Varenna e Monte di Varenna/Secolo XV/Contribuzioni, dazi, tasse

Contribuzioni, dazi, tasse

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Secolo XV - Cariche pubbliche Secolo XV - Note ecclesiastiche
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CONTRIBUZIONI, DAZI, TASSE


I magistrati che presiedevano a questa branca dell’amministrazione del ducato erano il podestà, al quale apparteneva non solamente l’amministrazione della giustizia, ma aveva eventuali incarichi delle ispezioni politiche ed economiche e presiedeva le pubbliche adunanze; il referendario, al quale spettava l’incanto dei dazi, pedaggi e gabelle, percepiva le rendite ducali ed ordinava i pagamenti; il capitano del lago che tutelava le riscossioni dei dazi dei lago, ed era assistito da un corpo di 60 guardie, che montavano due navi leggiere a venti e più remi chiamate corobiesse1.

Uno dei cespiti più importanti dello stato era quello del sale. Filippo Maria Visconti emanò delle lettere patenti relative alla quantità di sale stabilito per ciascun comune. Da esse ricaviamo il seguente [p. 78 modifica]elenco2 che ci permette anche di fare una correlazione relativamente alla popolazione di quei paesi:

«Comune et homines Porletiae stara centum vigintiquinque, Comune et homines Varenae cum Mugiasca star. tracentum, Comune et homines Dervii stara centum, Comunes et homines Civenae et de Limonta star. centum triginta, Comune et homines vallis Lugani et aliarum Plebium et vallium, terrarum et locorum qui et quae tenentur per comites de Rusconibus star. duemille, Comunia et homines Vallisoldi et de Valassina star. centumtriginta».

Una lettera dell’anno 1425 dei maestri delle entrate ducali al referendario di Como, contiene l’ordine di escludere gli uomini di Varenna e di Mugiasca ed i comuni di Dervio e di Corenno dall’incanto del sale, perchè già inclusi nel ruolo delle gabelle di Milano3.

Tuttavia il capitano del lago invigilava severamente sulle frodi che gli abitanti di questi paesi commettevano in materia di dazi, come lo dimostra la seguente lettera del segretario del Duca dell’agosto 14504:

«Dilecte noster. Habiamo intiso cum grande displicentia da li nostri maystri de intrate et referendario nostro de Como per frequentate lamente a loro facte per li dacieri nostri da Como de li homini da Bellano et da Varena conducano et fano conducere de molte biave, bestiame, formagio, coramo..... et altre merchadancie senza el debito pagamento de li dacy nostri, qual cosa molto ne dispiace et cade in grandissimo danno nostro et deliberati non volere simile cosa patire per modo alcuno volimo et strectamente te comandiamo per quanto t’è caro la gratia nostra che tu trancorre la tua fameglia et corrabiese per tutto quello laco, così verso quelle terre di Bellano et da Varena quam etiam altrovi puniendoli mal factori secondo la forma de li decreti et ordini de li dacii nostri et del tuto me avisary de dì in dì, però non se contenendo essi homini da simile errore li provvedaremo in modo restaranno malcontenti et trassirà in exemplo ad altri. Laude die 26 aug. 1460: Iohannes».

Al tempo di Filippo Maria Visconti Varenna pagava per censo ognl anno lire 725 imperiali, altrettanto pagava Bellano; Mandello pagava lire 720. Ma le tasse andarono a poco alla volta diminuendo, e nei primi anni del dominio di Francesco Sforza Varenna pagava solamente lire 218 e così Bellano; Mandello pagava lire 3205. [p. 79 modifica]

Circa i criteri che regolavano l’applicazione delle tasse ai comuni, riteniamo opportuno produrre una lettera scritta dal Simonetta, nella quale sono spiegate le ragioni dell’ordine dato di non far pagare le tasse arretrate a Varenna e a Bellano:

«Tu vederai per l’aligata quello nuy scrivemo a li Magistri nostri de le intrate circha el facto del sale per le comunitate de Varena et Bellano. Il perchè considerata la reccomandacione ne ha facto in loro favore il magnifico Bartolomeo Colione, considerato quelli lochi essere molto importanti al stato nostro et che sonno alle confine de li inimici, considerato anchora ch’el tempo non è de astrengerli in simili pagamenti nè fargli tale extorsione al presente corno te medesimo il poi comprendere, ne pare per ogni respecto non debiano essere molestati in questi tempi nè a pagare taxe vechie, nè a pagare più che le taxe de le quale sonno contenti de paghare de sua voluntà.

Et pertanto volimo debi ordinare a li predicti nostri magistri che omnino gli faciano observare quello gli scrivemo, per che poy che sarano assettate et firmate meglio le cose nostre, alhora se porano astrengere a pagare le taxe vechie e le nove senza niuno reguardo che non se poria fare in questi tempi senza qualche scandalo. Et in questo non gli faciamo obiecto alchuno, perchè cossì è la nostra intencione. Ex castris apud Leucum XXIIII septembris 1452.

Iohannes6.


Il 1° gennaio 1469 ha luogo in Varenna il convocato dei consiglieri per deliberare sull’incanto dei dazi, e su altre questioni di polizia e d’ordine della comunità.

Dell’atto diamo un completo sunto, notando che esso contiene anche oggetti estranei al presente capitolo.

I riformatori del borgo di Varenna e precisamente ser Luchino de Serponte, di ser Lazaro, ser Bonolo Maza di ser Bartolomeo, Antonio de Balbiano, di ser Andrea, Pietro de Scotis, di ser Giacomo, Bartolomeo de Tenchis di ser Filippo, e Bartolomeo de Paniziis, di ser Giovanni, tutti consiglieri, eletti del suddetto borgo, riuniti nella casa degli eredi di Gaspare Marliano, abitata da Simonino de Tenchis, unanimamente e concordemente deliberano: 1° che sia posto all’incanto ed assegnato il [p. 80 modifica]dazio delle taverne in conformità a quanto fu stabilito negli ordini del 1468 e fedelmente si paghino tre libre di cera alla chiesa di S. Giorgio di Varenna e i censi al duca di Milano; 2° che s’incanti il dazio dei farinacei nei modi stabiliti per l’anno 1468 e ciò anche perchè si è tenuti a pagare tre libre di cera per il crisma di S. Giorgio; 3° che sia posto all’incanto il dazio delle carni nei modi e forme di cui sopra, con obbligo da parte dei deliberatario di pagare il salario al podestà, sotto pena del risarcimento di tutti i danni e spese, di pagare il residuo, se ve ne fosse, al canevario del comune, secondo l’uso, e di pagare soldi sedici all’arcivescovo di Milano per il di lui censo. Il podestà è obbligato a favorire il daziario nella riscossione dei suoi crediti; 4° che s’incanti il dazio della misura delle biade (datum mensarate blave) come nell’anno 1468; 5° che si proceda all’incanto del naviglio di Como (nabuli da Cumis) come nell’anno 1468, ma a condizione che non si carichi la nave di legna nei giorni di Venerdì sotto pena di un fiorino ogni volta da infliggersi all’incantatore ed a colui che abbia caricato la legna: di questa pena un terzo spetti al podestà, un terzo al comune di Varenna ed un terzo all’accusatore; 6° che si proceda, come nel 1468, all’incanto del dazio della bilancia (datiam statere); 7° che s’incanti il dazio della legna (datium vove lignorum), come nel 1468, a patto però che l’incantatore e daziario sia tenuto a pagare quel tanto che occorra per completare il pagamento del censo dovuto al duca di Milano sulla gabella delle taverne non sufficiente al bisogno, con partecipazione del canevario del comune di Varenna; 8° che si incanti il dazio della pescheria (datium pischarie), come nel 1468, con la condizione che il daziario sia tenuto a pagare il resto del censo dovuto al duca di Milano; 9° che ser Pietro Calvaxina, ser Pietro de Tenchis, ovvero Matteo, di lui figlio, e ser Donato de Marliano che furono eletti a sollecitare i debitori del comune di Varenna, siano tenuti a costringere effettivamente i detti debitori a fare il loro dovere secondo l’ordine loro dato dagli uomini di Varenna, sotto pena di una multa di fiorini dieci in ragione di libre tre e soldi quattro per fiorino per ciascuno e della privazione dell’ufficio. Se poi qualcuno dei tre ricusasse l’ufficio suddetto senza che siano stati pagati i crediti del comune nel termine di un mese dal giorno della citazione fatta dai consiglieri dell’anno 1469, e gli stessi sunnominati non rendano entro lo stesso termine i conti dovuti, siano posti dal canevario in debito nel libro del comune di Varenna, sotto pena del salario e con facoltà ai consiglieri di eleggere altro od altri all’ufficio dei conti; 10° che nessuna persona vicina di Varenna, procuri danni al comune ed ai suoi beni sotto pena di dieci fiorini, da inscriversi nel libro del comune dal canevario, e della privazione dei diritto di appartenere al consiglio o di avere qualche ufficio del comune; 11° che nessun vicino o forestiero osi far pascolare animali sul territorio del comune di Varenna, sulle strade del comune o altrove, [p. 81 modifica]nei mesi di agosto e settembre di ogni anno, sotto pena di soldi dieci per ogni pastore e per ciascun animale. Il ricavato di detta pena è dovuto al podestà, al comune ed all’accusatore in parti eguali; che le bestie trovate sulla possessione dei vicini si dichiarino come è più largamente stabilito negli ordini del 1468 e per servo del comune sia eletto Nicolò da Balbiano; 13° che per banditori del comune siano eletti Pietro del quondam Arigo de Chaginoxiis, e, nel luogo del Pino, Giavanni Carenzino di Grepi di Pino; 14° che si eleggano per notai quelli dell’anno 1468; 15° che siano eletti procuratori del comune, con le forme e modi prescritti negli ordini del 1468, ser Pietro Calvaxina, ser Pietro de Tenchis, o Matteo, suo figlio, ser Giorgio de Mazzis di Antonio con piena facoltà di amministrare i beni del comune e dei poveri di Varenna; 16° che siano eletti: ser Bono Maza di Bartolomeo, procuratore dei comune; Pietro de Scotis di Giacomo, canevario; maestro Antonio di maestro Andrea, ser Pietro de Tenchis, Matteo, suo figlio, ser Giorgino detto de Serponte e Bartolomeo de Panizzi di ser Giovanni, consiglieri; 17° che nessuno osi condurre o far condurre nella chiesa o nel sacrato di S. Giorgio ragazzi o ragazze di età inferiore ai tre anni durante la celebrazione degli uffici divini, sotto pena di soldi cinque per ogni fanciullo; 18° che nessuno osi lavorare o far lavorare in giorno festivo comandato dalla chiesa, sotto pena di libbre 2 di terzuoli per ciascun colpevole e per ogni volta: il ricavato della detta pena spetti al potestà, al comune ed all’accusatore, che ha diritto di rimaner segreto, in parti uguali; 19° che nessuno osi condurre porci per le piazze e per le vie di Varenna, sotto pena di soldi dieci di terzuoli per ciascuno di detti animali e per ogni volta; 20° che nessuno nel territorio di Varenna, a cominciare dal Sasso di Olzio fino a Rivalba, osi prendere pietre, senza licenza del loro legittimo possessore, sotto pena di un fiorino in ragione di tre soldi e quattro terzuoli ogni volta e per ogni nave sia grande che piccola; 21° che il podestà debba condannare tutti i trasgressori degli ordini predetti senza altra multa, senza fare altro ordine e senza altra spesa del comune.

Per impedire le frodi nei dazi vi era, come si è visto, molta sorveglianza sul lago. Pur tuttavia molte derrate erano fatte passare malgrado la vigilanza del fisco: il 12 giugno 1499 ebbe luogo a Bellagio un processo del luogotenente del podestà di Varenna circa un trasporto clandestino di vino fatto da Varenna nei Grigioni «Como è vero che venerdì proximo passato in la soprascripta terra de Varenna fu caricato vino de Grisoni a la soma de brente 32 et conduto a la Ripa de Mezola, como si è inteso per più bande.

Che la nave era de Thomaso de Mazzi et Petro Bordano habitanti in la predicta terra et epsi sono li conductori.

Che li venditori sono Simon Schoto et Bartolomeo de Campione et così el prelato Guglielmino locotenente de potestà videlicet Symon Scoto [p. 82 modifica]brente 21, Bartolomeo da Campiono brente 8 et epso Guglielmino brente 3.

Fano scusa che da niuno li era nè cum littera, nè per altra via facto intendere la volontà de lo ill. signore circha el predicto effecto de non condurre, nè vendere ut supra.

Che messer Cothino il dì sequente che fu il sabato andò inseme cum el capitano del laco a Varenna et ultra a la crida et monitione perchè non se dase sono più victuaglie a Grisoni feceno fare la mostra de li homini d’epsa terra. Che per tal crida li prefati Guglielmino et homini dico obedirano de bona voglia como si convene a boni et sinceri subditi del nostro illustrissimo signore».

Nel gennaio del 1480 Stefano Tenca di Filippo incantatore e daziario delle carni del comune di Varenna s’impegna verso Giacomino Scotti figlio ed agente di ser Piero Scotti, canepario di Varenna, a pagare al detto comune per l’anno corrente, secondo gli ordini e le provvisioni del comune di Varenna, lire 71 terzuole.

Lo stesso giorno Pietro Panizza, del fu ser Giorgio di Varenna, daziario dei dazi sulla pescaria, s’impegna di pagare lire 42, e Andrea Mazza di Antonio Zenoni daziario dei formaggi s’impegna al pagamento di lire 3087.

Note

  1. Rovelli, Storia di Como.
  2. C. Barrera, Storia della Valsolda, 1864, nota a pag. 119.
  3. Arch. di St. di Milano. Lettere ducali Viscontee. Vol. III. 15 dic. 1425.
  4. Arch. di St. di Milano, Registri ducali, n. 1 bis. 26 ag. 1450.
  5. Ecco il computo del valore della lira imperiale che, come si vede, subì molte variazioni:
    Anno 1234 l. imp 1 = a Milanesi l. 15,18 attuali l. ante guerra 10,15
    » 1348 » » » = » » » 9,12 » » » » 6,45

    (cont. a pag. seg.)

    Anno 1409 l. imp 1 = a Milanesi l. 7,10 attuali l. ante guerra 5,03
    » 1458 » » » = » » » 4,17 » » » » 3,25
    » 1532 » » » = » » » 3,18 » » » » 2,60
    » 1620 » » » = » » » 2,3 » » » » 1,44
    » 1683 » » » = » » » 1,5 » » » » 0,84
    » 1750 » » » = » » » 1,3 » » » » 0,75

    (Gianola, Memorie stor. relig. della Valsassina) - La lira imp. e la milanese ai suddividevano in soldi 20; il soldo in 12 denari - La lira milanese sino al 1866 corrispondeva a cent. 76 di lire italiane.

  6. Arch. St. di Milano, Registri ducali, n. 129 A, f. 307 t.
  7. Arch. Not. di Milano, Not. Giov. Ant. Serponti, 8 gennaio 1480.