dazio delle taverne in conformità a quanto fu stabilito negli ordini del 1468 e fedelmente si paghino tre libre di cera alla chiesa di S. Giorgio di Varenna e i censi al duca di Milano; 2° che s’incanti il dazio dei farinacei nei modi stabiliti per l’anno 1468 e ciò anche perchè si è tenuti a pagare tre libre di cera per il crisma di S. Giorgio; 3° che sia posto all’incanto il dazio delle carni nei modi e forme di cui sopra, con obbligo da parte dei deliberatario di pagare il salario al podestà, sotto pena del risarcimento di tutti i danni e spese, di pagare il residuo, se ve ne fosse, al canevario del comune, secondo l’uso, e di pagare soldi sedici all’arcivescovo di Milano per il di lui censo. Il podestà è obbligato a favorire il daziario nella riscossione dei suoi crediti; 4° che s’incanti il dazio della misura delle biade (datum mensarate blave) come nell’anno 1468; 5° che si proceda all’incanto del naviglio di Como (nabuli da Cumis) come nell’anno 1468, ma a condizione che non si carichi la nave di legna nei giorni di Venerdì sotto pena di un fiorino ogni volta da infliggersi all’incantatore ed a colui che abbia caricato la legna: di questa pena un terzo spetti al podestà, un terzo al comune di Varenna ed un terzo all’accusatore; 6° che si proceda, come nel 1468, all’incanto del dazio della bilancia (datiam statere); 7° che s’incanti il dazio della legna (datium vove lignorum), come nel 1468, a patto però che l’incantatore e daziario sia tenuto a pagare quel tanto che occorra per completare il pagamento del censo dovuto al duca di Milano sulla gabella delle taverne non sufficiente al bisogno, con partecipazione del canevario del comune di Varenna; 8° che si incanti il dazio della pescheria (datium pischarie), come nel 1468, con la condizione che il daziario sia tenuto a pagare il resto del censo dovuto al duca di Milano; 9° che ser Pietro Calvaxina, ser Pietro de Tenchis, ovvero Matteo, di lui figlio, e ser Donato de Marliano che furono eletti a sollecitare i debitori del comune di Varenna, siano tenuti a costringere effettivamente i detti debitori a fare il loro dovere secondo l’ordine loro dato dagli uomini di Varenna, sotto pena di una multa di fiorini dieci in ragione di libre tre e soldi quattro per fiorino per ciascuno e della privazione dell’ufficio. Se poi qualcuno dei tre ricusasse l’ufficio suddetto senza che siano stati pagati i crediti del comune nel termine di un mese dal giorno della citazione fatta dai consiglieri dell’anno 1469, e gli stessi sunnominati non rendano entro lo stesso termine i conti dovuti, siano posti dal canevario in debito nel libro del comune di Varenna, sotto pena del salario e con facoltà ai consiglieri di eleggere altro od altri all’ufficio dei conti; 10° che nessuna persona vicina di Varenna, procuri danni al comune ed ai suoi beni sotto pena di dieci fiorini, da inscriversi nel libro del comune dal canevario, e della privazione dei diritto di appartenere al consiglio o di avere qualche ufficio del comune; 11° che nessun vicino o forestiero osi far pascolare animali sul territorio del comune di Varenna, sulle strade del comune o altrove,