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ferrovie lombarde e dell'italia centrale 817
Art. 24.

Stante la differenza fra la guarentigia accordata alla rete lombarda e quella stabilita per la rete dell’Italia Centrale, si dovrà tenere separata la contabilità di ciascuna delle due reti, per modo che in ogni momento, e per ogni evenienza, le spese di costruzione e di esercizio della ferrovia dell’Italia Centrale possano venir distinte da quelle che si riferiscono allo ferrovie lombarde.

Art. 25.

La Società è autorizzata a creare stabilimenti, officine e fucine, a conservare in attività quelli che già possiede, ad acquistare ed esercire miniere di carbon fossile o di lignite, depositi di torba, boschi e selve, uniformandosi per ciò alle leggi ed ai regolamenti tanto emanati quanto da emanarsi, e con espressa riserva che le disposizioni contenute negli articoli 20, 27 e 28 non debbano ritenersi applicabili alle varie industrie ora accennate, e che la garanzia del Governo non si estenda ai risultati economici dello esercizio di questi stabilimenti.

Art. 26.

Durante il periodo di tempo assegnato per l’esecuzione e per il compimento delle linee enumerate all’art. 1 del presente Capitolato, la Società avrà il diritto d’importare, colla diminuzione d’una meta delle tasse doganali per le strade lombarde, e coll’esenzione completa da queste tasse per le ferrovie dell’Italia Centrale, tutti gli oggetti destinati alla costruzione ed all’esercizio delle linee concesse, compresi gli approvigionamenti per i primi tre mesi di esercizio, purchè la destinazione suddetta sia constatata mediante certificato in iscritto del Commissario governativo.

Art. 27.

Fino al termine del 1868 per le ferrovie lombarde, e durante tutto il corso della concessione per quella dell’Italia Centrale, la Società andrà esente dall’imposta sulla rendita, e non avrà a pagare che l’imposta fondiaria. Quest’ultima sarà valutata per i terreni e fabbricati acquistati in base ai dati registrati sugli elenchi ufficiali dell’epoca dell’acquisto.

Essa continuerà però a pagare l’imposta territoriale sulla cifra per la quale i terreni e le fabbriche acquistate per la strada figuravano ai pubblici catasti all’epoca dell’acquisto.