Codice di Napoleone il grande/Libro III/Titolo XVII
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TITOLO XVII.
Del Pegno in genere.
2071. Il pegno in genere è un contratto, con cui il debitore dà al suo creditore una cosa per sicurezza del debito.
2072. Quando sia data una cosa mobile ritiene il nome di pegno.
Quando sia data una cosa immobile, si chiama anticresi.
L. 238, §. 2, ff. de verborum significatione. — Instit. de actionibus, §. 7. — L. 5, §. 1, ff. de pignoribus et hypothecis; l. 9, §. 2, ff. de pignoratitia actione.
CAPO I.
Del Pegno.
2073. Il pegno conferisce al creditore il diritto di farsi pagare sulla cosa pignorata, con privilegio e prelazione agli altri creditori.
L. 9, l. 14, cod. de distractione pignorum. L. 18, §. 2, ff. de pignoratitia actione.
2074. Questo privilegio non ha luogo che quando vi è un atto pubblico, o scrittura privata debitamente registrata, che contenga la dichiarazione della somma dovuta, come pure la specie e la natura delle cose date in pegno, e vi sia annesso uno stato della loro qualità, peso, e misura.
Tuttavia la riduzione dell’atto in scrittura, e la sua registrazione non sono richieste, se non quando si tratti d’un oggetto eccedente il valore di cento cinquanta lire.
2075. Il privilegio accennato nel precedente articolo non ha luogo sopra mobili incorporali, come sono i crediti mobiliari, che quando il pegno risulta da atto pubblico, o da scrittura privata registrata, e notificata al debitore della cosa data in pegno. L. 5, cod. de novationibus et delegationibus.
2076. In ogni caso il privilegio non sussiste sul pegno, se non in quanto lo stesso pegno sia stato consegnato, e sia rimasto in potere del creditore, o di un terzo eletto dalle parti.
L. 2, l. 4, cod. de remissione pignoris; l. 4, l. 8, §. 11, ff. de pignoribus et hypothecis; l. 158, ff. de regulis juris.
2077. Il pegno può essere dato da un terzo per il debitore.
L. 16, §. 1; l. 20, ff. de pignoratitia actione. — L. 1, cod. si aliena res pignori data sit.
2078. Il creditore non può disporre del pegno pel non effettuato pagamento; gli è però salvo il diritto di far ordinare giudizialmente che il pegno rimarrà presso di sè in pagamento, e fino alla concorrenza del debito a norma della stima fatta per mezzo de’ periti; oppure che sarà venduto all’incanto.
È nullo qualunque patto, il quale autorizzi il creditore ad appropriarsi il pegno, o a disporne senza le formalità superiormente prescritte.
L. 4, l. 13, cod. de distractione pignorum; l. ult., §. 1, cod. de jure domini impetrando. — L. 1, l. ultim. cod. de pactis pignorum et de lege commissoria; l. 16, §. ultim. de pignoribus et hypothecis; l. 81, ff. de contrahenda emptione.
2079. Il debitore fino a che non abbia sofferta la spropriazione, ove siavi luogo, ritiene la proprietà del pegno, il quale non rimane presso del creditore che come un deposito per cauzione del suo privilegio.
L. 35, §. 1, ff. de pignoratitia actione; l. 21, §. 2, ff. de pignoribus et hypothecis; l. 9, cod. eod. tit.
2080. Il creditore è responsabile, secondo le regole stabilite nel titolo dei Contratti e delle Obbligazioni convenzionali in genere, della perdita o del deterioramento del pegno avvenuto per sua negligenza.
Il debitore deve dal suo canto compensare al creditore le spese utili e necessarie da questo fatte per la conservazione del pegno.
L. 13, §. 1; l. 7, l. 25, ff. de pignoratitia actione; l. 19, cod. de pignoribus et hypothecis; l. 30, l. 14, ff. eod. tit.; l. 6, l. 8, l. 27, cod. eod. tit.
2081. Se si tratti d’un credito dato in pegno, e che questo credito produca interessi, il creditore deve imputare tali interessi in quelli che possono essergli dovuti.
Se il debito, per la cui cauzione si è dato in pegno un credito, non produca per sè stesso interessi, l’imputazione si fa sopra il capitale del debito.
L. 1, l. 2, l. 3, ff. de pignoratitia actione, l. 5, §. 2, et 3, ff. de solutionibus et liberationibus.
2082. Eccettuato il caso che il creditore pignoratario abusi del pegno, il debitore non può pretenderne la restituzione se non dopo di aver intieramente pagato il capitale, gl’interessi e le spese del debito, a cauzione del quale è stato dato il pegno.
Se il medesimo debitore avesse contratto un altro debito collo stesso creditore posteriormente alla tradizione del pegno, e fosse tale debito divenuto esigibile, prima che si facesse luogo al pagamento del primo debito, il creditore non potrà costringersi a rilasciare il pegno, prima che venga intieramente soddisfatto per ambi i crediti, ancorchè non siasi stipulato di sottoporre il pegno al pagamento del secondo debito.
L. unica cod. etiam ob chirographariam pecuniam.
2083. Il pegno è indivisibile, non ostante la divisibilità del debito tra gli eredi del debitore, o fra quelli del creditore. L’erede del debitore che ha pagato la sua parte del debito, non può domandare la restituzione della sua parte del pegno sino a che non sia intieramente soddisfatto il debito.
Vicendevolmente, l’erede del creditore che ha esatto la sua parte del credito, non può restituire il pegno in pregiudizio de’ di lui coeredi non ancora soddisfatti.
L. 8, §. 2; l. 9, §. 3, l. 11, ff. de pignoratitia actione; l. 2, cod. debitorem venditionem pignoris.
2084. Le precedenti disposizioni non sono applicabili nè alle materie commerciali, nè agli stabilimenti autorizzati a far prestanze sopra pegni, riguardo ai quali si osservano le leggi e regolamenti che sono ad essi particolari.
CAPO II.
Dell’Anticresi.
2085. L’anticresi non può stabilirsi che mediante scrittura.
Il creditore in virtù di questo contratto non acquista, che la facoltà di percepire i frutti dell’immobile, sotto la condizione d’imputarli annualmente a sconto degl’interessi, se gli sono dovuti, e quindi del capitale del suo credito.
L. 11, §. 1, ff. de pignoribus et hypothecis; l. 33, et l. 39, ff. de pignoratitia actione.
2086. Il creditore, quando non siasi convenuto diversamente, è tenuto a pagare le contribuzioni e gli aggravj annui dell’immobile che tiene in anticresi.
Deve pure sotto pena dei danni ed interessi provvedere alla manutenzione, ed alle riparazioni utili e necessarie dell’immobile, salva ad esso la ragione di prededurre sopra i frutti tutte le spese relative a questi diversi oggetti.
Argum. ex l. 36, §. 3, ff. de haereditatis petitione. 2087. Il debitore non può ripetere il godimento dell’immobile che ha dato in pegno fruttifero prima che abbia soddisfatto interamente il debito.
Ma il creditore che vuole liberarsi dagli obblighi enunziati nell’articolo precedente, può sempre costringere il debitore a riprendere il godimento del suo immobile, purchè il creditore medesimo non abbia rinunziato a questo diritto.
V. Argum. ex l. 9, §. 3, ff. de pignoratitia actione. — Argum. ex l. 2, cod. debitorem venditionem pignoris.
2088. Il creditore non diventa proprietario dell’immobile per la sola mancanza del pagamento nel termine convenuto; qualunque patto in contrario è nullo; in mancanza di pagamento può domandare con mezzi legali che ne sia tolta la proprietà al suo debitore.
L. 1, cod. de pactis pignorum et de lege commissoria.
2089. Quando le parti abbiano stipulato che i frutti si compenseranno cogl’interessi in tutto, o fino ad una determinata concorrenza, questa convenzione viene eseguita come qualunque altra che non sia vietata dalle leggi.
L. 17, cod. de usuris.
2090. Le disposizioni degli antecedenti articoli 2077. e 2083. sono applicabili al pegno fruttifero egualmente che al semplice pegno.
2091. Quanto è stato prescritto nel presente capo, non porta verun pregiudizio alle ragioni che potessero spettarsi ai terzi sopra gl’immobili dati a titolo d’anticresi.
Se il creditore munito di questo titolo, avesse per altra causa privilegj od ipoteche legalmente stabilite e conservate sopra lo stesso immobile, egli le sperimenta nel grado che gli compete e come qualunque altro creditore.