Codice di Napoleone il grande/Libro III/Titolo XVIII

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TITOLO XVIII.

Dei Privilegj e delle Ipoteche.


CAPO I.

Disposizioni generali.

2092. Chiunque siasi obbligato personalmente, è tenuto ad adempire alle contratte obbligazioni sotto la garanzia di tutti i suoi beni mobili ed immobili, presenti e futuri.

2093. I beni del debitore sono la garanzia comune dei suoi creditori, ed il prezzo si comparte fra essi per contributo, quando non vi siano cause legittime di prelazione fra i creditori.

Leg. 6, cod. de bonis auctoritate judicis possidendis.

2094. Le cause legittime di prelazione sono i privilegj e le ipoteche.


CAPO II.

Dei privilegj.

2095. Il privilegio è un diritto che la qualità del credito attribuisce ad un creditore per essere preferito agli altri creditori anche ipotecarj.

2096. Fra i creditori privilegiati, la preferenza viene regolata secondo le diverse qualità dei privilegj.

Leg. 32, ff. de rebus auctoritate judicis possidendis.

2097. I creditori privilegiati che sono nel medesimo grado, sono pagati in proporzione eguale.

2098. Il privilegio dipendente dai diritti del tesoro pubblico, ed il grado in cui può esercitarsi, sono regolati dalle leggi che regolano tali diritti.

Ciò non ostante il tesoro pubblico non può ottenere alcun privilegio in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi anteriormente.

2099. I privilegj possono essere costituiti sopra beni mobili, o sopra beni immobili.


Sezione I.

Dei Privilegj sopra i mobili.

2100. I privilegj sono o generali, o speciali sopra certi mobili.


§. I.

Dei Privilegj generali sopra i mobili.

2101. I crediti privilegiati sopra la generalità dei mobili sono quelli enunziati in appresso, e si esperimentano con l’ordine seguente:

1.° Le spese giudiziali;

2.° Le spese funerarie;

3.° Tutte le spese dell’ultima infermità, in proporzione eguale fra quelli cui sono dovute;

4.° I salarj delle persone di servizio per l’anno scaduto e quelli dovuti per l’anno corrente;

5.° Le somministrazioni di sussistenza fatte al debitore ed alla sua famiglia: cioè, per li sei ultimi mesi, dai venditori al minuto, come i fornaj, macellari e simili; e per l’ultimo anno, dai padroni di locanda e mercanti all’ingrosso.

Leg. 45, l. 14, §. 1, ff. de religiosis et sumptibus funerum, leg. 17, ff. de rebus auctoritate judicis possidendis.


§. II.

Dei privilegj sopra determinati mobili.

2102. I crediti privilegiati sopra determinati mobili sono;

1.° Le pigioni ed i fitti degl’immobili, sopra i frutti raccolti nell’anno, e sopra il valore di tutto ciò che serve a mobiliare la casa appigionata, o l’affittanza, e di tutto ciò che serve alla coltivazione dei fondi affittati, cioè, per quanto è scaduto ed è per iscadere, se i contratti di locazione siano per atto autentico, ovvero essendo per iscrittura privata, abbiano una data certa; ed in questi due casi, gli altri creditori hanno il diritto di locare nuovamente la casa o la possessione per il tempo che rimane al termine del contratto, e di convertire a loro vantaggio le pigioni o i fitti, col peso però di pagare al proprietario tutto ciò che gli fosse dovuto.

E per un’annata computabile dalla scadenza dell’anno corrente, quando non esista contratto autentico; o essendo questo per scrittura privata, non siavi data certa.

Lo stesso privilegio ha luogo per le riparazioni locative, e per tutto ciò che concerne l’esecuzione del contratto.

Ciò non ostante le somme dovute per le sementi o per le spese della raccolta dell’annata, sono pagate sul prezzo della raccolta medesima, e quelle dovute per gli utensili sopra il prezzo degli utensili stessi. Tanto nel primo che nel secondo caso, esse sono pagate in preferenza al proprietario.

Il proprietario della casa, o del fondo affittato può sequestrare i mobili in essi introdotti, quando siano stati traslocati senza il suo assenso, e conserva sopra essi il suo privilegio, purchè abbia proposta l’azione per rivendicarli nel termine di quaranta giorni quando si tratti del mobiliare di cui è fornita la possessione, e nel termine di giorni quindici, quando si tratti della mobiglia di una casa;

2.° Il credito sopra il pegno di cui il creditore si trova in possesso;

3.° Le spese fatte per la conservazione della cosa;

4.° Il prezzo degli effetti mobili non pagati, se esistono tutt’ora in possesso del debitore, tanto che gli abbia comperati con dilazione al pagamento, o senza.

Se la vendita è stata fatta senza dilazione al pagamento, il venditore può ancora rivendicare questi effetti finchè si trovano in possesso del compratore, ed impedirne la rivendita, purchè la domanda per rivendicarli venga proposta entro gli otto giorni dal fattone rilascio, e che gli effetti si trovino in quello stato medesimo in cui erano al tempo della consegna.

Il privilegio del venditore non è esercibile però, se non dopo quello del proprietario della casa o del fondo, quando non sia provato che il proprietario fosse informato, che i mobili e gli altri oggetti inservienti alla casa o al fondo affittato non erano di pertinenza del locatario.

Non resta derogato alle leggi e consuetudini commerciali concernenti la rivendicazione;

5.° Le somministrazioni d’un albergatore, sopra gli effetti del viandante che sono stati introdotti nel suo albergo;

6.° Le spese di condotta e quelle accessorie, sopra le cose condotte;

7.° I crediti che risultano per abusi e prevaricazioni commesse dai funzionarj pubblici nell’esercizio delle loro incombenze, sopra i capitali dati in cauzione, e sopra gl’interessi che ne fossero dovuti.

Leg. 4, ff. de pactis; l. 4, ff. ex quibus causis pignus tacite contrahitur; l. 5, cod. eod. tit.; l. 5, cod. locati conducti; l. 5 et l. 6, ff. qui potiores in pignore vel hypotheca habentur; — leg. 12, ff. de pignoribus et hypothecis. — Leg. 26, cod. eod. tit. — Argum. ex l. 19, ff. de contrahenda emptione. — Institut. de rerum divisione, §. 43. — Leg. 20, ff. de precario.


Sezione II.

Dei privilegj sopra gl’immobili.

2103. I creditori privilegiati sopra gl’immobili sono,

1.° Il venditore sopra l’immobile venduto, per il pagamento del prezzo;

Essendovi più vendite successive, il prezzo delle quali sia dovuto in tutto o in parte, il primo venditore è preferito al secondo, il secondo al terzo; e così successivamente,

2.° Quelli che hanno somministrato danaro per l’acquisto d’un immobile, purchè sia comprovato autenticamente con l’atto d’imprestito, che la somma era destinata a tale impiego, e con la ricevuta del venditore, che il pagamento del prezzo dell’immobile sia stato fatto col danaro imprestato;

3.° I coeredi sopra gl’immobili dell’eredità pel caso d’evizione dei beni tra essi divisi, e per le compensazioni od il conguaglio delle porzioni ereditarie;

4.° Gli architetti, gl’intraprenditori, i muratori ed altri operaj impiegati nella fabbrica, ricostruzione o riparazione di edifizj, canali, o qualunque altra opera, purchè mediante perito deputato ex officio dal tribunale di prima istanza nel cui distretto sono situati gli edifizj, siasi preventivamente steso processo verbale ad oggetto di comprovare lo stato dei luoghi relativamente ai lavori, rapporto ai quali il proprietario avrà dichiarata l’intenzione che si dovessero fare, e che le opere siano state approvate da un perito egualmente nominato ex officio, entro sei mesi al più dalla loro ultimazione.

L’ammontare però del credito privilegiato non può eccedere il valore comprovato col secondo processo verbale, e si riduce al maggior valore che ha lo stabile al tempo dell’alienazione e che deriva da’ lavori fatti al medesimo.

5.° Quelli che hanno imprestato il danaro per pagare o rimborsare gli operaj godono dello stesso privilegio, purchè un tale impiego venga comprovato autenticamente con l’atto d’imprestito e con la quitanza degli operaj, come è stato prescritto superiormente per coloro che hanno prestato danaro per l’acquisto d’un immobile.

L. 7, cod. qui potiores in pignore habeantur. — Argum. ex l. 7, cod. communia utriusque judicii; l. 14, cod. familiae erciscundae; l. 66, ff. de evictionibus. — L. 25, ff. de rebus creditis; l. 2, ff. de cessione bonorum; l. 24, §. 1, ff. de rebus auctoritate judicis possidendis.


Sezione III.

De’ Privilegj che si estendono sopra i mobili e sopra gl’immobili.

2104. I privilegj che si estendono sopra i mobili e gl’immobili sono quelli indicati nell’articolo 2101.

2105. Quando per mancanza di mobiliare i privilegiati enunziati nel precedente articolo si presentano per essere soddisfatti sul prezzo d’un immobile in concorso de’ creditori privilegiati sopra lo stesso immobile, i pagamenti si eseguiscono coll’ordine seguente:

1.° Per le spese giudiziali ed altre indicate nell’articolo 2101;

2.° Per i crediti specificati nell’articolo 2103.


Sezione III.

Dei modi, coi quali si conservano i Privilegj.

2106. I privilegj sopra gl’immobili non hanno effetto fra i creditori se non in quanto sono stati resi pubblici colla inscrizione sui registri del conservatore delle ipoteche nel modo determinato dalla legge, e dalla data di tale inscrizione sotto le sole seguenti eccezioni.

2107. Sono eccettuati dalla formalità dell’inscrizione i crediti specificati nell’articolo 2101.

2108. Il venditore privilegiato conserva il suo privilegio mediante la trascrizione del titolo che ha trasferito la proprietà nel compratore, e dal qual titolo si provi essergli dovuto il prezzo in tutto o in parte, per tale effetto la trascrizione del contratto fatta dal compratore terrà luogo d’inscrizione per il venditore e per quello che avrà somministrato il danaro pagato, e che in forza del medesimo contratto subentrerà nelle ragioni del venditore; ciò non ostante il conservatore delle ipoteche sarà tenuto sotto pena di tutti i danni ed interessi verso i terzi, di fare ex officio l’inscrizione nel suo registro dei crediti risultanti dall’atto d’alienazione, tanto in favore del venditore, quanto di coloro da cui si è somministrato il denaro, i quali potranno pure far seguire la trascrizione del contratto di vendita, ove non fosse stata fatta, a fine di acquistare l’inscrizione di quanto resta loro dovuto sul prezzo.

2109. Il coerede e condividente conserva il suo privilegio sui beni di ciascuna porzione, e sopra i beni posti all’incanto, per le compensazioni ed i conguaglj delle porzioni stesse, o pel prezzo della licitazione, mediante l’inscrizione fatta a sua istanza entro sessanta giorni computabili dall’atto della divisione o dell’aggiudicazione col mezzo della licitazione, durante il qual tempo non ha luogo alcuna ipoteca sui beni aggiudicati o gravati del conguaglio col mezzo d’incanto, in pregiudizio del creditore del conguaglio medesimo o del prezzo.

2110. Gli architetti, intraprenditori, muratori ed altri operaj impiegati per costruire, ricostruire o riparare edifizj, canali, o altre opere, e quelli che per pagarli e rimborsarli hanno prestato danaro, la versione del quale sia comprovata mediante la doppia inscrizione fatta, 1.° del processo verbale comprovante lo stato dei luoghi, 2.° del processo verbale di accettazione, conservano i loro privilegj dalla data dell’inscrizione del primo processo verbale.

2111. I creditori ed i legatarj che dimandano la separazione del patrimonio del defunto, in conformità dell’articolo 878. del titolo delle Successioni, conservano riguardo ai creditori degli eredi o rappresentanti del defunto, i loro privilegj sopra i beni immobili dell’eredità, mediante le iscrizioni fatte sopra ciascuno di questi beni entro sei mesi dal giorno in cui si è aperta la successione.

Prima della scadenza di questo termine, non può essere costituita con affetto1 veruna ipoteca sopra i detti beni dagli eredi o rappresentanti il defunto, in pregiudizio dei creditori o legatarj.

2112. Tutti i cessionarj di queste diverse specie di crediti privilegiati esercitano le medesime ragioni dei cedenti, in loro luogo e stato.

2113. Tutti i crediti privilegiati sottoposti alla formalità dell’inscrizione, per i quali non si sono osservate le condizioni superiormente prescritte affine di conservare il privilegio, non lasciano tuttavia d’essere ipotecarj; ma l’ipoteca relativamente ai terzi si misura soltanto dall’epoca delle inscrizioni, le quali dovranno farsi come in appresso.


CAPO III.

Delle Ipoteche.

2114. L’ipoteca è un diritto reale costituito sopra beni immobili vincolati per la soddisfazione d’un’obbligazione.

È di sua natura indivisibile, e sussiste per intiero sopra tutti gl’immobili che si sono obbligati, sopra ciascun di tali immobili, e sopra ogni parte di essi.

Essa resta inerente ai beni presso chiunque passino.

Argum. ex l. 2, cod. si unus ex pluribus haeredibus creditoris. — L. 12, l. 15, cod. de distractione pignorum.

2115. L’ipoteca non ha luogo che ne’ casi e secondo le forme autorizzate dalla legge.

2116. Essa è legale, o giudiziale, o convenzionale.

2117. L’ipoteca legale è quella che deriva dalla legge.

L’ipoteca giudiziale è quella che procede dalle sentenze o dagli atti giudiziali.

L’ipoteca convenzionale è quella che dipende dalle convenzioni e dalla forma estrinseca degli atti e dei contratti.

2118. Sono soltanto suscettibili d’ipoteca,

1.° I beni immobiliari che sono in commercio, ed i loro accessorj riputati come immobili.

2.° L’usufrutto degli stessi beni e dei loro accessorj durante l’usufrutto.

L. 9, §. 1, ff. de pignoribus et hypothecis; l. 11, §. 2; l. 13, §. 3, eod. tit. l. 16, §. 2, ff. de pignoratitia actione, l. 15, ff. qui potiores in pignore habeantur.

2119. L’ipoteca sopra i mobili non ha luogo quando passano in un terzo.

2120. Il presente Codice non deroga in alcuna parte alle disposizioni delle leggi marittime, concernenti le navi ed i bastimenti di mare.


Sezione I.

Dell’Ipoteca legale.

2121. I diritti ed i crediti, di cui è attribuita l’ipoteca legale, sono,

Quelli delle donne maritate, sopra i beni dei loro mariti;

Quelli dei minori e degli interdetti sopra i beni dei loro tutori;

Quelli della nazione, de’ comuni e degli stabilimenti pubblici, sopra i beni degli esattori ed amministratori obbligati a render conto.

L. unica, §. 1, cod. de rei uxoriae actione; l. 12, cod. qui potiores in pignore habeantur. — Novell. 117, cap. 2. — L. 20, cod. de administratione tutorum. — Novell. 118, cap. 5. — L. 6, cod. in quibus causis pignus vel hypotheca tacite contrahitur. L. 28, l. 46 §. 3, ff. de jure fisci; l. 2, cod. in quibus causis pignus vel hypotheca tacite contrahitur; l. 19, §. 1; l. 20, l. 21, l. 22, ff. de rebus auctoritate judicis possidendis.

2122. Il creditore cui compete l’ipoteca legale, può esercitare la sua ragione sopra tutti gl’immobili spettanti al debitore e sopra quelli che potranno appartenergli in avvenire, colle modificazioni in appresso spiegate.


Sezione II.

Dell’Ipoteca giudiziale.

2123. L’ipoteca giudiziale deriva da sentenze definitive o provvisorie, proferite tanto in contraddittorio che in contumacia, a favore di chi le ha ottenute. Deriva parimente dalle ricognizioni, o verificazioni fatte in giudizio delle sottoscrizioni apposte ad un atto di obbligo esteso in scrittura privata.

Può esercitarsi sopra gl’immobili attuali del debitore e sopra quelli che potesse acquistare, salve le modificazioni in appresso determinate.

Le sentenze arbitramentali non producono ipoteca se non quando sono rivestite del decreto giudiziale d’esecuzione.

Non può similmente derivare l’ipoteca dalle sentenze pronunciate in paese straniero, salvo che siano state dichiarate eseguibili da un tribunale del Regno; senza pregiudizio delle disposizioni contrarie che possano essere determinate dalle leggi politiche o dai trattati.


Sezione III.

Delle Ipoteche convenzionali.

2124. Non possono contrarre ipoteche convenzionali se non coloro che hanno la capacità di alienare gl’immobili che vi assoggettano.

L. 1, §. 1, ff. quae res pignori vel hypothecae datae; l. ultim., cod. de rebus alienis non alienandis; l. 2, cod. si aliena res pignori data sit; l. ult., cod. de pignoribus et hypothecis; l. unic., cod. si communis res pignori data sit.

2125. Quelli che non hanno sull’immobile che una ragione sospesa da una condizione, e soggetta ad essere risoluta nei casi determinati, od annullata, non possono stipulare che una ipoteca sottoposta alle condizioni, o alla stessa rescissione.

Argum. ex l. 54, ff. de regulis juris. — Leg. 31, ff. de pignoribus et hypothecis; l. 3, ff. quibus modis pignus vel hypotheca solvitur.

2126. I beni dei minori, degl’interdetti, e degli assenti, finchè il loro possesso è soltanto provvisionale, non possono essere ipotecati, che per le cause e nelle forme stabilite dalla legge, ovvero in forza di sentenza.

Leg. 5, §. 10; l. 13, ff. de rebus eorum qui sub tutela vel cura sunt.

2127. L’ipoteca convenzionale non può stabilirsi che con atto stipulato in forma autentica avanti a due notaj, o avanti ad un notajo e due testimoni.

Contr. l. 34, §. 1, ff. de pignoribus et hypothecis. — Leg. 12, cod. eod. tit.; leg. 14, cod. qui potiores in pignore habentur.

2128. I contratti fatti in paese estero non possono produrre ipoteca sui beni esistenti nel regno, quando però non vi siano disposizioni contrarie a questa massima nelle leggi politiche e nei trattati.

2129. Non vi è ipoteca convenzionale valida fuorchè quella la quale tanto nell’atto autentico costitutivo del credito, quanto in un atto autentico posteriore, dichiara specialmente la natura e la situazione di ciascun degl’immobili attualmente appartenenti al debitore, i quali egli assoggetta all’ipoteca per il credito. Ciascuno dei suoi beni presenti può essere nominatamente sottomesso all’ipoteca.

I beni futuri non possono essere ipotecati.

Contr. l. 1, l. 15, ff. de pignoribus et hypothecis; leg. 9, in fin. cod. quæ res pignori obligari possunt.

2130. Nondimeno, se i beni presenti e liberi del debitore sono insufficienti per cautelare il credito, può egli, esprimendo tale insufficienza, acconsentire che ciascuno dei beni che acquisterà in avvenire, resti ipotecato a misura dei suoi acquisti.

2131. Parimente nel caso in cui l’immobile o gl’immobili presenti, assoggettati all’ipoteca, perissero, o si deteriorassero, in modo che fossero divenuti insufficienti alla sicurezza del creditore, questi potrà o chiedere al momento il suo rimborso, od ottenere un supplemento all’ipoteca.

2132. Non è valida l’ipoteca convenzionale se non in quanto la somma per cui fu convenuta sia certa e determinata dall’atto: se il credito risultante dall’obbligazione è condizionale relativamente alla sua esistenza, o indeterminato pel suo valore, il creditore non potrà chiedere l’inscrizione della quale si parlerà in appresso, che sino alla concorrenza d’un valore giusta la stima ch’egli espressamente dichiarerà, e che il debitore avrà ragione di ridurre, se vi sarà luogo.

2133. L’ipoteca acquistata si estende a tutti i miglioramenti sopravvenuti nell’immobile ipotecato.

Leg. 13, in pr., l. 16, in pr. ff. de pignoribus et hypothecis; leg. 18, §. 1, ff. de pignoratitia actione.


Sezione IV.

Dei gradi delle Ipoteche fra loro.

2134. L’ipoteca tanto legale, che giudiziaria o convenzionale, non attribuisce prelazione ai creditori, se non dal giorno dell’inscrizione fatta eseguire dal creditore sui registri del conservatore, nella forma e nel modo prescritti dalla legge, salve l’eccezioni spiegate nel seguente articolo.

2135. Esiste l’ipoteca indipendentemente da qualunque inscrizione,

1.° In vantaggio dei minori e degli interdetti, sugl’immobili spettanti al loro tutore per la risponsabilità della di lui amministrazione dal giorno in cui ha accettata la tutela;

2.° A vantaggio delle mogli per ragione della loro dote e convenzioni matrimoniali sopra gl’immobili dei loro mariti, da computarsi dal giorno del loro matrimonio.

La moglie non ha ipoteca pei capitali dotali provenienti da eredità ad essa prevenute, o da donazioni a lei fatte durante il matrimonio, se non dal giorno dell’apertura delle successioni, o dal giorno in cui le donazioni hanno conseguito il loro effetto.

Non ha ipoteca per l’indennità dei debiti da lei contratti unitamente al marito, e pel rinvestimento dei proprj beni alienati, se non dal giorno dell’obbligazione o della vendita.

In verun caso la disposizione del presente titolo potrà pregiudicare alle ragioni acquistate da terze persone prima della pubblicazione della presente legge.

Argum. ex l. 20, cod. de administratione tutorum. — Leg. 6, cod. in quibus causis pignus vel hypotheca tacite contrahitur. — Novell. 118, cap. 5. — Leg. 13, §. 1, cod. de curatoribus furioso dandis. — Argum. ex l. unic., §. 1, cod. de rei uxoriæ actione. — Leg.12, cod. qui potiores in pignore habeantur.

2136. Sono però tenuti i mariti ed i tutori a rendere pubbliche le ipoteche, delle quali i loro beni sono aggravati, ed a tale effetto a chiedere essi medesimi senza alcun ritardo all’officio a ciò destinato, le inscrizioni sugl’immobili loro appartenenti, e sopra quelli che loro potranno appartenere in seguito.

I mariti ed i tutori che, avendo omesso di chiedere e di fare eseguire le inscrizioni prescritte nel presente articolo, avranno aderito o lasciato stabilire privilegj o ipoteche sui loro immobili, senza dichiarare espressamente che detti immobili erano soggetti all’ipoteca legale delle moglj e dei minori, saranno considerati colpevoli di stellionato, e come tali soggetti all’arresto personale.

2137. I tutori surrogati saranno tenuti sotto la loro responsabilità personale, sotto pena di tutti i danni ed interessi, d’invigilare ad oggetto che le inserizioni siano fatte senza ritardo sopra i beni del tutore, per la di lui amministrazione, ed anche di farle essi medesimi eseguire.

2138. Omettendo i mariti, i tutori, ed i surrogati tutori di far seguire le inscrizioni prescritte dai precedenti articoli, le stesse saranno richieste dal Regio Procuratore presso il tribunale civile del domicilio dei mariti e tutori, o del luogo dove sono situati i beni.

2139. Potranno i parenti, tanto del marito, che della moglie, o quelli del minore, o in mancanza di parenti, gli amici, richiedere le dette inscrizioni; esse potranno domandarsi ancora dalla moglie e dai minori.

2140. Quando, nel contratto di matrimonio, i contraenti d’età maggiore avranno convenuto che non si faccia inscrizione fuori che sopra uno o sopra determinati immobili del marito, gli altri che non saranno indicati per l’inscrizione rimarranno liberi e sciolti dall’ipoteca per la dote della moglie, e per la ricupera delle cose sue proprie, e per i patti nuziali. Non si potrà pattuire che non si faccia alcuna inscrizione.

2141. Lo stesso avrà luogo per gl’immobili del tutore, quando i parenti uniti in consiglio di famiglia saranno stati di parere che non si faccia inscrizione che su determinati immobili.

2142. Nel caso dei due articoli precedenti, il marito, il tutore ed il surrogato tutore, non saranno tenuti a richiedere l’inscrizione che sugl’immobili indicati.

2143. Quando l’ipoteca non sarà stata limitata dall’atto di nomina del tutore, potrà questi, nel caso in cui l’ipoteca generale su i suoi immobili eccedesse notoriamente le sicurezze sufficienti per cautelare la sua amministrazione, domandare che l’ipoteca sia ristretta agl’immobili sufficienti a produrre una piena garanzia a favore del minore.

Si farà la domanda contro il surrogato tutore, e ad essa dovrà precedere il parere del consiglio di famiglia.

2144. Potrà egualmente il marito, col consenso della moglie, e previo il parere di quattro più prossimi parenti di questa, riuniti in consiglio di famiglia, domandare che l’ipoteca generale costituita sopra tutti i suoi immobili per l’assicurazione della dote, dei diritti di ricupera e dei patti matrimoniali, venga ristretta sopra una quantità d’immobili bastanti per l’intiera garanzia dei diritti della moglie.

2145. Non si pronuncierà sentenza sulle domande dei mariti e dei tutori che sentito il Regio Procuratore, ed in contradittorio con esso.

Nel caso in cui il tribunale pronunci la riduzione dell’ipoteca a determinati immobili, saranno cancellate le inscrizioni fatte sopra tutti gli altri.


CAPO IV.

Del Modo delle Inscrizioni dei Privilegj, e delle Ipoteche.

2146. Le inscrizioni si fanno all’ufficio della conservazione delle ipoteche nel cui circondario sono situati i beni sottoposti al privilegio o all’ipoteca.

Esse non producono alcun effetto, quando siano eseguite entro quel tempo in cui gli atti fatti prima del fallimento sono dichiarati nulli.

Lo stesso ha luogo fra i creditori di un’eredità, se l’inscrizione non siasi fatta da uno di essi che dopo aperta la successione, e nel caso in cui l’eredità sia stata accettata col beneficio dell’inventario.

2147. Tutti i creditori inscritti nello stesso giorno hanno fra di essi un’ipoteca dell’istessa data, senza distinzione fra l’inscrizione fatta nel mattino, e quella fatta nella sera, quantunque queste differenze fossero state indicate dal conservatore.

2148. Per fare l’inscrizione, il creditore presenta, o fa presentare al conservatore delle ipoteche l’originale in minuta, o una copia autentica della sentenza o dell’atto da cui nasce il privilegio o l’ipoteca.

Egli vi unisce due note scritte sopra carta bollata: una delle quali può anche estendersi a’ piedi della copia del documento.

Esse contengono;

1.° Il nome, cognome, domicilio del creditore, la sua professione se ne ha, e l’elezione da esso fatta di un domicilio in un luogo qualunque del circondario dell’ufficio;

2.° Il nome, cognome, domicilio del debitore, la professione se ne ha una conosciuta, o un’indicazione individuale e speciale, fatta in modo che il conservatore possa in ogni caso conoscere e distinguere la persona debitrice dell’ipoteca;

3.° La data e la natura del titolo.

4.° L’importo dei crediti capitali espressi nel titolo, o valutati dall’iscrivente, riguardo alle rendite ed alle prestazioni, o ai diritti eventuali, condizionali o indeterminati, nei casi in cui questa valutazione sia prescritta, come pure l’importo degli accessorj di questi capitali, ed il tempo in cui sono esigibili.

5.° L’indicazione della qualità e situazione dei beni sui quali intende di conservare il suo privilegio o ipoteca.

Quest’ultima disposizione non è necessaria nei casi d’ipoteche legali e giudiziali: in mancanza di convenzione, una sola inscrizione, per queste ipoteche, assoggetta tutti gl’immobili compresi nel circondario dell’ufficio.

2149. Le inscrizioni da farsi sui beni d’un defunto, potranno eseguirsi colla sola indicazione del defunto, come si è detto al numero secondo del precedente articolo.

2150. Il conservatore descrive nel suo registro il contenuto nella nota, e rimette al richiedente tanto il documento o copia dello stesso, quanto una delle note, a piedi della quale certifica d’aver eseguita l’inscrizione.

2151. Il creditore inscritto per un capitale che produce interessi o annualità, ha diritto d’essere, rapporto ad essi, classificato per due anni soltanto, e per l’anno corrente, nello stesso grado in cui è collocata l’ipoteca del capitale, senza pregiudizio delle inscrizioni particolari da farsi, portanti ipoteca per gli arretrati dal giorno della loro data, esclusi quelli conservati in vigore della prima inscrizione.

2152. È in facoltà di quello che ha ottenuto un’inscrizione, come pure dei suoi rappresentanti o cessionarj per atto autentico, di cangiare sul registro delle ipoteche il domicilio da lui prescelto, coll’obbligo di eleggerne e indicarne un’altro nello stesso circondario.

2153. I diritti d’ipoteca meramente legale, del demanio, dei comuni e dei pubblici stabilimenti, sopra i beni degli amministratori, quelli de’ minori o interdetti sui beni dei tutori, delle mogli sui beni dei mariti, saranno inscritti in seguito alla presentazione di due note contenenti soltanto;

1.° Il nome, cognome, professione e domicilio reale del creditore, e il domicilio che da lui, o per lui, verrà eletto nel circondario;

2.° Il nome, e cognome, e professione, domicilio, e precisa indicazione del debitore;

3.° La natura dei diritti da conservarsi, l’importare del loro valore quanto agli oggetti determinati, senza obbligo di determinare quelli che sono condizionali, eventuali o indeterminati.

2154. Le inscrizioni conservano l’ipoteca ed il privilegio per il corso di dieci anni dal giorno della loro data: essa cessa il loro effetto, se prima della scadenza di detto termine non si sono rinnovate.

2155. Le spese delle inscrizioni sono a carico del debitore, se non vi è stipulazione in contrario: l’anticipazione di esse si fa dall’inscrivente, purchè non si tratti d’ipoteche legali, per l’inscrizione delle quali il conservatore ha regresso contro il debitore. Le spese della trascrizione chiesta dal venditore, sono a carico del compratore.

2156. Le azioni alle quali le inscrizioni possono far luogo contro i creditori, saranno promosse avanti il tribunale competente, con citazione loro fatta personalmente, o all’ultimo loro domicilio indicato nel registro; e ciò si osserverà, non ostante la morte tanto dei creditori, che di quelli presso de’ quali avranno eletto il domicilio.


CAPO V.

Della Cancellazione e della Riduzione delle Inscrizioni.

2157. Le inscrizioni si cancellano di consenso delle parti interessate ed a ciò capaci, o in vigore d’una sentenza pronunciata in ultima istanza o passata in giudicato.

2158. Nell’uno e nell’altro caso, coloro che ne richiedono la cancellazione depongono all’ufficio del conservatore copia dell’atto autentico contenente il consenso, o copia della sentenza.

2159. La cancellazione non procedente da reciproco consenso, deve chiedersi al tribunale nella cui giurisdizione si è fatta l’inscrizione, eccetto che tale inscrizione sia stata fatta per garanzia d’una condanna eventuale o indeterminata, sulla esecuzione o liquidazione della quale verta giudizio tra il debitore ed il preteso creditore, o essi siano per essere giudicati in un altro tribunale, nel qual caso l’istanza per la cancellazione deve proporsi o rimettersi a questo tribunale.

Ciò non ostante sarà eseguita la convenzione fatta tra il creditore ed il debitore, di proporre, in caso di contesa, la domanda ad un tribunale da loro indicato.

2160. I tribunali devono ordinare la cancellazione quando l’inscrizione fu fatta senza esser appoggiata nè alla legge nè ad un titolo, o quando fu fatta in dipendenza d’un titolo il quale sia o irregolare, o estinto, o soddisfatto, o quando sono legalmente annullate le ragioni di privilegio e d’ipoteca.

2161. Ogni qualvolta le inscrizioni riportate senza limitazione da un creditore il quale, a termini della legge, avrebbe diritto di far inscrivere l’obbligazione sui beni presenti o futuri del suo debitore, cadranno sopra più fondi separati, oltre il bisogno per la cautela de’ crediti, avrà il debitore azione per ottener la riduzione delle inscrizioni, o perchè vengano cancellate in quella parte che eccede la conveniente proporzione. In tale proposito si devono osservare le regole di competenza stabilite nell’articolo 2159.

La disposizione del presente articolo non è applicabile alle ipoteche convenzionali.

2162. Sono considerate eccessive le inscrizioni che cadono sopra più fondi quando il valore d’un solo o di alcuno di essi che sieno liberi, supera più d’un terzo l’importare del credito in capitale ed in legittimi accessorj.

2163. Possono altresì come eccessive ridursi le inscrizioni fatte a seconda della valutazione data dal creditore a crediti i quali, per quanto riguarda l’ipoteca da stabilirsi per loro sicurezza; non sono stati determinati da una convenzione, e sono di loro natura condizionali, eventuali o indeterminati.

2164. L’eccesso in questo caso è rimesso all’arbitrio del giudice, il quale a norma delle circostanze, delle probabilità di evento e delle presunzioni di fatto, procura di conciliare le ragioni verosimili del creditore con i riguardi di conservare libera al debitore una sostanza proporzionata; senza pregiudizio delle nuove inscrizioni con ipoteca eseguibili dal giorno della loro data quando l’evento avrà fatto ascendere il credito indeterminato ad una somma maggiore.

2165. Il valore degl’immobili di cui deve istituirsi il conguaglio con l’ammontare dei crediti accresciuto di più del terzo, si determina col moltiplicare quindici volte il valore della rendita risultante dalla matrice dei ruoli della contribuzione fondiaria, o dalla quota di contribuzione sui ruoli, secondo la proporzione che esiste nei comuni ove sono situati i beni fra questa matrice o quota, e la rendita degl’immobili non soggetti a deperimento, e di dieci volte questo valore per gl’immobili che vi sono soggetti. Non ostante potranno i giudici prevalersi ancora degli schiarimenti che possono desumersi da’ contratti di locazione non sospetti; dai processi verbali di stima che fossero precedentemente stesi in epoche non remote, e da altri simili, e valutare la rendita alla media proporzione dei resultati di queste diverse notizie.


CAPO VI.

Dell’Effetto de’ Privilegj e dell’Ipoteche contro i Terzi Possessori.

2166 I creditori aventi privilegio od ipoteca inscritta sopra un’immobile, ancorchè passi in qualunque altro possessore, ritengono sopra di esso le loro ragioni, per essere collocati e pagati secondo l’ordine dei loro crediti o inscrizioni.

L. 17, ff. de pignoribus et hypothecys. L. 12, l. 15, cod. de distractione pignorum. — L. 14, cod. de obligationibus et actionibus.

2167. Se il terzo possessore non adempie alle formalità che verranno stabilite in appresso, onde rendere libera la sua proprietà, resta, in vigore della sola inscrizione, obbligato come possessore a tutti i debiti ipotecarj, e gode dei termini e dilazioni accordate al debitore originario.

2168. Il terzo possessore è tenuto nel caso stesso, o a pagare tutti gl’interessi e capitali esigibili, qualunque sia la somma cui possano ammontare, o a rilasciare, senza alcuna riserva l’immobile ipotecato.

L. 16, §. 3, ff .de pignoribus et hypothecis.

2169. Tralasciando il terzo possessore di soddisfare pienamente ad una di queste obbligazioni, qualunque creditore ipotecario ha diritto di far vendere a carico di quello l’immobile ipotecato, trenta giorni dopo l’ordine ingiunto al debitore originario e dopo l’intimazione fatta al terzo possessore di pagare il debito già esigibile o di rilasciare il fondo.

2170. Ciò non ostante il terzo possessore che non è obbligato personalmente per il debito, può opporsi alla vendita del fondo ipotecato, di cui gli è stato dato il possesso, quando vi restino altri immobili ipotecati per il debito stesso, i quali siano posseduti dal principale o principali obbligati, e può domandare la precedente escussione, secondo le forme stabilite nel titolo delle Fidejussioni: durante tale escussione si soprassiede dalla vendita del fondo ipotecato.

2171. L’eccezione dell’escussione non può essere opposta al creditore privilegiato o avente ipoteca speciale sopra l’immobile.

Argum. ex novell. 112. cap. 1.

2172. Il rilascio del fondo per soddisfare all’ipoteca, può eseguirsi da qualunque terzo possessore il quale non sia obbligato personalmente per il debito, e che abbia la capacità di alienare.

Argum. ex l. 16, §. 3, ff. de pignoribus et hypothecis. V. l. 2, cod. de pignorib. et hypothec., l. 8, cod. si cert. petat; l. 9, ff. de pignorat. action.

2173. Può eseguirsi ancora dopo che il terzo possessore avrà riconosciuta l’obbligazione o sarà stato condannato in questa sola qualità: il rilascio del fondo, finchè non è seguita l’aggiudicazione, non impedisce che il terzo possessore possa riprenderlo, pagando l’intero debito e le spese.

2174. Il rilascio del fondo per soddisfare all’ipoteca si eseguisce alla cancelleria del tribunale del distretto ove sono situati i beni, il quale ne accorda il certificato.

Sulla petizione di quello fra gl’interessati che previene, si deputa un amministratore del fondo rilasciato, ed in contradittorio del suddetto si procede alla vendita secondo le forme prescritte per le spropriazioni.

2175. Le deteriorazioni cagionate dal fatto o dalla negligenza del terzo possessore in pregiudizio dei creditori ipotecarj o privilegiati, danno luogo ad agire contro di esso per l’indennità: egli però non può ripetere le spese e miglioramenti da lui fatti che sino alla concorrenza del valor maggiore, che ne è risultato.

Argum. ex l. 29, §. 2, ff. de pignoribus et hypothecis.

2176. I frutti dell’immobile ipotecato non sono dovuti dal terzo possessore che dal giorno in cui gli fu intimato di pagare o di rilasciare il fondo, e se la proposta istanza sia stata abbandonata per lo spazio di tre anni, saranno dovuti soltanto dal giorno della nuova intimazione che sarà fatta.

Argum. ex l. 46, in pr., ff. de acquirendo rerum dominio.

2177. Le servitù ed i diritti reali, i quali competevano al terzo possessore sopra l’immobile prima che ne prendesse possesso, rivivono dopo il rilascio del fondo o dopo l’aggiudicazione contro lui eseguita.

I suoi creditori particolari esercitano la loro ipoteca secondo il loro grado sopra i fondi rilasciati o aggiudicati, dopo tutti quelli che si trovano inscritti a carico dei precedenti proprietarj.

Leg. 30, §. 1, ff. de exceptione rei judicatae.

2178. Il terzo possessore che ha pagato il debito ipotecario, o rilasciato l’immobile ipotecato, o subita la spropriazione del predetto immobile, ha il regresso per essere rilevato, come di ragione, contro il debitore principale.

Argum. ex l. 1, ff. de evictionibus.

2179. Il terzo possessore il quale intende di rendere libera la sua proprietà pagando il prezzo del fondo, deve osservare le formalità che saranno stabilite nel capo VIII. del presente titolo.


CAPO VII.

Dell’estinzione dei Privilegj e delle Ipoteche.

2180. I privilegj e le ipoteche si estinguono.

1.° Con lo scioglimento dell’obbligazione principale;

2.° Con la rinuncia del creditore all’ipoteca;

3.° Coll’adempimento delle formalità e condizioni prescritte ai terzi possessori per render liberi i beni da essi acquistati;

4.° Con la prescrizione.

La prescrizione si acquista a vantaggio del debitore riguardo ai beni che si trovano in suo potere, trascorso quel periodo di tempo che è determinato per la prescrizione delle azioni che producono l’ipoteca o il privilegio.

La prescrizione riguardo ai beni posseduti da un terzo, si acquista da questo col periodo di tempo stabilito per prescrivere il dominio in suo favore: nel caso in cui la prescrizione si appoggi ad un titolo, essa comincia a decorrere dal giorno in cui il titolo predetto sia stato trascritto sui registri del conservatore.

Le inscrizioni fatte eseguire dal creditore non interrompono il corso della prescrizione stabilita dalla legge a favore del debitore del terzo possessore.

Argum. ex l. 129, §. 1, ff. de regulis juris; l. 3, cod. de luitione pignoris, l. 2, cod. de partu pignoris; l. 20, cod. de pignoribus et hypothecis; l. 11, §. 1, ff. de pignoratitia actione; l. unic, cod. etiam ob chyrographariam pecuniam; l. 13, ff. quibus modis pignus vel hypotheca solvitur. — Leg. 5, ff. quibus modis pignus vel hypotheca solvitur. — Leg. 6, ff. eod. tit.; l. 2, cod. si adversus creditorem præscriptio opponitur; l. 3, l. 7, cod. de præscriptione triginta vel quadraginta annorum. — V. l. 31, ff. de pignoribus et hypothec. l. 31, ff. quib. mod. pign. vel hypothec. solvit.; l. 8, ff. de pignoratit. action.; leg. 16, §. 2, ff. de pignorib. et hypothec.


CAPO VIII.

Del Modo di render libere le Proprietà dai Privilegj e dalle Ipoteche.

2181. I contratti che trasferiscono la proprietà degl’immobili o dei diritti reali immobiliari, che il terzo possessore vorrà liberare dai privilegj e dalle ipoteche, saranno trascritti per intiero dal conservatore delle ipoteche nel cui circondario i beni si troveranno.

Questa trascrizione si farà sopra un registro destinato a tale effetto, ed il conservatore sarà tenuto di rilasciarne il certificato a chi lo chiederà.

2182. La semplice trascrizione dei titoli translativi di dominio sopra il registro del conservatore, non libera l’immobile dai privilegj e dalle ipoteche sopra di esso esistenti.

Il venditore trasferisce soltanto nell’acquirente la proprietà e le ragioni che egli aveva sulla cosa venduta, con i medesimi privilegj ed ipoteche di cui era gravata.

Argum. ex l. 54, ff. de regulis juris. — Leg. 12, cod. de distractione pignorum. — Leg. 3, l. 10, cod. de remissione pignoris.

2183. Se il nuovo proprietario vuole garantirsi dagli effetti dei procedimenti permessi nel capitolo VI. del presente titolo; è tenuto prima che sia promossa l’istanza, o dentro un mese al più tardi, da computarsi dalla prima fattagli intimazione, di notificare ai creditori nel domicilio da essi eletto nelle loro inscrizioni,

1.° L’estratto del suo documento contenente soltanto la data e qualità dell’atto, il nome e l’indicazione precisa del venditore o del donante, la natura, e la situazione della cosa venduta o donata; e trattandosi di un corpo di beni, la sola denominazione generale della tenuta e dei distretti, in cui si trova situata, il prezzo dei carichi formanti parte del prezzo della vendita, o la valutazione della cosa, se questa è stata donata;

2.° L’estratto della trascrizione dell’atto di vendita;

3.° Una tabella in tre colonne, la prima delle quali conterrà la data delle ipoteche e quella della inscrizione, la seconda il nome dei creditori, la terza l’ammontare dei crediti inscritti.

2184. L’acquirente o il donatario dichiarerà, col medesimo atto, ch’egli è pronto a soddisfare immediatamente ai debiti ed ai pesi ipotecarj, sino alla concorrenza soltanto del prezzo, senza distinzione di debiti esigibili o non esigibili.

2185. Quando il nuovo proprietario avrà fatta tale notificazione nel termine stabilito, qualunque creditore di cui è inscritto il titolo, può chiedere che l’immobile sia posto all’incanto ed alle pubbliche aggiudicazioni; sotto condizione,

1.° Che tale richiesta venga significata al nuovo proprietario entro quaranta giorni al più tardi, dopo la notificazione fatta ad istanza di quest’ultimo, aggiungendovi due giorni ogni cinque miriametri di distanza tra il domicilio eletto ed il domicilio reale di ciaschedun creditore istante;

2.° Che essa contenga l’oblazione dell’istante di accrescere o di far accrescere il prezzo di un decimo al di sopra di quello che sarà stato stipulato nel contratto, o dichiarato dal nuovo proprietario;

3.° Che la stessa notificazione verrà fatta nel medesimo termine al precedente proprietario, debitor principale;

4.° Che l’originale e le copie di tali atti saranno sottoscritte dal creditore istante, o dal suo procuratore a ciò espressamente destinato, il quale, in tal caso, è obbligato di dar copia della sua procura;

5.° Ch’egli si offra a dar cauzione fino alla concorrenza del prezzo e dei carichi.

L’omissione di alcuna di queste condizioni produrrà nullità.

2186. Omettendo i creditori di domandare l’incanto nel termine e nelle forme prescritte, il valore dell’immobile resta definitivamente stabilito nel prezzo stipulato nel contratto, o dichiarato dal nuovo proprietario, il quale o pagando il detto prezzo ai creditori che saranno nel grado d’esser soddisfatti, o facendone deposito, resta liberato in conseguenza da ogni privilegio e ipoteca.

2187. In caso di nuova vendita all’incanto, la stessa si eseguirà colle forme stabilite per le spropriazioni forzate, ad istanza, o del creditore che l’avrà richiesta, o del nuovo proprietario.

Il petente esprimerà negli affissi il prezzo stipulato nel contratto, o dichiarato, e la somma maggiore che il creditore si obbligò d’accrescere o di fare accrescere.

2188. L’aggiudicatario è tenuto a restituire all’acquirente o donatario cui fu tolto il possesso, non solo il prezzo della sua aggiudicazione, ma anche le spese e i pagamenti legittimi fatti a causa del suo contratto, quelli della trascrizione sui registri del conservatore, quelli della notificazione, e quelli fatti per ottenere la rivendita.

2189. L’acquirente o il donatario che si mantiene in possesso dell’immobile esposto all’incanto, essendo il maggiore offerente, non è in obbligo di far trascrivere il decreto d’aggiudicazione.

2190. La desistenza del creditore che chiede l’incanto, non può impedire la pubblica aggiudicazione quand’anche egli pagasse l’importare della fatta obbligazione, a riserva che ciò non seguisse coll’espresso consenso di tutti gli altri creditori ipotecarj.

2191. L’acquirente che sarà divenuto aggiudicatario, avrà il suo regresso a termini di ragione contro il venditore pel rimborso di ciò che eccede il prezzo stipulato nel di lui contratto, e per gl’interessi di tale eccedenza, da computarsi dal giorno di ciascun pagamento.

2192. Nel caso in cui il titolo del nuovo proprietario comprendesse mobili ed immobili, ovvero più immobili, gli uni ipotecati, gli altri liberi, situati o nello stesso o in diversi circondarj degli ufficj, alienati per un solo e medesimo prezzo, o per prezzi distinti e separati, aggregati o non aggregati alla stessa tenuta, il prezzo di ciascun immobile assoggettato a particolari e separate inscrizioni sarà dichiarato nella notificazione dal nuovo proprietario, mediante una stima, se siavi luogo, ragguagliata sul prezzo totale espresso nel titolo.

Il creditore maggior offerente non potrà, in verun caso, costringersi ad estendere la sua obbligazione, nè sopra il mobiliare, nè sopra altri immobili fuori di quelli, che sono ipotecati pel suo credito e situati nel medesimo distretto, salvo il regresso del novo proprietario contro i di lui autori per essere tenuto indenne dei danni che soffrirebbe, tanto per la divisione degli oggetti contenuti nel di lui acquisto, quanto per quella delle coltivazioni.


CAPO IX.

Del Modo di rendere libere le ipoteche, quando non esista Inscrizione sui beni dei Mariti e dei Tutori.

2193. Gli acquirenti d’immobili appartenenti ai mariti o ai tutori, quando non esistono inscrizioni sui detti immobili a causa dell’amministrazioni dei tutori, o dei mariti rispetto alle doti, alle ricupere e convenzioni matrimoniali della moglie, potranno togliere le ipoteche, che esistessero sopra i beni da essi acquistati.

2194. A quest’oggetto depositeranno copia del contratto traslativo del dominio debitamente collazionato alla cancelleria del tribunal civile del luogo ove sono situati i beni, notificheranno con atto intimato, tanto alla moglie o al surrogato tutore, quanto al Regio Procuratore presso il tribunale civile, l’eseguito deposto. L’estratto di questo contratto esprimente la data di esso, i nomi, cognomi, professioni, domicilj dei contraenti, l’indicazione della qualità e della situazione dei beni, il prezzo e gli altri pesi della vendita, sarà e resterà affisso per due mesi nell’aula di udienza del tribunale: in detto tempo le moglj, i mariti, i tutori, i surrogati tutori, i minori, gl’interdetti, i parenti o gli amici, ed il Regio Procuratore, saranno ammessi a chiedere, se vi è luogo, ed a far eseguire all’officio del conservatore delle ipoteche le inscrizioni sull’immobile alienato, le quali avranno il medesimo effetto come se fossero state fatte nel giorno del contratto di matrimonio, o nel giorno in cui il tutore ha assunta l’amministrazione; tutto ciò senza pregiudizio delle istanze che potessero aver luogo contro i mariti ed i tutori, come fu detto di sopra, a causa delle ipoteche da essi accordate a terze persone senza aver loro dichiarato che gl’immobili erano di già gravati d’ipoteche, per causa di matrimonio o di tutela.

2195. Se nel corso di due mesi da che venne affisso l’estratto del contratto, non è seguita inscrizione per parte ed in nome delle mogli, minori od interdetti sopra gl’immobili venduti, essi passano all’acquirente senza alcun peso, a causa delle doti, ricupere e convenzioni matrimoniali della moglie, o dell’amministrazione del tutore, e salvo il regresso, ove siavi luogo, contro il marito e contro il tutore.

Se fu fatta inscrizione per parte ed in nome di dette mogli, minori o interdetti, e se esistono creditori anteriori i quali assorbiscano il prezzo in tutto od in parte, l’acquirente è liberato col pagamento del prezzo o di porzion del medesimo da lui fatto ai creditori collocati in grado utile, e le inscrizioni in nome delle mogli, o minori, o interdetti saranno cancellate o in tutto, o sino alla debita concorrenza.

Se le inscrizioni in nome delle mogli, minori, o interdetti sono le più antiche, l’acquirente non potrà fare alcun pagamento di prezzo a pregiudizio delle dette inscrizioni, che avranno sempre, come fu detto antecedentemente, la data del contratto del matrimonio, o dell’assunta amministrazione del tutore; ed in tal caso, saranno cancellate le inscrizioni degli altri creditori che non si trovano in grado utile.


CAPO X.

Della Pubblicità de’ Registri, e della Responsabilità de’ Conservatori.

2196. I conservatori delle ipoteche sono tenuti a rilasciare a tutti coloro, che lo richiedono, copia degli atti trascritti ne’ loro registri, e quella delle inscrizioni, che tuttora sussistono, o il certificato che non ve ne esiste alcuna.

2197. Sono responsabili per i danni risultanti,

1.° Dalla omissione sopra i loro registri delle trascrizioni degli atti di mutazione, e delle inscrizioni richieste al loro ufficio;

2.° Da mancanza di menzione nei loro certificati d’una o più inscrizioni esistenti, eccetto che, in quest’ultimo caso, l’errore provenga da indicazioni insufficienti, che non potessero essere loro imputabili.

2198. Lo stabile in ordine al quale il conservatore avesse omesso ne’ suoi certificati di riferire uno o più pesi inscritti, rimane libero da tali pesi nel nuovo possessore, salva la responsabilità del conservatore, purchè il nuovo possessore abbia richiesto il certificato dopo la trascrizione del suo titolo: senza pregiudizio però del diritto dei creditori di farsi collocare secondo il rispettivo loro grado, sino a che il prezzo non sia stato pagato dal compratore, ovvero sino a che la graduazione fra i creditori non sia stata omologata.

2199. I conservatori non possono, in verun caso, ricusare o ritardare la trascrizione degli atti di mutazione, l’inscrizione dei diritti ipotecari, o il rilascio dei certificati che loro sono richiesti sotto pena del risarcimento dei danni ed interessi delle parti; per il quale effetto sulla istanza del richiedente si stenderà, senza dilazione, processo verbale del rifiuto o del ritardo da un giudice di pace o da un usciere di udienza del tribunale, o da un altro usciere o notajo coll’assistenza di due testimonj.

2200. Ciò nondimeno i conservatori saranno obbligati di tenere un registro nel quale inscriveranno, giorno per giorno, e con ordine numerico, le consegne che loro verranno fatte degli atti di mutazione per essere trascritti, o le consegne delle note per essere inscritte; daranno ai richiedenti un riscontro in carta bollata nella quale si esprimerà il numero del registro in cui ne sarà annotata la consegna, e non potranno trascrivere gli atti di mutazione, nè inscrivere le note nei registri a ciò destinati, se non colla data e secondo l’ordine delle consegne che saranno ad essi fatte.

2201. Tutti i registri dei conservatori devono essere in carta bollata, numerati e vidimati in ciascuna pagina dal primo all’ultimo foglio, da uno dei giudici del tribunale, nel cui distretto è stabilito l’ufficio. Questi registri saranno chiusi e firmati ogni giorno come quelli della registrazione degli atti.

2202. I conservatori sono tenuti di conformarsi, nell’esercizio delle loro incombenze, a tutte le disposizioni di questo capo, sotto pena d’una multa di duecento fino a mille lire per la prima contravvenzione, e della destituzione per la seconda: senza pregiudizio dei danni ed interessi delle parti, che saranno pagati in preferenza della multa.

2203. Le menzioni di deposito, le inscrizioni e le trascrizioni sono fatte nei registri, successivamente, senza lasciare veruno spazio in bianco od interlinee, sotto pena, contro il conservatore, di mille fino a due mila lire di multa, e del risarcimento dei danni ed interessi delle parti, pagabili pure in preferenza della multa.



Note

  1. Refuso nel testo originale, per effetto.