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Libro primo 47

87, 119, 153, 225), e nessun particolare, che abbia rapporto alla vertenza, può esser taciuto loro (Bellini, cap. III, I e IV, I).

ART. 86.

Uno o ambedue i contendenti possono rifiutarsi di esporre ai rispettivi rappresentanti le ragioni vere dell’appello. I rappresentanti in tal caso sono in obbligo di pretendere una dichiarazione dal loro rappresentato, nella quale si affermi che il movente vero della vertenza non può essere divulgato per ragioni di delicatezza (articoli 66, 67, 87, 119, 153, 225) (Bellini, cap. II, I; Angelini, cap. X, 29°).

ART. 87.

Tranne questa circostanza eccezionale, negli altri casi, tutto il motivo vero che provocò la sfida, senza essere alterato, dovrà essere inserito nel verbale di scontro (articoli 67, 119, 153, 255). (Giurì d’onore, Firenze, 15 febbraio 1888, Vertenza De Biase-Masiello, ecc.).

ART. 88.

Coloro che sono chiamati a rappresentare le parti avversarie in una partita d’onore e ad assisterle sul terreno, sono scrupolosamente tenuti a mantenere il segreto sulla cagione della vertenza, prima e dopo lo scontro, anche se non più accetti al mandante, o se dimissionari (Angelini, cap. IX, 6° e cap. X, 1°).

ART. 89.

È proibito ai rappresentanti, o testimoni di una parte di conferire col primo avversario; di permet-