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to più grande è l’indennità che ne ottiene l’Imperatore; e perciò è naturale che il peso di questi debiti, se esiste, sia trasferito su i territorj ch’egli deve occupare. Il Direttorio esecutivo raccomanda a’ Generali Bonaparte e Clarke l’inserzione nel trattato definitivo degli articoli 6, 7, e 8 del progetto degli articoli preliminari spedito al General Clarke sotto la data del 4 piovoso. Conviene pure d’inserire nel trattato definitivo un articolo nel quale si dichiari, che le relazioni commerciali saranno ristabilite tra i due Stati, e che sino a quando non sia conchiuso un nuovo trattato di commercio, le due potenze si obbligano reciprocamente a trattare i loro cittadini e sudditi respettivi, sul piede delle nazioni le più favorite.
Il Direttorio esecutivo non estende di più le sue istruzioni relative al trattato di pace particolare con l’Imperadore e Re. Il Generale in capo, e il General Clarke essendo su i luoghi, e trattando direttamente co’ suoi mandatarj, possono più di qualunque altro giudicare quali sieno le condizioni le più vantaggiose alla Repubblica e possibili ad ottenersi, e quali i mezzi di ottenerle con prontezza. Il Direttorio esecutivo accorda loro intorno a ciò i poteri i più estesi. Le presenti istruzioni non sono di tal modo imperative, ch’essi non possano allontanarsene, se il bene della Repubblica lo esigesse. Il Direttorio esecutivo finisce con raccomandar di nuovo al Generale in capo di non perdere un istante per organizzare i paesi, i quali, nell’una e nell’altra delle supposizioni sopra indicate, debbono formare la Repubblica lombarda.
Letourneur.
Verona, 20 fiorile anno 5 (9 Maggio 1797)
XCVI - Al General in capo.
Le mie moltiplicate indagini han prodotto l’effetto che doveva aspettarmene, quantunque il risultato non ne sia soddisfacente. La confusione de’ poteri, l’esercizio abu-