Pagina:Vittorio Adami, Varenna e Monte di Varenna (1927).djvu/89


secolo xv 81

nei mesi di agosto e settembre di ogni anno, sotto pena di soldi dieci per ogni pastore e per ciascun animale. Il ricavato di detta pena è dovuto al podestà, al comune ed all’accusatore in parti eguali; che le bestie trovate sulla possessione dei vicini si dichiarino come è più largamente stabilito negli ordini del 1468 e per servo del comune sia eletto Nicolò da Balbiano; 13° che per banditori del comune siano eletti Pietro del quondam Arigo de Chaginoxiis, e, nel luogo del Pino, Giavanni Carenzino di Grepi di Pino; 14° che si eleggano per notai quelli dell’anno 1468; 15° che siano eletti procuratori del comune, con le forme e modi prescritti negli ordini del 1468, ser Pietro Calvaxina, ser Pietro de Tenchis, o Matteo, suo figlio, ser Giorgio de Mazzis di Antonio con piena facoltà di amministrare i beni del comune e dei poveri di Varenna; 16° che siano eletti: ser Bono Maza di Bartolomeo, procuratore dei comune; Pietro de Scotis di Giacomo, canevario; maestro Antonio di maestro Andrea, ser Pietro de Tenchis, Matteo, suo figlio, ser Giorgino detto de Serponte e Bartolomeo de Panizzi di ser Giovanni, consiglieri; 17° che nessuno osi condurre o far condurre nella chiesa o nel sacrato di S. Giorgio ragazzi o ragazze di età inferiore ai tre anni durante la celebrazione degli uffici divini, sotto pena di soldi cinque per ogni fanciullo; 18° che nessuno osi lavorare o far lavorare in giorno festivo comandato dalla chiesa, sotto pena di libbre 2 di terzuoli per ciascun colpevole e per ogni volta: il ricavato della detta pena spetti al potestà, al comune ed all’accusatore, che ha diritto di rimaner segreto, in parti uguali; 19° che nessuno osi condurre porci per le piazze e per le vie di Varenna, sotto pena di soldi dieci di terzuoli per ciascuno di detti animali e per ogni volta; 20° che nessuno nel territorio di Varenna, a cominciare dal Sasso di Olzio fino a Rivalba, osi prendere pietre, senza licenza del loro legittimo possessore, sotto pena di un fiorino in ragione di tre soldi e quattro terzuoli ogni volta e per ogni nave sia grande che piccola; 21° che il podestà debba condannare tutti i trasgressori degli ordini predetti senza altra multa, senza fare altro ordine e senza altra spesa del comune.

Per impedire le frodi nei dazi vi era, come si è visto, molta sorveglianza sul lago. Pur tuttavia molte derrate erano fatte passare malgrado la vigilanza del fisco: il 12 giugno 1499 ebbe luogo a Bellagio un processo del luogotenente del podestà di Varenna circa un trasporto clandestino di vino fatto da Varenna nei Grigioni «Como è vero che venerdì proximo passato in la soprascripta terra de Varenna fu caricato vino de Grisoni a la soma de brente 32 et conduto a la Ripa de Mezola, como si è inteso per più bande.

Che la nave era de Thomaso de Mazzi et Petro Bordano habitanti in la predicta terra et epsi sono li conductori.

Che li venditori sono Simon Schoto et Bartolomeo de Campione et così el prelato Guglielmino locotenente de potestà videlicet Symon Scoto


6