Supplemento alla Storia d'Italia/XCV

XCV - Bonaparte decreta un'ordinanza a carico di Verona per punirla della sua rivolta, e degli eccessi che vi furon commessi. Latourneur a nome del Direttorio da un istruzione ai Generali Bonaparte, e Clarke intorno alla pace definitiva che si desidera conchiudere nel più breve tempo possibile coll’Imperatore

../XCIV ../XCVI IncludiIntestazione 15 ottobre 2009 75% letteratura

XCV - Bonaparte decreta un'ordinanza a carico di Verona per punirla della sua rivolta, e degli eccessi che vi furon commessi. Latourneur a nome del Direttorio da un istruzione ai Generali Bonaparte, e Clarke intorno alla pace definitiva che si desidera conchiudere nel più breve tempo possibile coll’Imperatore
XCIV XCVI




[p. 181 modifica]

Dal Quartier Generale di Milano, il 17 fiorile anno 5

(6 Maggio 1797)


XCV - Bonaparte Generale in capo dell’armata d’Italia ordina.


Art. 1. La Città di Verona pagherà una contribuzione di 12,000 zecchini, che saranno impiegati per le spese dell’armata.

2. Essa pagherà inoltre una contribuzione di 50,000 zecchini, che saranno distribuiti tra tutti i soldati ed officiali, che si son trovati assediati ne’ Castelli, e coloro che formarvano la colonna mobile, la quale si è impadronita della Città.

3. Tutti gli effetti che si trovano nel Monte di Pietà, e che hanno un valore al di sotto di 50 franchi, saranno restituiti al popolo. Tutti gli effetti di un valore superiore saranno sequestrati a benefizio della Repubblica.

4. Verona non essendo né la strada dell’armata, né il soggiorno di alcun deposito, egli è proibito espressamente di pagare qualunque somma, sotto pretesto di effetti perduti, sia agli Amministratori, sia a’ militari; non sarà ammesso, così nella contabilità in denaro, che in quella in generi, alcun deficit giustificato con le perdite fatte a Verona. [p. 182 modifica]

5. Il Commissario ordinatore in capo farà formare uno stato delle perdite che saranno state fatte dalle persone, le quali formavano la guarnigione de’ forti, o che si trovavano negli ospedali, e sarà imposta una terza contribuzione sopra la sola Città, e territorio di Verona, per tutto il montante della suddetta indennità.

6. Tutti i cavalli da vettura, e da sella che si troveranno a Verona, saranno presi ad uso de’ carri di artiglieria, e della cavalleria.

7. La città di Verona nel più breve spazio contribuirà una fornitura di cuoi per 40,000 paja di scarpe, e 2,000 paja di stivali; del panno per far 12,000 paja di calzoni, 12,000 sottovesti, e 4,000 vestiti: delle tele per fare 12,000 camice, e 12,000 paja di ghette; 12,000 cappelli, e 12,000 paja di calze; una porzione degli effetti suddetti sarà destinata a vestire la divisione del Generale Joubert.

8. Tutti gli argenti ch’esistono nelle Chiese, e in altri luoghi pubblici, come pure tutto ciò che appartiene al Governo, sarà confiscato a profìtto della Repubblica.

9. All’istante si unirà una Commissione militare, la quale quarantotto ore dopo la recezione del presente ordine dichiarerà nemici dell’umanità, ed assassini i cinquanta principali colpevoli autori dell’assassinio ch’ebbe luogo il giorno della seconda festa di Pasqua; i detti colpevoli, saranno arrestati, e in manatte spediti a Tolone per esser di là trasferiti alla Guienna; però se tra questi cinquanta vi fossero de’ nobili Veneziani, o di coloro che furono arrestati molti mesi sono, spediti a Venezia come colpevoli di cospirazione contro la Repubblica francese, e che di poi sono stati posti in libertà, saranno condannati ad esser fucilati; all’istante saranno sequestrati tutti i beni mobili, ed immobili de’ condannati suddetti, ed i loro beni fondi saranno confiscati, e impiegati a far fabbricare le case del popolo, che sono state bruciate durante l’assedio, e a indennizzare le altre persone della Città, le quali si troveranno aver fatte delle perdite.

10. Si farà un disarmo generale in tutto il Veronese, [p. 183 modifica]e chiunque si troverà aver disobbedito all’ordine del disarmo, sarà condannato a sei anni di ferri in Tolone.

11. Tutti i quadri, collezioni di piante, conchiglie ec., che apparterranno tanto alla Città, quanto a’ particolari, saranno confiscati a beneficio della Repubblica; i particolari che si troveranno nel caso di essere indennizzati, lo saranno dai beni de’ condannati.

12. Il Generale capo dello Stato maggiore, il Generale di divisione Augereau, ed il Commissario ordinatore in capo prenderanno tutte le disposizioni per l’esecuzione dell’ordine presente.




Parigi, 17 fiorile anno 5 (6 Maggio 1797)


Istruzioni per i Generali Bonaparte, e Clarke.


Non senza qualche ripugnanza il Direttorio aveva consentito alla formazione di un congresso a Berna per conchiudere il trattato definitivo di pace tra la Repubblica francese, e S. M. l’Imperadore e Re: esso non si dissimulava le lentezze, e le difficoltà, che dovevan sorgere da questa maniera di negoziare. Esso accetta con piacere la proposizione fatta da S. M. I. di aprir subito le negoziazioni per la pace definitiva in una città qualunque di Italia senza chiamarvi gli Alleati, i quali potrebbero solamente esser chiamati alle negoziazioni per la pace dell’Impero. Il Direttorio desidera con ardore che quella con la Casa d’Austria sia prontamente conchiusa, e se ne rapporta intieramente ai Generali Bonaparte e Clarke per fissare di concerto co’ plenipoteuziarj di S. M. I. il luogo, il tempo, e il modo di negoziare. Esso si limita a raccomandar loro di non trascurar nulla per conchiuderla il più prontamente che sia possibile, e di renderla assolutamente indipendente da ogni altra potenza, in ispecialità dall’Inghilterra. Tutto si riduce di presente al trattare principalmente con l’Imperatore come Re di Ungheria, e di Boemia. Le basi della pace con l’Impero, che posson fissarsi nel trattato, non sono che un [p. 184 modifica]effetto secondario, e su del quale il Direttorio se ne rapporta alla saggezza de’ due negoziatori. Il General Bonaparte sviluppa su questo punto dell’eccellenti vedute nel suo dispaccio del 3 fiorile; ma il vero mezzo di arrivare ad una pace vantaggiosa con l’Impero sarebbe di ottenere da S. M. I. che le due armate di Sambra e Mosa occupassero il territorio dell’Impero sino al Leck e alla Rednitz, e tutte le piazze su ’l Reno, o almeno le principali. Con ciò le nostre truppe viverebbero sul paese nemico, e noi ci troveremmo in istato di farci pagare le contribuzioni imposte l’anno scorso sopra la Svezia, la Franconia, e la Baviera. L’Imperatore non deve rifiutarsi a questo accomodamento, perché egli stesso deve entrare prontamente in possesso di tutta o di una parte dell’indennità accordata ne’ preliminari. I Generali Bonaparte e Clarke proporranno, come condizione principale della pace definitiva con l’Imperadore, che le truppe francesi non evacueranno quelle contrade d’Ilalia, che debbono essere occupate dall’Imperatore, se non in quanto egli evacuerà tutto il territorio sino al Leck, e alla Rednitz, come pure Magonza, Hemrebaistein, e Manheim, e ce ne lascerà prendere il possesso. Questo è il solo mezzo di non far la pace ed esser burlato, e farsi involare ancora tutto il frutto di due campagne.

In quanto all’idea di traslocare in Germania una parte dell’indennità dell’Imperadore, il Direttorio non si determinerebbe ad acconsentirvi, se non in quanto egli rinuncierebbe ad una parte equivalente di ciò che deve avere in Italia, e che forma un’indennità più che sufficiente; esso vede ancora che sarebbe pericoloso accordare all’Imperatore in Germania questo accrescimento di potenza, perché il Re di Prussia ne pretenderebbe altrettanto. Per ciò che tocca al Frickthall, di cui parla il General Clarke nell’ultimo suo dispaccio, sarebbe senza dubbio utile l’ottenerlo, se però ciò non fosse per nuocere al successo, e alla prontezza delle negoziazioni. Il Direttorio vi vedrebbe un mezzo facile di migliorare la nostra frontiera verso la Svizzera. Per giungere all’esecuzione degli Articoli preliminari, il Direttorio non crede che sia necessario venire ad una dichiarazione di [p. 185 modifica]guerra con la Repubblica di Venezia: le ostilità ch’ella ha commesso autorizzano il Generale in capo a prendere tutte le disposizioni di vigore, che le circostanze esigeranno. Il Generale in capo coglierà il momento che egli crederà più opportuno per notificare al Senato di Venezia gli accordi fatti con S. M. I., e per proporgli di riunirsi alle legazioni di Bologna e Ferrara, e della Romagna, adottando la Costituzione Cispadana. Può accadere che il Senato rifiuti questo accomodamento: in tal caso il Generale in capo deve andare sempre più innanzi per occupar la Terra-ferma, ed eseguire i preliminari.

Resta a temere, che gli oligarchi di Venezia, i quali posseggono delle vastissime tenute nei paesi che deve occupare l’Imperatore, non sieno tentati di consegnar la città a questo Principe, il quale con ciò diverrebbe una potenza marittima, ed acquistando un aumento di popolazione di quasi 200,000 anime, potrebbe portar de’ colpi funesti al nostro commercio di Levante, e minaccerebbe con maggior forza la Repubblica lombarda. Per evitare questo inconveniente, conviene togliere a’ nobili veneziani il dubbio che potrebbero perdere il di loro patrimonio, stipulando il libero godimento, e la libera disposizione di tutto ciò che non solamente essi, ma benanche gli abitanti degli altri paesi ceduti, posseggono nelle contrade che sono al presente, o che andranno ad essere sottomesse all’Imperatore. Bisogna far loro sentire l’interesse ch’essi hanno (per la conservazione di quella parte di territorio che deve lor rimanere, e per conservare il credito, e i godimenti personali di ciascun di loro) di adottare il governo, che ha scelto la Repubblica cispadana, di confondersi con essa, e col resto della Repubblica lombarda per formare un governo vigoroso capace di resistenza. Si deve presumere, che quando anche gli oligarchi si ricusassero a questa proposta, il resto della nobiltà, e della popolazione intiera di Venezia, e delle lagune sentiranno quanto interesse abbiano ad accettarla.

Il Generale in capo non trascuri nulla per ottenere questa risoluzione, e si occupi immantinente ad organizzare la Repubblica lombarda composta di tutto ciò [p. 186 modifica]che comprende la Repubblica cispadana, di Venezia, e degli stati ceduti dall’Imperatore. Il Direttorio si rapporta a ciò che ha precedentemente osservato al Generale in capo su i principj che debbono essere adottati per questa organizzazione. Cioè, riunione di Venezia alle tre Legazioni, adottando la constituzione Cispadana, o vero riunione di Venezia alla Repubblica lombarda aumentata di tutto ciò, che formerebbe la Repubblica cispadana, adottando una constituzione analoga: o vero in fine, in caso che i Veneziani vi si ricusassero, riunione delle repubbliche Cispadana, e Tanspadana per formare una sola Repubblica, di cui Pizzighettone sarebbe il capo luogo. Il Generale in capo, in tutti casi, si occuperà prontamente dell’organizzazione repubblicana. Sarà utilissimo comprendere negli articoli segreti ciò che concerne Venezia, e altri oggetti importanti, usando della più grande attenzione perchè questi articoli non contengan nulla che sia distruttivo degli articoli pubblici, siccome è prescritto dall’articolo 332 della nostra Costituzione.

Conviene esigere che l’Imperatore garantisca in perpetuo l’indipendenza della Repubblica lombarda, e di stipulare per la Repubblica francese la facoltà di tenervi un corpo di truppe di 25,000 uomini, secondo le convenzioni che potrebbero essere stipulate su di ciò tra le due Repubbliche. L’esempio di ciò, che è accaduto nella Repubblica batava, prova con quanta efficacia questo corpo di truppe contribuirebbe a mantenervi la tranquillità interna, ad imporre un termine alla rivoluzione, e sotto questo punto di veduta l’Imperadore stesso ha l’interesse che vi sia stabilito. Questo corpo di truppe, se la Repubblica francese vorrà fornirlo, resterà a carico della Repubblica lombarda. Si è preteso che l’Imperatore avesse dato il Belgio per ipoteca di prestiti, ch’egli ha fatti in Inghilterra in questi ultimi anni. I Generali Bonaparte e Clarke faranno inserire nel trattato una dichiarazione espressa che la Repubblica francese resterà sgravata di ogni debito ipotecario contrattovi durante la guerra presente; ed essi avranno tanta maggior ragione d’esigerlo, per [p. 187 modifica]quanto più grande è l’indennità che ne ottiene l’Imperatore; e perciò è naturale che il peso di questi debiti, se esiste, sia trasferito su i territorj ch’egli deve occupare. Il Direttorio esecutivo raccomanda a’ Generali Bonaparte e Clarke l’inserzione nel trattato definitivo degli articoli 6, 7, e 8 del progetto degli articoli preliminari spedito al General Clarke sotto la data del 4 piovoso. Conviene pure d’inserire nel trattato definitivo un articolo nel quale si dichiari, che le relazioni commerciali saranno ristabilite tra i due Stati, e che sino a quando non sia conchiuso un nuovo trattato di commercio, le due potenze si obbligano reciprocamente a trattare i loro cittadini e sudditi respettivi, sul piede delle nazioni le più favorite.

Il Direttorio esecutivo non estende di più le sue istruzioni relative al trattato di pace particolare con l’Imperadore e Re. Il Generale in capo, e il General Clarke essendo su i luoghi, e trattando direttamente co’ suoi mandatarj, possono più di qualunque altro giudicare quali sieno le condizioni le più vantaggiose alla Repubblica e possibili ad ottenersi, e quali i mezzi di ottenerle con prontezza. Il Direttorio esecutivo accorda loro intorno a ciò i poteri i più estesi. Le presenti istruzioni non sono di tal modo imperative, ch’essi non possano allontanarsene, se il bene della Repubblica lo esigesse. Il Direttorio esecutivo finisce con raccomandar di nuovo al Generale in capo di non perdere un istante per organizzare i paesi, i quali, nell’una e nell’altra delle supposizioni sopra indicate, debbono formare la Repubblica lombarda.

Letourneur.