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218 | Codice cavalleresco italiano |
testimonio che fa sospendere il combattimento accampando con frode una ferita che realmente non esiste.
Nessun testimonio può arrogarsi il diritto di comandare «Alt!» per sospendere il combattimento:
per dare nuova lena ad uno dei duellanti, contrariamente a quanto sarà stato convenuto nel verbale di scontro, circa i riposi;
perchè uno dei tiratori si è spinto sotto misura; cosa che, come scrive anche il generale Angelini, deve fare ogni buon tiratore, mentre eseguisce la finta a fine di poter colpire il corpo dell’avversario;
quando gli avversari si fossero serrati corpo a corpo, senza però servirsi della mano disarmata per respingersi o afferrare il ferro nemico, e senza percuotersi con la guardia dell’arma;
quando uno degli antagonisti, battendo in ritirata, venisse addossato a un muro, a un fosso o ad una siepe, come è detto ove si parla della marcia indietro (retrocedere).
I testimoni sospenderanno lo scontro, se uno dei combattenti svenisse prima della vista del sangue; e dichiareranno decaduto dal diritto delle armi quel duellante a cui fosse capitata tale iattura.