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e sieno inserte le copie delle fedi delle loro matricole, e le scritturazioni da’ Notai manualmente, e tabellionalmente soscritte, le quali sono designate nel precedente tit. VIII. §. 1.

20.

[Rex Car. Em.]Le fedi altresì, che per parte de’ testatori, eredi, o contraenti si trasmetteranno all’Insinuatore per notificare gli atti, e contratti, a cui sono devenuti, s’inseriranno a misura del ricevimento in particolari registri, che si dovranno tener separati per ciascuno de’ Notai affetti alla tappa.

21.

[Car. Em. I.
26. Dec. 1624.
Rex Car. Em.
]
Annoteranno gl’Insinuatori in altro separato registro le notizie, che tempo per tempo in conformità delle Regie Costituzioni lib. 5. tit. 22. cap. 8. §. 1. riceveranno delle minute, e scritture de’ Notai defunti, ed appresso di chi si ritrovano, ed insieme le commissioni, che dalla Camera si accorderanno agli eredi per far levare le copie col mezzo di altro Notaio, e colle inibizioni agl’Insinuatori di spedirle.

22.

[Car. Em. I
25. Maii 1610.
]
Non sarà permesso agl’Insinuatori di dare a’ Notai, né ad altri per essi la nota del libro, e foglio, né di ricevere alcun danaro per contratti, od altri atti sottoposti all’insinuazione, prima di averne realmente ricevuta la copia autentica, sotto pena della privazione del loro uffizio.

23.

[Rex Car. Em.
16. Mart. 1742.
]
Terrà inoltre caduno di essi un libro particolare per annotarvi le somme, che esigerà tempo per tempo a causa del dritto d’insinuazione sotto pena di scudi dieci, e di soggiacere inoltre a tutte le spese dell’uffizio del Tabellione per la formazione del conto dell’esazione de’ dritti, ogni qual volta non abbiano tenuto detto giornaliere dell’esatto.

24.

[Rex Car. Em.]In fine di ciascun mese trasmetteranno gl’Insinuatori all’Intendente della provincia una nota mensuale da loro soscritta di