Pagina:Capitoli di concessione per la strada di ferro da Napoli a Nocera.djvu/6


(120)

e lo garantirà da ogni turbativa nel godimento de’ dritti e privilegj a lui accordati.

Gli accorderà in oltre l’appoggio della forza pubblica, che verrà da lui richiesta, e che sarà mantenuta a spese dello stesso concessionario pel tempo che verrà adoperata nell’indicato servizio.

12. Il concessionario è autorizzato, sotto l’approvazione dell’amministrazione, a fare i regolamenti che giudicherà utili pel servizio ed uso della strada di ferro.

13. Per indennizzare il concessionario delle spese che sosterrà per lo stabilimento, e per l’uso della strada di ferro, sulla quale i trasporti saranno eseguiti da’ suoi agenti, macchine e vetture, esclusivamente da chiunque altro, gli è conceduta per la durata di ottanta anni, che cominceranno a decorrere dal giorno in cui si metterà in attività la prima porzione della strada di ferro, l’autorizzazione a riscuotere sulla detta strada i dritti qui appresso determinati, ch’egli potrà diminuire, ma non mai eccedere, secondo sarà prescritto nell’articolo decimosesto.

L’esazione avrà luogo a ragione di ogni miglio, senza tenersi conto delle frazioni di distanza, talchè per un miglio incominciato si pagherà come se fosse stato percorso tutto intero. Di più per ogni distanza percorsa, minore di tre miglia, il dritto sarà pagato per tre miglia intere.

Le frazioni di peso inferiore a due cantaja e mezzo, pagheranno come se giungessero al peso di due cantaja e mezzo. Così ogni peso fra due cantaja e mezzo e cinque, pagherà per cinque; ogni peso fra cinque e sette e mezzo, pagherà per sette e mezzo; ec. ecc.