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L’erede del debitore che ha pagato la sua parte del debito, non può domandare la restituzione della sua parte del pegno sino a che non sia intieramente soddisfatto il debito.

Vicendevolmente, l’erede del creditore che ha esatto la sua parte del credito, non può restituire il pegno in pregiudizio de’ di lui coeredi non ancora soddisfatti.

L. 8, §. 2; l. 9, §. 3, l. 11, ff. de pignoratitia actione; l. 2, cod. debitorem venditionem pignoris.

2084. Le precedenti disposizioni non sono applicabili nè alle materie commerciali, nè agli stabilimenti autorizzati a far prestanze sopra pegni, riguardo ai quali si osservano le leggi e regolamenti che sono ad essi particolari.

CAPO II.

Dell’Anticresi.

2085. L’anticresi non può stabilirsi che mediante scrittura.

Il creditore in virtù di questo contratto non acquista, che la facoltà di percepire i frutti dell’immobile, sotto la condizione d’imputarli annualmente a sconto degl’interessi, se gli sono dovuti, e quindi del capitale del suo credito.

L. 11, §. 1, ff. de pignoribus et hypothecis; l. 33, et l. 39, ff. de pignoratitia actione.

2086. Il creditore, quando non siasi convenuto diversamente, è tenuto a pagare le contribuzioni e gli aggravj annui dell’immobile che tiene in anticresi.

Deve pure sotto pena dei danni ed interessi provvedere alla manutenzione, ed alle riparazioni utili e necessarie dell’immobile, salva ad esso la ragione di prededurre sopra i frutti tutte le spese relative a questi diversi oggetti.

Argum. ex l. 36, §. 3, ff. de haereditatis petitione.