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ferrovie lombarde e dell'italia centrale 823

pitolato e della Convenzione cui va annesso, in data del 25 giugno 1860, la Società dovrà rivolgersi dapprima al Ministero dei lavori pubblici, cui spetterà di deliberare in proposito.

In caso di discrepanza fra il Ministero e la Società, si ricorrerà ad arbitri; e su questo punto resta formalmente derogato ad ogni contraria disposizione di legge.

Art. 48.

Quando venga il caso di ricorrere all’arbitramento, la parte che lo avrà dimandato notificherà all’altra la scelta del proprio arbitro, invitandola a nominar il suo; e qualora questa non aderisca all’invito entro quattordici giorni, l’altra parte avrà il diritto di nominare il secondo arbitro in vece sua, avvertendo soltanto la parte avversaria di tale risoluzione.

Art. 49.

In caso di discrepanza fra i due, arbitri, le parti nomineranno un terzo arbitro; e non potendo porsi d’accordo per questa nomina, essa verrà fatta dai due primi arbitri. Quando i due primi arbitri non possano concordare nella scelta del terzo arbitro, codesta scelta si farà coll’estrarre a sorte una delle due persone proposte.

Art. 50.

Le due parti devono attenersi alla unanime risoluzione dei due arbitri, ovvero, in caso di discrepanza, alla sentenza del terzo arbitro, purchè il risultato di questa sentenza resti compreso fra i limiti prefissi dalle proposte dei due primi arbitri.

Torino, li 25 giugno 1860.


Il Ministro delle Finanze
Vegezzi.
II Ministro dei lavori pubblici
Jacini.


Il Rappresentante della Società
Paulin Talabot.


Seguono le Tariffe accordate dalla Concessione per le Ferrovie Lombarde e dell’Italia Centrale.


(La Convenzione che precede ed il Capitolato furono approvati con Decreto Reale dell’8 luglio 1860, inscrito al N.4241 della Raccolta degli Atti del Governo.)