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3.

Nella stanza contigua all’archivio resteranno essi Segretari Insinuatori per ricevere, e diligentemente spedire i contratti, che saranno loro portati per essere insinuati, e registrati.

4.

[Rex Car. Em.]Ivi pure potranno ricevere, e sigillare quelle scritture private, che vi saranno portate ad insinuare, le quali però potranno solo riceversi quando contengano di quegli atti, che dalle Regie Costituzioni è permesso di fare per scrittura privata.

5.

Delle scritture private, che saranno rimesse all’Insinuatore da amendue le parti, che siano da lui conosciute, si sigillerà, e si soscriverà l’originale dall’Insinuatore, il quale dovrà registrarle; ma qualora egli non conosca le parti, o presentandosi la scrittura solo da una di esse, o da un terzo di loro commessione riterrà l’originale nell’insinuazione esprimendo il nome, e cognome di chi lo ha rimesso, e ne spedirà copia alle parti, che gliela chiederanno.

6.

Rifiuteranno gl’Insinuatori di ricevere gli atti, e contratti, che fossero scritti in carta diversa dalla prefissa, o con carattere non chiaro, ed intelligibile, o con inchiostro di cattiva qualità, o che contenessero abrasioni, abbreviature, e cancellature proibite, quelli, che non fossero accompagnati dalle inserzioni fattevi, o ne’ quali le postille non fossero rapportate nella forma prescritta, e solo li riterranno per cautela, diffidando però i Notai, che con tale ritenzione non si avrà per adempito l’obbligo dell’insinuazione, fuorchè ne portino fra il termine stabilito un’altra copia in debita forma.

7.

Non si accetteranno gli atti, e contratti raccolti dal Notaio in quinternetti volgarmente denominati membrotti, se la copia di ciascun atto, e contratto non è dal Notaio manualmente, e tabellionalmente soscritta.