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Tariffa.

Dritto pel corso di un miglio.


Viaggiatore pe’ primi posti grana cinque. 5
Idem pe’ terzi posti non più di grana tre. 3
Bue, vacca, toro, grana cinque. 5
Cavallo, mulo, o altro animale da tiro, grana tre e mezzo. 3 ½
Vitello, porco, montone, pecora, capra, un grano e mezzo. 1 ½
Per ogni dieci cantaja di mercanzie, derrate, o materie, grana dodici. 12
Vetture sopra piatteforme, grana dodici e mezzo. 12 ½

14. Gli animali e macchine, o altri oggetti non designati nella precedente tariffa, saranno assimilati pel dritto da percepirsi alle classi colle quali avranno maggiore analogia.

15. I prezzi di trasporto determinati nella precedente tariffa non saranno applicabili,

1.° alle derrate ed oggetti che sotto il volume di un decimo di canna cubica non giungano al peso di due cantaja;

2.° all’oro ed all’argento in verghe, o lavorati, del pari che agli altri metalli preziosi;

3.° a qualunque pacchetto o collo che pesi isolatamente meno di due cantaja e mezzo, purchè però tali pacchetti o colli non facciano parte di una spedizione che unita pesi cinque cantaja o più di oggetti spediti da o ad una medesima persona.

Ne’ tre casi specificati i prezzi del trasporto saranno liberamente convenuti col concessionario.

16. Sarà libero al concessionario di diminuire a sua volontà i prezzi stabiliti nella precedente tariffa pe’ viaggiatori, per gli animali, e per le vetture in piattaforma; ma non potrà però ridurre il prezzo