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stabilito pel trasporto di dieci cantaja di mercanzie al di sotto di grana tre e mezzo per ogni miglio. Qualora le circostanze richiedessero un maggiore ribasso sul detto prezzo, dovrà il concessionario ottenerne l’autorizzazione dal Governo.

17. Mediante l’esazione de’ dritti e de’ prezzi regolati come fin quì si è detto, il concessionario contrae l’obbligo di eseguire senza interruzione con diligenza, esattezza e celerità a sue spese o co’ suoi proprj mezzi il trasporto sulla strada di ferro de’ viaggiatori, bestiami, derrate, mercanzie, e materie che gli verranno confidate.

18. Verificandosi il caso preveduto nel precedente articolo 5, in cui altre strade di ferro venissero costruite da terze persone, come prolungamento, o come ramificazione di quelle da Napoli a Nocera, ed a Castellamare, il concessionario Sig. Bayard, o chi avrà causa da lui, sarà, tenuto a dare il passaggio sulle sue strade alle macchine locomotive, diligenze e carretti delle altre strade di ferro. Per tale passaggio eseguito a spese de’ terzi concessionarj verrà pagato un dritto, che sarà in ogni caso il seguente.

Pel corso di un miglio.


Viaggiatore per qualsivoglia classe, grana tre. 3
Bue, vacca, toro, grana due e mezzo. 2 ½
Cavallo, mulo, o altro animale da tiro, un grano e tre quarti. 1 ¾
Vitello, porco, montone, pecora, tre quarti di grano. 0 ¾
Per ogni dieci cantaja di mercanzie, derrate, e materie, grana sei. 6
Vetture su piattaforme, grana sei ed un quarto. 6 ¼

I concessionarj delle nuove strade di ferro, di pro-