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Art. 6. Il pagamento del prezzo che sarà per risultare dalla vendita fatta per auzione come sopra, sarà effettuato per 4 quinti in Boni del Tesoro e della Banca con le corrispondenti proporzioni; pel quinto residuale in numerario effettivo.

Art. 7. Gli oblatori rimasti aggiudicatarj dei certificati al portatore, ritireranno dagli ufficii sopra indicati i certificati medesimi nell’atto in cui depositeranno il prezzo risultato dall’auzione. Sui Boni e sui Biglietti di Banca versati in pagamento del prezzo sarà apposto contestualmente un bollo denotante il seguito versamento di essi, a forma delle disposizioni sopra espresse.

Art. 8. Tali Boni e Biglietti di Banca s’intenderanno coll’apposizione di quel bollo pienamente ammortizzati, e privati di qualunque corso legale. Dopo compita l’operazione verrà redatto processo verbale di tutti i boni e biglietti di Banca annullati, e verranno pubblicamente dati alle fiamme colle norme che saranno indicate in proposito.

Art. 9. Rimarrà illeso il diritto dello Stato contro i due Stabilimenti del Banco di S. Spirito, e del Monte di Pietà per l’indennizzo a loro carico, a causa dei boni del Tesoro per conto dei medesimi creati ed emessi nella somma di scudi 500,000 colla legge del 29 Aprile 1848, e resteranno per ciò ferme le ipoteche corrispondenti prese a garanzia di detta somma.

Art. 10. La Banca Romana dovrà restituire all’Erario il Consolidato depositato nelle sue Casse, a garanzia dell’ultima emissione di scudi