Pagina:Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana (1849).pdf/559


— 526 —

Art. 2. Saranno creati ed emessi sopra la rendita di scudi 627,950 dello Stato li seguenti certificati pagabili al portatore colla decorrenza dal 1 Gennajo 1849, salvo le compensazioni del le quali si tratterà nel Regolamento.


CERTIFICATO   RENDITA   CAPITALE



1000 da sc. 100 sc. 100,000 sc. 2,000,000
1500 da sc. 50 sc. 75,000 sc. 1,500,000
2000 da sc. 20 sc. 40,500 sc. 850,000
2500 da sc. 15 sc. 37,500 sc. 750,000
3000 da sc. 10 sc. 30,000 sc. 600,000
9137 da sc. 5 sc. 45,685 sc. 913,700
Num. 19137 sc. 328,185 sc. 6,563,700

Saranno inoltre creati ed emessi altrettanti certificati intestati all’Erario per la residuale somma di scudi 299,763.

Art. 3. Tutti i vincoli che esistono oggi sulle cartelle in corso intestate alle mani morte, saranno trasportati sopra i certificati che verranno intestati all’Erario. Ed è accordata inoltre a favore di questi vincoli, un’ipoteca generale sopra i beni dei Luoghi Pii incamerati in tutto lo Stato.

Art. 4. La rendita rappresentata dai nuovi certificati pagabili al portatore sarà venduta all’auzione.

Art. 5. Tale auzione verrà eseguita negli Uffizi Nazionali, che verranno determinati con apposito regolamento, incominciando dal giorno 15 del prossimo Maggio e proseguendo fino al 15 del futuro agosto; presso i quali Uffici saranno depositati i certificati di sopra indicati.