Pagina:Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana (1849).pdf/561


— 528 —

200,000 subito che verranno a lei presentati un numero di biglietti ammortizzati per altrettanta somma.

Art. 11. Per i residuali biglietti della Banca emessi per suo conto con corso coattivo, verranno dalla medesima ammortizzati a forma, dell’art. 5 del Decreto del 21 febbrajo 1849.

Art. 12. Appena seguìta l’ammortizzazione, cesseranno di avere alcun’effetto tutte le ipoteche prese sui beni delle Corporazioni Religiose, come ancora quelle prese sui Beni Camerali, e la garanzia convenuta sul residuo prezzo dei Beni dell’Appannaggio.

Art. 13. Il Ministero delle Finanze è incaricato dell’esecuzione del presente Decreto, come ancora del Regolamento speciale che dovrà emanarsi per stabilire le regole con le quali dovranno procedere gli atti di asta in proposito.

Dato dalla residenza del Triumvirato li 29 Aprile 1849.

I Triumviri