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L. 5, cod. de novationibus et delegationibus.

2076. In ogni caso il privilegio non sussiste sul pegno, se non in quanto lo stesso pegno sia stato consegnato, e sia rimasto in potere del creditore, o di un terzo eletto dalle parti.

L. 2, l. 4, cod. de remissione pignoris; l. 4, l. 8, §. 11, ff. de pignoribus et hypothecis; l. 158, ff. de regulis juris.

2077. Il pegno può essere dato da un terzo per il debitore.

L. 16, §. 1; l. 20, ff. de pignoratitia actione. — L. 1, cod. si aliena res pignori data sit.

2078. Il creditore non può disporre del pegno pel non effettuato pagamento; gli è però salvo il diritto di far ordinare giudizialmente che il pegno rimarrà presso di sè in pagamento, e fino alla concorrenza del debito a norma della stima fatta per mezzo de’ periti; oppure che sarà venduto all’incanto.

È nullo qualunque patto, il quale autorizzi il creditore ad appropriarsi il pegno, o a disporne senza le formalità superiormente prescritte.

L. 4, l. 13, cod. de distractione pignorum; l. ult., §. 1, cod. de jure domini impetrando. — L. 1, l. ultim. cod. de pactis pignorum et de lege commissoria; l. 16, §. ultim. de pignoribus et hypothecis; l. 81, ff. de contrahenda emptione.

2079. Il debitore fino a che non abbia sofferta la spropriazione, ove siavi luogo, ritiene la proprietà del pegno, il quale non rimane presso del creditore che come un deposito per cauzione del suo privilegio.

L. 35, §. 1, ff. de pignoratitia actione; l. 21, §. 2, ff. de pignoribus et hypothecis; l. 9, cod. eod. tit.

2080. Il creditore è responsabile, secondo le regole stabilite nel titolo dei Contratti e delle Obbligazioni convenzionali in genere, della perdita o del