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12.
Per gli errori, che a cagione di mera trascuratezza, ed inavvertenza nelle collazioni, senza malizia, e falsità, s’incontrassero nelle copie degli atti, e contratti si puniranno i Notai colla pena di mezzo scudo.
13.
Cessando in qualunque modo dall’esercizio del Notariato non potranno spedir copie degli atti, e contratti per essi ricevuti, se non pel mero effetto dell’insinuazione de’ medesimi, ed ove le spedissero, incorreranno nella pena di scudi venti; e tali copie non faranno fede in giudizio.
14.
[Car. Em. I.
10. Maii 1610.]Non potrà verun Notaio insinuare con preposterazione gli atti, e contratti, che avrà ricevuti, salvo in caso di urgenza, e di bisogno, che dovrà specialmente notificare all’Insinuatore, dandogli la nota degli anteriori non insinuati sotto pena di scudi quattro.
TITOLO IX.
De’ doveri degl’Insinuatori.
1.
[Car. Em. I.
28. April. 1610.
Rex Car. Em.]
L’Insinuatori proveranno il possesso di beni stabili per il valore almeno di lire settemila cinquecento, o presteranno per tal concorrente un’idonea cauzione nella maniera prescritta quanto a’ Notai nel tit. 3. §§. 3. 4. 5. e 6.
2.
[Car. Em. I.
28. Maii 1610.
Rex Car. Em.]Nell’archivio dell’Insinuazione non sarà permesso agl’Insinuatori, né ad altri per essi di farvi, né tenervi fuoco, o lume in qualsisia tempo, e per qualsivoglia causa sotto pena della privazione dell’uffizio, ed avvertiranno singolarmente essi Insinuatori, se dalle stanze vicine, e siti sotto esistenti vi fosse pericolo della comunicazione del fuoco all’archivio.
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