Regno di Sardegna - Regolamento degli uffizi di notaio e d'insinuatore 9 novembre 1770/Titolo IX

Titolo IX

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TITOLO IX.


De’ doveri degl’Insinuatori.


1.

Car. Em. I.
28. April. 1610.
Rex Car. Em.

G
L’Insinuatori proveranno il possesso di beni stabili per il valore almeno di lire settemila cinquecento, o presteranno per tal concorrente un’idonea cauzione nella maniera prescritta quanto a’ Notai nel tit. 3. §§. 3. 4. 5. e 6.

2.

Car. Em. I.
28. Maii 1610.
Rex Car. Em.
Nell’archivio dell’Insinuazione non sarà permesso agl’Insinuatori, né ad altri per essi di farvi, né tenervi fuoco, o lume in qualsisia tempo, e per qualsivoglia causa sotto pena della privazione dell’uffizio, ed avvertiranno singolarmente essi Insinuatori, se dalle stanze vicine, e siti sotto esistenti vi fosse pericolo della comunicazione del fuoco all’archivio.

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3.

Nella stanza contigua all’archivio resteranno essi Segretari Insinuatori per ricevere, e diligentemente spedire i contratti, che saranno loro portati per essere insinuati, e registrati.

4.

Rex Car. Em.Ivi pure potranno ricevere, e sigillare quelle scritture private, che vi saranno portate ad insinuare, le quali però potranno solo riceversi quando contengano di quegli atti, che dalle Regie Costituzioni è permesso di fare per scrittura privata.

5.

Delle scritture private, che saranno rimesse all’Insinuatore da amendue le parti, che siano da lui conosciute, si sigillerà, e si soscriverà l’originale dall’Insinuatore, il quale dovrà registrarle; ma qualora egli non conosca le parti, o presentandosi la scrittura solo da una di esse, o da un terzo di loro commessione riterrà l’originale nell’insinuazione esprimendo il nome, e cognome di chi lo ha rimesso, e ne spedirà copia alle parti, che gliela chiederanno.

6.

Rifiuteranno gl’Insinuatori di ricevere gli atti, e contratti, che fossero scritti in carta diversa dalla prefissa, o con carattere non chiaro, ed intelligibile, o con inchiostro di cattiva qualità, o che contenessero abrasioni, abbreviature, e cancellature proibite, quelli, che non fossero accompagnati dalle inserzioni fattevi, o ne’ quali le postille non fossero rapportate nella forma prescritta, e solo li riterranno per cautela, diffidando però i Notai, che con tale ritenzione non si avrà per adempito l’obbligo dell’insinuazione, fuorchè ne portino fra il termine stabilito un’altra copia in debita forma.

7.

Non si accetteranno gli atti, e contratti raccolti dal Notaio in quinternetti volgarmente denominati membrotti, se la copia di ciascun atto, e contratto non è dal Notaio manualmente, e tabellionalmente soscritta.

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8.

Insinuandosi instrumenti difettosi, o scritture in virtù di convalidazione accordata con Regie patenti, non si accetteranno altrimenti, che colla remissione di copia autentica sì delle patenti, che dell’arresto d’interinazione del Magistrato della Camera, e degli atti giudiziali, quando ad essi per un tal effetto siasi dovuto procedere.

9.

Rex Victor. Amed.
Const. 1729.
Formeranno gl’Insinuatori un libro per ordine di tempo degli atti, e contratti, che saranno portati all’insinuazione, ed a misura, che li riceveranno, come pure un altro simile, e separato per la registrazione delle scritture private, ed inserzione di quelle, che ritireranno in originale, di modo che sul fine di ciascun anno ne formino uno, o più volumi, e così continueranno d’anno in anno. Sarà loro proibito di estrarre, nè permettere, che vengano detti volumi estratti fuori dell’archivio sotto pena della privazione de’ loro uffizi; e nel caso, che per servizio della giustizia fosse necessaria la visione d’essi, dovranno i Magistrati, Prefetti, e Giudici prenderla in detto archivio, senzachè possano mai ordinarne la estrazione.

10.

Rex Car. Em.Ognuno di essi volumi avrà in fine, o al principio una rubrica, o indice, nel quale saranno descritti per nome, e cognome i contraenti, o testatori, gli atti de’ quali saranno insinuati, riferendosi al foglio del registro, in cui si troveranno; epperciò ciascheduno di detti volumi dovrà affogliarsi tanto ne’ fogli scritti, che ne’ bianchi con tirarsi in quelli una linea d’inchiostro di cima in fondo.

11.

Rex Car. Em.
1 Aug. 1732
Nello stesso libro, in cui si registrano gl’instrumenti, si cuciranno le note degli atti, e contratti ricevuti fuori tappa da’ Notai del suo dipartimento, praticando a riguardo di quelle la medesima regola, con farne anche menzione nell’indice di cadun libro.

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12.

Car. Em. I
16 Maii 1610
Si soscriverà la rubrica, ed il volume dal Segretaro Insinuatore col suo nome, e cognome, e si esprimerà il nome della città, o del luogo, dove esercita il suo uffizio, spiegando il numero de’ contratti, ed altri atti contenuti in cadun volume, come pure il numero de’ fogli del registro soscritto tabellionalmente.

13.

Rex Car. Em.Nella soscrizione di ciascuna rubrica, e di ogni volume farà esso Segretaro Insinuatore anche particolare menzione del numero de’ fogli, che vi saranno in bianco, indicando l’affogliazione di ognuno di essi.

14.

La legatura de’ volumi, alla quale sarà tenuto di assistere l’Insinuatore, e le guardarobe necessarie per custodirli, si faranno a spese delle città, e comunità sottoposte a caduna tappa secondo il riparto, che verrà formato dagl’Intendenti, e pe’ distretti non applicati alle Intendenze dal Giusdicente del luogo, in cui quella è fissata; dovranno però gl’Insinuatori fare gl’indici di tutti i volumi esistenti ne’ rispettivi archivj.

15.

Rex Car. Em.
1 Aug. 1732
30 Jan. 1739
Qualunque volta verranno rimessi all’Insinuatore instrumenti, e scritture per l’insinuazione, dovranno annotarvi in margine il giorno della rimessione, e il dritto pagato, esaminare con attenzione caduno degli atti per fissarlo con esattezza, indi passarne ricevuta a favore del Notaio per anno, mese, e giorno colla designazione in carattere disteso, e non in cifra della somma totale ricevuta pel dritto della insinuazione coll’annotazione del foglio, e del volume, nel quale cadun atto è stato rimesso; spediranno similmente a’ Notai le fedi da loro soscritte in prova della rimessione delle note degl’instrumenti da’ medesimi ricevuti, ed insinuati fuori di tappa, le quali dovranno farsi in piede di ognuna nota nel registro, che devono i Notai tenere secondo il tit. VIII §. 8.

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16.

Rex Car. Em.Dette ricevute dovranno essere non solo soscritte, ma anche scritte dall’Insinuatore.

17.

Car. Em. I.
25. Maii 1610.
Rex Car. Em.
29. Mart. 1743.
Negli uffizj d’insinuazione si terrà dagl’Insinuatori un registro, nel quale giornalmente facciano l’annotazione degli atti, e contratti portativi colla designazione del luogo, dove sono stati ricevuti, del nome, e cognome del Notaio, de’ contraenti, o de’ testatori, della natura de’ contratti, della causa, e della somma, che contengono, menzionando il volume, nel quale saranno stati inserti, e cuciti, e soscrivendo manualmente il registro, nel quale dopo il compendio di cadun atto, e contratto porteranno in colonna il dritto pagato per l’insinuazione coll’avvertenza rispetto a quelle tappe, nelle quali fu pubblicato l’Editto de’ 16. Marzo 1742. di formarvi tre colonne separate con ispiegarvi nella prima il dritto dovuto secondo la tariffa preceduta a detto Editto, nella seconda il maggior dritto con questo accresciuto, e nella terza il totale.

18.

Rex Car. Em.In esecuzione del §. 21. lib. 5. tit. 2. delle Regie Costituzioni si terrà negli uffizj d’insinuazione un separato registro delle descrizioni de’ beni sottoposti a primogenitura, o fidecommisso, e si conserverà con tutta esattezza, e diligenza distintamente affogliato, e coll’indice opportuno, acciocché ognuno possa facilmente ricorrervi per esserne informato; si avvertirà pertanto di non confondere tali descrizioni cogli altri atti, e contratti insinuati, e se queste fossero poste in piede de’ testamenti, o contratti, se ne dovranno rimettere all’Insinuatore due copie, sicchè una di esse sia riposta nel volume degli atti, e contratti, e l’altra nel registro delle descrizioni, di maniera che difficile non riesca agli accorrenti di accertarsi de’ vincoli, a cui fossero sottoposti gli effetti.

19.

Rex Car. Em.
1. Aug. 1732.
Avranno pure il registro, in cui sieno annotate le presentazioni delle patenti de’ Notai, e le notificazioni del loro domicilio, [p. 29 modifica]e sieno inserte le copie delle fedi delle loro matricole, e le scritturazioni da’ Notai manualmente, e tabellionalmente soscritte, le quali sono designate nel precedente tit. VIII. §. 1.

20.

Rex Car. Em.Le fedi altresì, che per parte de’ testatori, eredi, o contraenti si trasmetteranno all’Insinuatore per notificare gli atti, e contratti, a cui sono devenuti, s’inseriranno a misura del ricevimento in particolari registri, che si dovranno tener separati per ciascuno de’ Notai affetti alla tappa.

21.

Car. Em. I.
26. Dec. 1624.
Rex Car. Em.
Annoteranno gl’Insinuatori in altro separato registro le notizie, che tempo per tempo in conformità delle Regie Costituzioni lib. 5. tit. 22. cap. 8. §. 1. riceveranno delle minute, e scritture de’ Notai defunti, ed appresso di chi si ritrovano, ed insieme le commissioni, che dalla Camera si accorderanno agli eredi per far levare le copie col mezzo di altro Notaio, e colle inibizioni agl’Insinuatori di spedirle.

22.

Car. Em. I
25. Maii 1610.
Non sarà permesso agl’Insinuatori di dare a’ Notai, né ad altri per essi la nota del libro, e foglio, né di ricevere alcun danaro per contratti, od altri atti sottoposti all’insinuazione, prima di averne realmente ricevuta la copia autentica, sotto pena della privazione del loro uffizio.

23.

Rex Car. Em.
16. Mart. 1742.
Terrà inoltre caduno di essi un libro particolare per annotarvi le somme, che esigerà tempo per tempo a causa del dritto d’insinuazione sotto pena di scudi dieci, e di soggiacere inoltre a tutte le spese dell’uffizio del Tabellione per la formazione del conto dell’esazione de’ dritti, ogni qual volta non abbiano tenuto detto giornaliere dell’esatto.

24.

Rex Car. Em.In fine di ciascun mese trasmetteranno gl’Insinuatori all’Intendente della provincia una nota mensuale da loro soscritta di [p. 30 modifica]tutti gl’instrumenti stati pendente il mese insinuati col dritto per ognuno di essi pagato, rapportando in fine il totale de’ dritti esatti, ed unendovi la descrizione del fondo a loro mani esistente per gli dritti esatti nelle precedenti mesate, che non fossero ancora entrati in Tesoreria: nelle valli, e distretti non dipendenti dalle Intendenze si rimetterà dagl’Insinuatori detta nota ai rispettivi Pretori, e Giusdicenti.

25.

Pagheranno nelle Tesorerie delle rispettive provincie a’ quartieri, e conseguentemente in fine de’ mesi di Marzo, Giugno, Settembre, e Dicembre tutte le somme esatte pendente il quartiere pe’ dritti d’insinuazione, ritenendo solo quella porzione, che a ciascuno di loro è rispettivamente assegnata, e ne faranno registrare la quitanza all’Intendenza.

26.

Rex Car. Em.
30. Jan. 1739.
E perché non si deve giammai divertire dagl’Insinuatori quel danaro, che pel dritto d’insinuazione riscuotono, sarà quindi preciso loro dovere di sempre tenerlo in pronto per isborsarlo sugli ordini, che anche prima della scadenza del quartiere loro fossero dati dal Generale delle Regie Finanze, o dagl’Intendenti, sotto pena in caso contrario della sospensione a tempo dall’uffizio, e della privazione in caso di recidiva: ogni qual volta si rendessero reliquatori, e ch’entro il mese non saldassero il reliquato, si puniranno di più con pena corporale ad arbitrio della Camera, ed a proporzione della somma, a cui rileverà il debito.

27.

Nel suddetto caso, ed in qualunque altro, in cui l’Insinuatore venga sospeso dall’uffizio, o che per qualsivoglia accidente non possa esercitarlo, la Camera deputerà a di lui spese, e rischio un economo, il quale supplirà alle di lui veci, sarà tenuto alle medesime obbligazioni, ed avrà in compensamento delle sue fatiche la stessa retribuzione, che si sarebbe all’Insinuatore pagata, eccetto che con questo diversamente convenga.

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28.

Rex Car. Em.Dieci giorni dopo spirato ogni mese gl’Intendenti, i Pretori, e Giusdicenti suddetti trasmetteranno al Generale delle Finanze le note mensuali degl’Insinuatori con la fede negativa relativamente a quelli di essi, che non vi avranno adempito, ed uniranno alle rispettive note un ricavo delle quitanze rapportate da ognuno degl’Insinuatori nel tempo trascorso tra l’una, e l’altra trasmissione.

29.

Tutte le note consegnate come sovra dagl’Insinuatori dopo l’ultima visita si rimetteranno a’ Conservatori, e Delegati del Tabellione, quando recansi sopra i luoghi per rinnovarla, acciocché col mezzo de’ confronti, a cui debbono procedere, rilevandosi le medesime infedeli per omissioni seguite, sieno gl’Insinuatori puniti colla pena di uno scudo per ogni omissione.

30.

Gli estratti, e le copie, che si spediranno dagl’Insinuatori dovranno essere da’ medesimi soscritte in ciascun foglio.

31.

Osserveranno inoltre gl’Insinuatori tutti gli ordini, che loro verranno dati dalla Camera, o di partecipazione di essa dalli Conservatori, e Delegati del Tabellione.