciali per lo scontro.

../Capitolo XX ../Capitolo XXII IncludiIntestazione 2 giugno 2022 100% Da definire

Violazione delle regole del duello e delle condizioni speciali per lo scontro.
Libro IV - Capitolo XX Libro IV - Capitolo XXII
[p. 236 modifica]

XXI.

Violazione delle regole del duello

e delle condizioni speciali per lo scontro.

Avvertimento. — Durante il combattimento può accadere che uno dei duellanti, o uno dei testimoni, scientemente o involontariamente, violi le consuetudini cavalleresche pel duello, o non si attenga alle condizioni stipulate dalle parti per regolare lo scontro.

Ogni infrazione, tanto alle une quanto alle altre, porta naturalmente seco la sospensione del combattimento.

ART. 411.

Per le infrazioni di poco conto il direttore sospenderà il combattimento per redarguire chi si rese colpevole dell’infrazione. Per quelle di carattere grave, invece, si sospenderà lo scontro, e solo dopo severa ammonizione e dietro concorde parere dei testimoni, potrà riprendersi il combattimento.

ART. 412.

Sono da considerarsi infrazioni leggere:

parlare, gridare, rivolgere la parola all’avversario durante lo scontro; [p. 237 modifica]

attaccare prima del segnale convenuto, se non vi ha ferita o recidiva;

non arrestarsi subito al comando «Alt!»; di pararsi con la mano disarmata nei duelli con la spada sempre quando, in questi due ultimi casi non si abbiano avute ferite.

Sono da considerarsi di carattere grave:

lanciarsi sull’avversario per afferrargli la mano o il corpo;

colpire o tentare di colpire l’avversario caduto a terra o disarmato;

lanciarsi sull’avversario già ferito;

indirizzare parole ingiuriose all’avversario;

afferrare con la mano disarmata la spada avversaria.

ART. 413.

Verificandosi un’infrazione alle leggi del duello, i padrini s’interporranno a loro rischio e pericolo per la sospensione della lotta, e mentre due sorveglieranno i duellanti, perchè non abbiano a commettere eccessi, gli altri due discuteranno sulla convenienza o meno di riprendere il combattimento (v. art. 359).

ART. 414.

Se, in seguito a violazione delle leggi cavalleresche, il duello non dovesse riprendersi, sarà disteso apposito verbale, nel quale saranno descritti minutamente tutti i fatti che dettero luogo alla [p. 238 modifica]sospensione, e poi alla cessazione del combattimento. Se dalla avvenuta infrazione risultò ferita o morte, il verbale sarà rimesso in originale alla Procura del Re (De Rosis, III, 35°, 36°, 37°, e V, 38°).

ART. 415.

I testimoni dalla parte accusata hanno l’obbligo di giurare la verità sul loro onore.

ART. 416.

La querela per violazione alle leggi d’onore, dovrà estendersi pure ai testimoni che avessero favorito, con assenso o con fatti, i trasgressori alle regole cavalleresche.