Regno di Sardegna - Regolamento degli uffizi di notaio e d'insinuatore 9 novembre 1770/Titolo VIII

Titolo VIII

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TITOLO VIII.


De’ doveri de’ Notai rispetto alla insinuazione degli atti,
e contratti, e spedizione delle copie de’ medesimi.


1.

Car. Em. I.
28. Apr. 1610.

Rex Car. Em.

O
Gni Notaio sarà in obbligo di portare, o mandare al Tabellione, o sia all’archivio dell’insinuazione della tappa, a cui sarà destinato fra il termine di giorni cinquanta prescritto dalle Regie Costituzioni lib. 5. tit. 22. cap. 4. §. 15. tutti gli atti, e contratti sottoposti all’insinuazione da lui ricevuti, cioè una copia di caduno d’essi, e di tutte le inserzioni fattevi scritta tutto a lungo in carta da protocollo, con inchiostro di buona qualità: questa sarà da lui soscritta tabellionalmente col suo nome, e cognome senz’alcuna abrasione, né cancellatura, che non possa leggersi, né postilla, che non sia da lui soscritta, e senz’abbreviature nelle parti essenziali.

2.

I Segretari delle Comunità, che hanno convenuto, o convenissero in avvenire il dritto d’insinuazione, dovranno insinuare gli atti, e contratti delle medesime, che vi sono soggetti fra lo stesso termine di giorni cinquanta, in difetto soggiaceranno alle pene stesse prescritte contro i Notai senza poterli scusare, che dalle Comunità non sia stato somministrato, e pagato detto dritto: simili convenzioni però, che si facessero in avvenire cogl’Insinuatori, non potranno avere la loro esecuzione, fino a che sieno approvate dalla Camera.

3.

Per evitare le pene prescritte per la non seguita insinuazione entro i termini stabiliti non basterà, che le copie degli atti, e contratti si rimettano all’Insinuatore, se non si farà il contemporaneo pagamento del dritto, o l’Insinuatore non ne farà debito proprio.

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4.

Acciocché la carta, in cui si scriveranno le copie da rimettersi all’insinuazione da tutti i Notai riesca uguale, e possano formarvisi a dovere i libri, e sia altresì per la sua buona qualità atta alla conservazione loro, verrà a’ Notai provveduta da’ rispettivi Insinuatori al puro costo rispetto a quelle provincie, e paesi, in cui non è in uso la carta bollata, salva la facoltà a’ Notai stessi di provvedersene da altri come meglio stimeranno coll’avvertenza di accertarsi dall’Insinuatore, se sia di qualità a potervi essere ricevuta.

5.

Nelle copie predette dovrà lasciarsi in bianco un ottavo di facciata dalla parte, per cui devono poi essere cucite nel libro, ed un quarto dalla parte opposta, lineandosi sempre con una linea d’inchiostro tratta di cima in fondo la carta, dove deve terminarsi la scritturazione.

6.

Rex Car. Em.
1. Aug. 1722.
Quelli de’ Notai, a cui è lecito di ricevere instrumenti ne’ luoghi non dipendenti dalla tappa, a cui è assegnato quello del loro domicilio, gl’insinueranno alla tappa del luogo, in cui gli avranno ricevuti, e trasmetteranno fra un mese dopo seguita l’insinuazione, a quella del loro domicilio una nota in foglio separato per ciascun instrumento da essi tabellionalmente soscritta, che contenga la data dell’instrumento con ispiegarvi, se sia disposizione tra’ vivi, o d’ultima volontà, e di quale specie, il luogo, in cui si sarà stipulata, il nome, e cognome delle persone, che avranno contrattato, o disposto, la tappa, in cui si sarà fatta l’insinuazione, e finalmente il libro, e foglio espresso nella ricevuta dell’Insinuatore, che sarà loro stata spedita.

7.

Car. Em. I.
28. April. 1610.
De’ contratti, ed atti, come sovra rimessi all’insinuazione il Notaio ne riporterà la fede dal Segretaro Insinuatore, nella quale si esprimerà la ricevuta con designazione del tempo, libro, [p. 23 modifica]e foglio dove sieno registrati, e tali ricevute dovranno conservarsi in libro a parte.

8.

Rex Car. Em.
1. Aug. 1732.
Rapporteranno altresì per gl’instrumenti, che rogheranno, ed insinueranno fuori della propria tappa una fede soscritta dal Segretaro Insinuatore di questa, per comprovare la remissione delle note prescritta nel precedente §. 6., e formeranno un libro, in cui registreranno le predette note, come anche le fedi, che loro verranno a piè d’ogni nota rispettivamente spedite dall’Insinuatore come sopra: sarà il libro affogliato, rubricato, e tenuto nella stessa conformità, con cui tenere debbono i minutari, ed in occasione delle visite lo presenteranno ai Conservatori, e Delegati del Tabellione, perché riconoscano, se da loro si tenga nella forma prescritta.

9.

Car. Em. I.
20. Jul. 1620.
Rex Car. Em.
Non sarà permesso a verun Notaio sotto la pena di scudi dieci di dar copia degli atti, e contratti sottoposti all’insinuazione senza averli prima rimessi alla medesima.

10.

Car. Em. I.
20. Jul. 1620.

Rex Car. Em.
I Notai, e Segretari de’ Tribunali, e delle Comunità nelle copie degli atti, e contratti dovranno non solo apporre la data del giorno, in cui le spediranno, ma altresì far menzione del giorno, mese, ed anno, in cui saranno stati insinuati, del nome dell’Insinuatore, del libro, e foglio, ove sono stati registrati sotto pena di scudi dieci, ed incorreranno nella pena di anni cinque di galera, quando contro la verità attestassero d’avergli insinuati.

11.

Le copie predette dovranno da’ Notai, e Segretari soscriversi per l’avvenire in cadun foglio, acciocché in tutte le loro parti possano far fede in giudizio.

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12.

Per gli errori, che a cagione di mera trascuratezza, ed inavvertenza nelle collazioni, senza malizia, e falsità, s’incontrassero nelle copie degli atti, e contratti si puniranno i Notai colla pena di mezzo scudo.

13.

Cessando in qualunque modo dall’esercizio del Notariato non potranno spedir copie degli atti, e contratti per essi ricevuti, se non pel mero effetto dell’insinuazione de’ medesimi, ed ove le spedissero, incorreranno nella pena di scudi venti; e tali copie non faranno fede in giudizio.

14.

Car. Em. I.
10. Maii 1610.
Non potrà verun Notaio insinuare con preposterazione gli atti, e contratti, che avrà ricevuti, salvo in caso di urgenza, e di bisogno, che dovrà specialmente notificare all’Insinuatore, dandogli la nota degli anteriori non insinuati sotto pena di scudi quattro.