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2087. Il debitore non può ripetere il godimento dell’immobile che ha dato in pegno fruttifero prima che abbia soddisfatto interamente il debito.

Ma il creditore che vuole liberarsi dagli obblighi enunziati nell’articolo precedente, può sempre costringere il debitore a riprendere il godimento del suo immobile, purchè il creditore medesimo non abbia rinunziato a questo diritto.

V. Argum. ex l. 9, §. 3, ff. de pignoratitia actione. — Argum. ex l. 2, cod. debitorem venditionem pignoris.

2088. Il creditore non diventa proprietario dell’immobile per la sola mancanza del pagamento nel termine convenuto; qualunque patto in contrario è nullo; in mancanza di pagamento può domandare con mezzi legali che ne sia tolta la proprietà al suo debitore.

L. 1, cod. de pactis pignorum et de lege commissoria.

2089. Quando le parti abbiano stipulato che i frutti si compenseranno cogl’interessi in tutto, o fino ad una determinata concorrenza, questa convenzione viene eseguita come qualunque altra che non sia vietata dalle leggi.

L. 17, cod. de usuris.

2090. Le disposizioni degli antecedenti articoli 2077. e 2083. sono applicabili al pegno fruttifero egualmente che al semplice pegno.

2091. Quanto è stato prescritto nel presente capo, non porta verun pregiudizio alle ragioni che potessero spettarsi ai terzi sopra gl’immobili dati a titolo d’anticresi.

Se il creditore munito di questo titolo, avesse per altra causa privilegj od ipoteche legalmente stabilite e conservate sopra lo stesso immobile, egli le sperimenta nel grado che gli compete e come qualunque altro creditore.


TITOLO XVIII.

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