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deterioramento del pegno avvenuto per sua negligenza.
Il debitore deve dal suo canto compensare al creditore le spese utili e necessarie da questo fatte per la conservazione del pegno.
L. 13, §. 1; l. 7, l. 25, ff. de pignoratitia actione; l. 19, cod. de pignoribus et hypothecis; l. 30, l. 14, ff. eod. tit.; l. 6, l. 8, l. 27, cod. eod. tit.
2081. Se si tratti d’un credito dato in pegno, e che questo credito produca interessi, il creditore deve imputare tali interessi in quelli che possono essergli dovuti.
Se il debito, per la cui cauzione si è dato in pegno un credito, non produca per sè stesso interessi, l’imputazione si fa sopra il capitale del debito.
L. 1, l. 2, l. 3, ff. de pignoratitia actione, l. 5, §. 2, et 3, ff. de solutionibus et liberationibus.
2082. Eccettuato il caso che il creditore pignoratario abusi del pegno, il debitore non può pretenderne la restituzione se non dopo di aver intieramente pagato il capitale, gl’interessi e le spese del debito, a cauzione del quale è stato dato il pegno.
Se il medesimo debitore avesse contratto un altro debito collo stesso creditore posteriormente alla tradizione del pegno, e fosse tale debito divenuto esigibile, prima che si facesse luogo al pagamento del primo debito, il creditore non potrà costringersi a rilasciare il pegno, prima che venga intieramente soddisfatto per ambi i crediti, ancorchè non siasi stipulato di sottoporre il pegno al pagamento del secondo debito.
L. unica cod. etiam ob chirographariam pecuniam.
2083. Il pegno è indivisibile, non ostante la divisibilità del debito tra gli eredi del debitore, o fra quelli del creditore.