Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana/Bollettino N. 28

Bollettino N. 28

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REPUBBLICA ROMANA


BOLLETTINO DELLE LEGGI


N. 28.

EDIZIONE OFFICIALE


261 Proclama ai Romani del direttore militare di pubblica sicurezza - pag. 595

262 Notificazione del medesimo per la quale non si accorda uscita da Roma senza permesso - pag. 516.

263 Ordinanza del Triumvirato in cui si proibisce l'alterazione de' prezzi dei commestibili — pag. 517.

264 Ordine del giorno del Ministro di guerra e marina per promozioni — pag. 518.

265 Decreto del Triumvirato in cui si pone Roma in istato d'assedio in caso d'assalto straniero - pag. 520.

266 Idem d'istituzione d'una Commissione centrale delle barricate - pag. 521.

267 Idem in cui si accordano le pensioni ai feriti ed alle famiglie degli estinti nella difesa della Repubblica dall'invasione straniera, come lo fu colla legge del 29 maggio scorso per i feriti ed estinti nella guerra dell'indipendenza — pag. 523.

268 Idem di abolizione dei certificati della rendita consolidata intestati allo mani morte, ed emissione di altri pagabili al portatore — pag. 524.



Roma 1849.- Tipografia Governativa.


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REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Cittadini di Roma:

Con decreto di oggi del Ministero della Guerra venni incaricato di assumere la Direzione militare dell’Ufficio di pubblica sicurezza in Roma

Cittadini! io, benchè conscio della mia insufficienza, vi faccio solenne promessa di una attività instancabile, e del desiderio ardente di giovare alla nostra causa in questi gravi momenti, con

tutti i mezzi che furono messi a mia disposizione dal Ministero di Guerra

Il Direttore politico O. Meloni mi è associato nell’incarico. Noi due confidiamo, che dall’ordine dignitoso fra i nostri concittadini verremo ajutati nell’ardua incombenza.

Ma protestiamo fin d’ora che non senza un perchè, in momenti di guerra, la quiete pubblica e le disposizioni di sorveglianza a difesa vennero raggruppate nel poter militare

Noi veglieremo. E la nostra mano si vedrà per prima dovunque si attentasse all’ordine, alla libertà, all’onore di Roma

I buoni ci ajutino con fraterni consigli. Il consigliare adesso è dovere, e diritto di ogni leale cittadino

Ma pensino i pochi tristi, se pure ve ne hanno, che tutti noi addetti a questo incarico nuovo faremo conoscere ad ogni costo, come [p. 516 modifica]non impunemente si possa insidiare alla nostra Repubblica.

Dalla Direzione Militare dell’Ufficio di pubblica sicurezza.

Roma 28 Aprile 1849

Il Capo Militare d'Ufficio
Capitano Galvagni

(262)

REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Attesi i troppi frequenti reclami, che ci vengono dalle porte della Città, ed a scanso di ulteriori male intelligenze sovra un punto di tanta importanza, si notifica a tutti gli abitanti di Roma, cittadini e stranieri, quanto segue:

Dalle porte della Città di Roma non è accordato l’ingresso e l’uscita a nessuno, che non sia munito di speciale permesso di questa Direzione di Pubblica Sorveglianza militare e civile. Questa misura comprende anche gli abitanti forastieri, che posseggono passaporti esteri

Rimane però fermo il paragrafo seguente della disposizione di jeri, così concepito: «E permessa l’uscita a tutti i venditori di erbaggi, e a tutti quelli, che per la loro industria e mestiere provvedono la Città di generi di prima necessità, e per tal motivo sieno costretti ad aver libero passaggio. Questi però dovranno [p. 517 modifica]munirsi di un Certificato del proprio Commissario, che comprovi la loro qualità di trafficante, e l’urgenza di dovere uscire, quale certificato sarà valido per l’ingresso e regresso dalla porta, previo, bene inteso, il visto di questo Officio.

In tutto il rimanente la Notificazione di jeri viene abrogata

Dalla Direzione Militare dell’Ufficio di Pubblica Sicurezza.

Roma 28 Aprile 1849

Il Capo Militare d'Ufficio
Capitano Galvagni

(263)

REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Conosciuto, dietro rapporto della Commissione municipale dell’approvigionamento, che nella Città esiste abbondanza di ogni genere, come nei tempi ordinarj;

E saputo che alcuni venditori abusando delle attuali circostanze si fan lecito di vendere i commestibili ad un prezzo molto più elevato del consueto, ad onta che sieno libere ed aperte le comunicazioni al di fuori;

Il Triumvirato

Decreta:

Tutti i rivenditori manterranno i prezzi dei giorni passati senza la menoma alterazione, sotto [p. 518 modifica]pena della perdita di tutta la qualità del genere che si trovasse nella loro bottega. E vietato ad un tempo stesso ad ogni famiglia di esigere dai spacciatori una vendita di maggiore quantità del l’ordinaria.

Dato in Roma li 28 Aprile 1849.

I Triumviri

(264)

ORDINE

DEL COMANDO SUPREMO DELL’ARMATA

E DELLA CITTA’

Del 28 Aprile 1849.


Sono nominati Chirurgi Ajutanti i cittadini Gavazzi Dott. Carlo e Schilling Dott. Pietro.

È nominato Capitano dello Stato Maggiore Generale il cittadino Camoni Gio. Battista.

Si nomina Sotto-Tenente il cittadino Muffati Giovanni, e si destina nel primo Reggimento di Linea.

Stato delle promozioni degli Uffizialie Sotto-Uffiziali del primo Reggimento Leggiero, ossia del quinto Reggimento di Linea.

De Losach Ferdinando, Tenente, a Tenente Ajutante Maggiore.

Dini Francesco, Tenente, a Tenente Ajutante Maggiore.

[p. 519 modifica]Marescotti Angelo, Sotto-Tenente, a Tenente Ajutante Maggiore.

Curti Eugenio, Sotto-Tenente, a Tenente di Magazzino.

Ramacciotti Tullio, Sotto-Tenente, a Tenente incaricato alle Armi.

Doria Alessandro, Tenente, a Capitano.

Grammatica Simone, Tenente, a Capitano

Montelli Vito, Tenente, a Capitano

Entz Giacomo, Tenente, a Capitano

Solieri Alessandro, Tenente, a Capitano

Lante Lodovico, Sotto-Tenente, a Tenente

Ottaviani Michele, Sotto-Tenente a Tenente

Santangeli Annibale, Sotto-Tenente, a Tenente

Montelli Gio. Battista, Sotto-Tenente, a Tenente

De Rossi Ignazio, Sotto-Tenente, a Tenente

Felici Gioacchino, Sotto-Tenente, a Tenente

Mercanti Pietro, Sotto-Tenente, a Tenente

Sabatini Giuseppe, Sotto-Tenente, a Tenente

Conti Giuseppe, Sotto-Tenente, a Tenente

Pescaglia Giuseppe, Sotto-Tenente, a Tenente

Giannini Gherardo, Sotto-Tenente, a Tenente

Signoroni Pietro, Sotto-Tenente, a Tenente

Forni Giovanni, Sotto-Tenente, a Tenente

Bastianelli Marzio, Ajutante Sotto-Uffiziale, a sotto-Tenente

Bellini Luigi, Ajutante Sotto-Uffiziale, a Sotto-Tenente.

Lodovisi Tommaso, Ajutante Sotto-Uffiziale, a Sotto-Tenente.

Guglielmini Ferdinando, Ajutante Sotto-Uffiziale, a Sotto-Tenente.

Papini Ferdinando, Ajutante Sotto-Uffiziale, a Sotto-Tenente

[p. 520 modifica]Botti Ansuino, Ajutante Sotto Uffiziale, a Sotto-Tenente

Ghetti Raffaele, Sargente Maggiore, a Sotto-Tenente

Ghiberti Giacomo, Sargente Maggiore, a Sotto Tenente

Brusca; lia Gherardo, Sargente Maggiore, a Sotto-Tenente

Staderini Lodovico, Sargente Maggiore, a Sotto - Tenente

Costantini Sante, Sargente Maggiore, a Sotto-Tenente

Caprini Pacifico, Sargente Maggiore, a Sotto-Tenente

Caprini Francesco, Sargente Maggiore, a Sotto-Tenente

Il Ministro di Guerra e Marina
Giuseppe Avezzana

(263)

REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando la necessità della difesa, l’urgenza dei casi e la giustizia d’ogni provvedimento, anche eccezionale, che tenda a salvar la Patria;

Il Triumvirato

Decreta:

1. Nel caso d’assalto straniero, al primo colpo di cannone, tutte le campane della Città suone ranno a stormo.

[p. 521 modifica]La responsabilità dell’esecuzione di quest’ordine è imposta ai sagrestani sotto pena di un anno di carcere.

2. Le farmacie e le botteghe di commestibili rimarranno aperte, sotto pena ai contraventori di una multa di scudi 20 per la prima volta e del doppio per la recidiva.

3. Dal momento contemplalo nel primo articolo, la Città sarà considerata in istato d’assedio.

Sarà sospesa la pubblicazione de’Giornali.

Il solo Monitore e i Bollettini del Governo terranno ragguagliato il popolo degli avvenimenti.

4. Da quel momento qualunque azione di carattere politico tendente a turbare la difesa e ad influire sullo spirito della popolazione in modo nocivo alla salute della Repubblica, sarà giudicata sommariamente da una Commissione Militare, che verrà istituila a tal uopo.

Dato dalla residenza del Triumvirato li 28 Aprile 1849.

I Triumviri

(266)

REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che al concentramento e alla rapidità delle operazioni di difesa interna, [p. 522 modifica]segnatamente per ciò che concerne le barricate, importa l’istituzione di un Corpo intermediario tra il Ministero della guerra e i Capi di Rione;

Il Triumvirato

Decreta:

1. Rimanendo ferme tutte le disposizioni emanate per la nomina dei Capi e Deputati che devono organizzare la difesa in ogni Rione e Deputati che devono organizzare la difesa in ogni Rione, è istiluita una COMMISSIONE CENTRALE DELLE BARRICATE.

2. I Cittadini che la compongono sono

Maggiore Vincenzo Caldesi rappresentante del Popolo

Capitano Vincenzo Cattabene rappresentante del Popolo

Enrico Cernuschi rappresentante del Popolo.

3. La COMMISSIONE DELLE BARRICATE s’intende direttamente col Ministero della Guerra, e col Triumvirato.

Dato dalla residenza del Triumvirato li 29 Aprile 1849.

I Triumviri


[p. 523 modifica](267)

REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Triumvirato della Repubblica

Notifica:

Che l’Assemblea Costituente, nella tornata della notte del 28 del corrente mese, ha promulgato il seguente Decreto, ed

Ordina:

Che sia eseguito nella sua forma e tenore

Assemblea Costituente

Considerando che eguale obbligo incombe alla Repubblica, siccome eguale guiderdone è dovuto tanto a chi difende il suo territorio, quanto a chi accorre alla guerra dell’Indipendenza;

Il Triumvirato

Decreta:


Articolo Unico. La legge 29 Marzo scorso riguardante le pensioni accordate ai feriti ed alle famiglie degli estinti nella guerra dell’Indipendenza, sarà applicata in tutta la sua forma e tenore pei feriti e per le famiglie degli estinti nella difesa della Repubblica dall’invasione Straniera.

Dalla residenza del Triumvirato li 29 Aprile 1849.

I Triumviri


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REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Visto il Decreto dell’Assemblea Costituente del 21 Febbrajo 1849, col quale si dichiarano proprietà della Repubblica tutti i Beni Ecclesiastici dello Stato Romano, assumendo il Governo la conveniente dotazione per i Ministri del Culto.

Considerando che per l’esecuzione di quel Decreto si vanno a deputare Commissioni, le quali determinino quella dotazione, e procedano alla liquidazione di tutti gli altri oneri pesi ed obblighi tanto pel Culto, quanto a favore de’ terzi per qualsivoglia titolo, onde assegnarvi per l’esatto soddisfacimento le corrispondenti garanzie e sicurezze, restringendole e trasferendole sopra una proporzionata quota di quelle proprietà ed altre attività che all’oggetto verranno vincolate.

Considerando che a mettere ad effetto tale restrizione e trasferimento di pesi e vincoli per quello riguarda la rendita consolidata, conviene annullare tutti i certificati ora esistenti, e crearne degli altri corrispondenti di nuova emissione.

Considerando che l’utilità pubblica e le esigenze dell’Erario richiedono che intanto si tragga partito da una parte di quelle attività che rimangono libere e disponibili, specialmente per erogarle nel ritiro ed ammortizzazione della carta monetata con corso coattivo, e per sussidiare l’Erario.

Considerando che per ottenere questo ritiro [p. 525 modifica]ed ammortizzazione si rinviene mezzo quanto sicuro, tanto facile e pronto, il porre in vendita una parte di rendita Consolidata libera proveniente dalla stessa indemaniazione.

Considerando che i valori attualmente in circolazione con corso coattivo sono come segue.

Boni del Tesoro, compresi quelli emessi dal la Provincia di Bologna dichiarati nazionali, scudi 4,154,000
Boni della Banca Romana scudi 1,400,000
Totale scudi 5,231,000

cosicchè impiegandovi la suddetta rendita per la rata di scudi 328,185, rappresentante il capitale di scudi 6,563,700, non solo si ha il mezzo sufficiente per estinguere la passività de’ Boni e della carta della Banca ora in circolazione con corso coatlivo; ma ben anche un di più di scudi 1,312,700 da erogarsi a sollievo dell’Erario.

Considerando che la Banca Romana deve restar gravata del peso dell’ammortizzazione di scudi 400,000 in Biglietti, che col Decreto dell’Assemblea del 21 Febbrajo furono a lei ceduti a sollievo del Commercio, la quale ammortizzazione dovrà da lei farsi dopo il primo anno, a forma dell’art. 5 di quel Decreto:

IL TRIUMVIRATO

Decreta

Art. 1. I certificati, che trovansi emessi per le rendite consolidate intestate alle mani morte, sono e s’intendono sino da questo momento di niun effetto e valore.

[p. 526 modifica]Art. 2. Saranno creati ed emessi sopra la rendita di scudi 627,950 dello Stato li seguenti certificati pagabili al portatore colla decorrenza dal 1 Gennajo 1849, salvo le compensazioni del le quali si tratterà nel Regolamento.


CERTIFICATO   RENDITA   CAPITALE



1000 da sc. 100 sc. 100,000 sc. 2,000,000
1500 da sc. 50 sc. 75,000 sc. 1,500,000
2000 da sc. 20 sc. 40,500 sc. 850,000
2500 da sc. 15 sc. 37,500 sc. 750,000
3000 da sc. 10 sc. 30,000 sc. 600,000
9137 da sc. 5 sc. 45,685 sc. 913,700
Num. 19137 sc. 328,185 sc. 6,563,700

Saranno inoltre creati ed emessi altrettanti certificati intestati all’Erario per la residuale somma di scudi 299,763.

Art. 3. Tutti i vincoli che esistono oggi sulle cartelle in corso intestate alle mani morte, saranno trasportati sopra i certificati che verranno intestati all’Erario. Ed è accordata inoltre a favore di questi vincoli, un’ipoteca generale sopra i beni dei Luoghi Pii incamerati in tutto lo Stato.

Art. 4. La rendita rappresentata dai nuovi certificati pagabili al portatore sarà venduta all’auzione.

Art. 5. Tale auzione verrà eseguita negli Uffizi Nazionali, che verranno determinati con apposito regolamento, incominciando dal giorno 15 del prossimo Maggio e proseguendo fino al 15 del futuro agosto; presso i quali Uffici saranno depositati i certificati di sopra indicati.

[p. 527 modifica]Art. 6. Il pagamento del prezzo che sarà per risultare dalla vendita fatta per auzione come sopra, sarà effettuato per 4 quinti in Boni del Tesoro e della Banca con le corrispondenti proporzioni; pel quinto residuale in numerario effettivo.

Art. 7. Gli oblatori rimasti aggiudicatarj dei certificati al portatore, ritireranno dagli ufficii sopra indicati i certificati medesimi nell’atto in cui depositeranno il prezzo risultato dall’auzione. Sui Boni e sui Biglietti di Banca versati in pagamento del prezzo sarà apposto contestualmente un bollo denotante il seguito versamento di essi, a forma delle disposizioni sopra espresse.

Art. 8. Tali Boni e Biglietti di Banca s’intenderanno coll’apposizione di quel bollo pienamente ammortizzati, e privati di qualunque corso legale. Dopo compita l’operazione verrà redatto processo verbale di tutti i boni e biglietti di Banca annullati, e verranno pubblicamente dati alle fiamme colle norme che saranno indicate in proposito.

Art. 9. Rimarrà illeso il diritto dello Stato contro i due Stabilimenti del Banco di S. Spirito, e del Monte di Pietà per l’indennizzo a loro carico, a causa dei boni del Tesoro per conto dei medesimi creati ed emessi nella somma di scudi 500,000 colla legge del 29 Aprile 1848, e resteranno per ciò ferme le ipoteche corrispondenti prese a garanzia di detta somma.

Art. 10. La Banca Romana dovrà restituire all’Erario il Consolidato depositato nelle sue Casse, a garanzia dell’ultima emissione di scudi [p. 528 modifica]200,000 subito che verranno a lei presentati un numero di biglietti ammortizzati per altrettanta somma.

Art. 11. Per i residuali biglietti della Banca emessi per suo conto con corso coattivo, verranno dalla medesima ammortizzati a forma, dell’art. 5 del Decreto del 21 febbrajo 1849.

Art. 12. Appena seguìta l’ammortizzazione, cesseranno di avere alcun’effetto tutte le ipoteche prese sui beni delle Corporazioni Religiose, come ancora quelle prese sui Beni Camerali, e la garanzia convenuta sul residuo prezzo dei Beni dell’Appannaggio.

Art. 13. Il Ministero delle Finanze è incaricato dell’esecuzione del presente Decreto, come ancora del Regolamento speciale che dovrà emanarsi per stabilire le regole con le quali dovranno procedere gli atti di asta in proposito.

Dato dalla residenza del Triumvirato li 29 Aprile 1849.

I Triumviri