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816 ferrovie lombarde e dell'italia centrale

È inoltre stipulato che non potrà essere concessa nè costrutta nell’Italia Centrale alcuna nuova linea tendente a riunire direttamente fra loro, per altra via, punti appartenenti alle linee ivi concesse.

Niuna linea analoga potrà venir concessa o costruita in Lombardia, a meno che la nuova strada tocchi punti intermedi situati fuori delle linee concesse, ai quali il Governo attribuisca una particolare importanza strategica, politica o commerciale.

La Società potrà, coll’approvazione del Governo, congiungere alle sue linee altre strade ferrate, sia in tutto, sia in parte.

Art. 20.

Qualora la Società non accettasse una concessione che le fosse stata proposta in virtù degli articoli precedenti, essa dovrà intendersi col Governo per regolare, d’accordo, e nell’interesse generale, le condizioni del servizio nei luoghi dai quali si staccheranno una o più linee appartenenti a Società diverse, e segnatamente nelle stazioni destinate ad essere usate in comune.

Art. 21.

Entro il termine di tre mesi dalla data della legge d’approvazione della presente Convenzione, la Società presenterà al Governo un elenco delle azioni e delle obbligazioni emesse finora, con l’indicazione del prezzo di emissione. Essa non potrà procedere a nuove emissioni di azioni o di obbligazioni senza averne prima ottenuta l’approvazione del Governo.

Gli introiti delle ferrovie e la guarentigia dello Stato verranno attribuiti, per ordine di priorità, al pagamento degli interessi ed all’ammortizzazione delle obbligazioni.

Art. 22.

Il capitale della strada ferrata dell’Italia Centrale sarà rappresentato da serie speciali di obbligazioni, la cui emissione verrà limitata per modo che l’importo degli interessi e dell’ammortizziazione non oltrepassi la somma annua guarentita in conformità dell’art. 11 del presente Capitolato.

Art. 23.

Adempite le prescrizioni contenute nei due precedenti articoli, le azioni e le obbligazioni della Società godranno delle guarentigie, dei privilegi e delle agevolezze accordate ai titoli delle Società nazionali.