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12.
[Car. Em. I
16 Maii 1610]Si soscriverà la rubrica, ed il volume dal Segretaro Insinuatore col suo nome, e cognome, e si esprimerà il nome della città, o del luogo, dove esercita il suo uffizio, spiegando il numero de’ contratti, ed altri atti contenuti in cadun volume, come pure il numero de’ fogli del registro soscritto tabellionalmente.
13.
[Rex Car. Em.]Nella soscrizione di ciascuna rubrica, e di ogni volume farà esso Segretaro Insinuatore anche particolare menzione del numero de’ fogli, che vi saranno in bianco, indicando l’affogliazione di ognuno di essi.
14.
La legatura de’ volumi, alla quale sarà tenuto di assistere l’Insinuatore, e le guardarobe necessarie per custodirli, si faranno a spese delle città, e comunità sottoposte a caduna tappa secondo il riparto, che verrà formato dagl’Intendenti, e pe’ distretti non applicati alle Intendenze dal Giusdicente del luogo, in cui quella è fissata; dovranno però gl’Insinuatori fare gl’indici di tutti i volumi esistenti ne’ rispettivi archivj.
15.
[Rex Car. Em.
1 Aug. 1732
30 Jan. 1739]Qualunque volta verranno rimessi all’Insinuatore instrumenti, e scritture per l’insinuazione, dovranno annotarvi in margine il giorno della rimessione, e il dritto pagato, esaminare con attenzione caduno degli atti per fissarlo con esattezza, indi passarne ricevuta a favore del Notaio per anno, mese, e giorno colla designazione in carattere disteso, e non in cifra della somma totale ricevuta pel dritto della insinuazione coll’annotazione del foglio, e del volume, nel quale cadun atto è stato rimesso; spediranno similmente a’ Notai le fedi da loro soscritte in prova della rimessione delle note degl’instrumenti da’ medesimi ricevuti, ed insinuati fuori di tappa, le quali dovranno farsi in piede di ognuna nota nel registro, che devono i Notai tenere secondo il tit. VIII §. 8.