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isolatamente meno di due cantaja e mezzo, purchè però tali pacchetti o colli non facciano parte di una spedizione, che unita pesi cinque cantaja o più di oggetti spediti da o ad una medesima persona.»

L’articolo ventunesimo verrà concepito nel seguente modo.

«21. Allo spirare della concessione di anni ottanta lo Stato entrerà nel godimento della strada di ferro e di tutte le sue dipendenze; ed il Sig. Bayard de la Vingtrie, o chi avrà causa da lui, sarà obbligato di consegnare essa strada di ferro e sue dipendenze in buono stato. Quanto agli oggetti mobili, come a dire macchine locomotive, carri, carretti, vetture, materiali, combustibili, ed approvisionamenti d’ogni sorta, il concessionario, o chi avrà causa da lui, ne conserverà la proprietà, o potrà cederli allo Stato, qualora questo consenta a riceverli, pagandone il prezzo, che sarà in tal caso determinato da periti da scegliersi di comune consenso colle norme prescritte da’ regolamenti per la valutazione de’ fondi occupati per le opere pubbliche.»

Approvate: Modena, il dì 19 di Giugno 1836.


Firmato, FERDINANDO.


Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino del Cons. de’ Ministri
Firmato, Marchese Ruffo.