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la esecuzione, e per rendere utile l’uso della strada di ferro, una società commerciale, in favore della quale egli potrà dimettersi di una parte o dell’intera concessione a lui fatta, conformandosi per la formazione di tale società alle vigenti leggi di eccezione per gli affari di commercio.
- Approvati: Modena, il dì 19 di Giugno 1836.
Firmato, FERDINANDO.
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De’ 19 di Giugno 1836.
In fine dell’articolo decimoterzo si aggiunga:
«Per ogni pacchetto o collo che pesi isolatamente meno di due cantaja e mezzo, cioè dugentoventidue chilogrammi e mezzo, si pagherà a seconda del prezzo fissato nella tariffa generale.
Tali pacchetti o colli saranno giudicati isolati quando essi non facciano parte di una spedizione, che riunita pesi due cantaja e mezzo o più, di oggetti spediti da o ad una medesima persona.»
Dall’articolo quindicesimo si tolga il terzo paragrafo in cui era detto, che i prezzi di trasporto determinati nella tariffa generale non saranno applicabili, «a qualunque pacchetto o collo che pesi