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TITOLO XVII.
Del Pegno in genere.
2071. Il pegno in genere è un contratto, con cui il debitore dà al suo creditore una cosa per sicurezza del debito.
2072. Quando sia data una cosa mobile ritiene il nome di pegno.
Quando sia data una cosa immobile, si chiama anticresi.
L. 238, §. 2, ff. de verborum significatione. — Instit. de actionibus, §. 7. — L. 5, §. 1, ff. de pignoribus et hypothecis; l. 9, §. 2, ff. de pignoratitia actione.
CAPO I.
Del Pegno.
2073. Il pegno conferisce al creditore il diritto di farsi pagare sulla cosa pignorata, con privilegio e prelazione agli altri creditori.
L. 9, l. 14, cod. de distractione pignorum. L. 18, §. 2, ff. de pignoratitia actione.
2074. Questo privilegio non ha luogo che quando vi è un atto pubblico, o scrittura privata debitamente registrata, che contenga la dichiarazione della somma dovuta, come pure la specie e la natura delle cose date in pegno, e vi sia annesso uno stato della loro qualità, peso, e misura.
Tuttavia la riduzione dell’atto in scrittura, e la sua registrazione non sono richieste, se non quando si tratti d’un oggetto eccedente il valore di cento cinquanta lire.
2075. Il privilegio accennato nel precedente articolo non ha luogo sopra mobili incorporali, come sono i crediti mobiliari, che quando il pegno risulta da atto pubblico, o da scrittura privata registrata, e notificata al debitore della cosa data in pegno.