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812 ferrovie lombarde e dell'italia centrale
Art. 7.

Il ponte sul Po presso Piacenza si costruirà in pietra, in ferro o in ghisa, a norma del progetto che il Governo avrà approvato.

Le spese di costruzione, escluse quelle relative all’armamento della via, saranno per metà a carico dello Stato, il quale rimborserà la detta metà alla Società mediante pagamenti trimestrali che verranno eseguiti a misura del progresso dei lavori.

Il Ministero dei lavori pubblici regolerà il sistema in base al quale la Società dovrà rendere ragione delle spese richieste dalla costruzione suddetta.

Art. 8.

Per tutto ciò che si riferisce alle condizioni tecniche di costruzione delle strade concesse, sia sul territorio lombardo, sia su quelle dell’Italia Centrale, ed in quanto non risulti altrimenti determinato dal presente capitolato, dovrà la Compagnia attenersi a tutte le disposizioni contenute nella legge 20 novembre 1859, non che alle seguenti, cioè:

a) Che i raggi delle curve non vengano mai ridotti a lunghezza minore di 500 metri, salvo nella traversata dell’Appennino, nella quale sarà tollerato un raggio di 300 metri;

b) Che le pendenze non sorpassino i limiti massimi del 5 p. 1000 in pianura, e del 25 p.1000 nelle località montuose;

c) Che tutte le strade sieno munite di colonne chilometriche;

d) Che sia escluso il legname nella costruzione dei ponti di qualsiasi luce;

e) Che le stazioni abbiano i locali necessari per i servizi doganali, sanitari e di polizia.

Art. 9.

La guarentigia stipulata dall’art. 2 della Convenzione sarà regolata a norma di quanto prescritto nei due articoli seguenti.

Art. 10.

Per la rete lombarda, la guarentigia di 5 1/5 per 100 sarà applicata a tutte le linee menzionate nell’art. 1. § A del presente Capitolato.

Essa si estenderà a tutto il capitale necessario e realmente sborsato:

1. Per l’acquisto delle linee cedute alla Società dal Governo austriaco;