Strade ferrate nello Stato Pontificio
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RIVISTA DI OPERE E GIORNALI
ITALIANI E STRANIERI.
Strade ferrate
nello Stato Pontificio.
Dietro domanda della Società Generale delle strade di ferro romane da Roma a Ferrara per Ancona e Bologna, e da Roma a Civita-Vecchia, il Ministro del Commercio e dei Lavori pubblici col decreto 31 maggio 1856 ha definitivamente concesso alla stessa società il diritto di costruire e di esercitare a sue spese la ferrovia da Roma a Bologna, passando per Ancona sotto le condizioni risultanti dai seguenti:
CAPITOLI D'APPALTO.
Durata dei lavori.
1.° La società si assume di eseguire a sue spese, rischio e pericolo ed ultimare nel periodo di dieci anni dalla data del decreto di concessione (31 maggio 1836) tutte le opere necessarie per la costruzione di una strada di ferro da Roma ad Ancona e Bologna in moda di essere praticabile in tutte le sue parti allo spirare del termine sopra indicato.
La strada ferrata partirà da un punto situato sulla sponda destra del Tevere presso la Porta Angelica, toccherà Orta, Terni, supererà il colle di Cevro, passerà per Foligno, attraverserà l’Appenino al colle di Fossato, si avvicinerà a Fabriano e si congiungerà, seguendo la vallata dell’Esino, alla linea d’Ancona a Bologna. La linea sarà divisa in tre sezioni:
- 1.° da Roma a Foligno,
- 2.° da Foligno ad Ancona,
- 3.° da Ancona a Bologna.
I lavori saranno eseguiti simultaneamente sulle tre sezioni, ma essi saranno spinti con maggiore alacrità su quella da Roma e Foligno.
Presentazione di un itinerario.
2.° Nel termine di sei mesi dalla data del Decreto di Concessione la Società presenterà al ministro dei lavori pubblici un itinerario della direzione che in riguardo alle prescrizioni del precedente articolo sarà meglio consentaneo alle esigenze topografiche ed agli interessi generali del Governo della Santa Sede. L’itinerario si comporrà:
a) Di un piano topografico in una scala che non sarà minore di 1 a 100.000;
b) dei tratti di profili longitudinali, e se occorre anche dei profili trasversali, nelle località più difficili;
c) di un rapporto giustificativo del tracciamento, avuto riguardo agli interessi del Governo della Santa Sede e delle località attraversate. Questo rapporto conterrà una stima sommaria delle spese.
Un mese dopo la presentazione di questo itinerario il Governo determinerà e comunicherà alla società i punti più sopra stabiliti e la direzione da seguirsi.
Progetto delle Sezioni.
3. A datare dalla convenzione stabilita la Società dovrà sottoporre al Governo di due mesi in due mesi e per sezioni di 20 chilometri almeno, il tracciamento definitivo della strada ferrata sopra una planimetria nel rapporto di 1 a 10 000 in conformità delle indicazioni dell’itinerario. La società indicherà sopra questo piano, senza pregiudizio delle seguenti disposizioni, la posizione delle stazioni e dei luoghi di cambio, come pure le località di carico e scarico. A questa stessa planimetria si troverà unito il profilo longitudinale secondo l’asse della strada ferrata ed un determinato numero di sezioni trasversali; una tavola delle pendenze e delle ascese, i tipi relativi alle opere d’arte le più importanti ed una descrizione particolarizzata dei lavori. Durante l’esecuzione delle opere la Società non potrà introdurre alcun cambiamento nei piani approvati per ciò che ha riguardo al tracciamento ed al profilo longitudinale senza prima di avere sottoposto la proposizione al Governo, e prima di aver ottenuta la sua approvazione. In tutto il resto la società potrà introdurre i cambiamenti di poca importanza che crederà utili.
I terreni saranno acquistati, e le opere d’arte saranno eseguite col principio che debbono servire per due rotaje. I movimenti di terra si estenderanno egualmente per una doppia rotaja nella parte compresa fra Ancona e Bologna. Sul restante della strada i lavori potranno eseguirsi per una sola rotaja, salva la costruzione di un determinato numero di stazioni di cambio. Su tutta la lunghezza della ferrovia, le ruotaje potranno essere collocate in due soli binarj coi luoghi di cambio. La Società sarà tenuta d’altronde a costruire la seconda ruotaja allorchè il prodotto netto avrà raggiunta la somma di 5 mila scudi per chilometro. L’eccesso di larghezza acquistato dalla società non potrà essere impiegato che nella costruzione della seconda ruotaja.
SEZIONI TRASVERSALI
Raggi di curvature e pendenze.
4. La larghezza della ferrovia al livello superiore delle ruotaje è determinata per un sol binario a 4 metri nei punti dove si troveranno le doppie ruotaje, la larghezza allo stesso livello è fissata a 8 metri nella parte in elevazione ed a 6m 70 nei tratti in abbassamento, ed a 7m 40 fra i parapetti dei ponti e nelle gallerie. La larghezza della strada fra i bordi interni dei raili sarà di 1m 45; la distanza fra i binarj nella parte ove essi saranno costrutti sarà di 2m 00 presa fra le faccie interne dei raili di ciascun binario.
I tratti rettilinei dovranno congiungersi mediante curve, il cui raggio minimo è determinato a 300 metri, e nei casi che venga usato questo raggio minimo, il quale non si potrà adottare che in seguito a circostanze imperiose, si farà in modo che la curva si sviluppi interamente sovra un piano orizzontale. In generale e sotto la condizione di non adottarla che con moderazione, il massimo delle pendenze non oltrepasserà:
Ventidue millimetri per metro nel tratto da Roma ad Ancona.
Dieci millimetri (0m 010) per metro nella parte da Ancona a Bologna.
La società avrà la facoltà di proporre quelle modificazioni a questo articolo di cui l’esperienza potrà dimostrare l’utilità o la convenienza; ma queste modificazioni non potranno eseguirsi che in seguito alla formale approvazione del Ministro dei lavori pubblici.
Uso del sistema metrico.
5. In tutte le proposte, le discussioni ed in tutti gli atti relativi alla strada di ferro non si farà uso che del sistema metrico tanto per le misure lineari, superficiali o cubiche, quanto per quelle di capacità e di peso.
Stazioni di cambio.
6. Le stazioni di cambio dovranno essere in un numero bastante e distribuite in modo tale che fra ciascuna di esse non vi sia la di maggiore di 20 chilometri. La lunghezza di ciascuna di queste stazioni di cambio non sarà minore di 200 metri, compreso il ritorno alla ruotaja principale.
Saranno inoltre costrutte delle stazioni di scambio pel servizio delle località situate lungo la strada ferrata e sue dipendenze laterali, destinate tanto alle stazioni quanto al carico ed allo scarico.
Il numero delle ruotaje di cambio, delle stazioni dei luoghi di carico e scarico e la rispettiva superficie saranno determinati dal Ministero dei lavori pubblici.
Passaggi a livello.
7. Allorchè la strada ferrata dovrà attraversare le strade nazionali, provinciali e comunali di qualche importanza, si dovrà passare possibilmente al di sopra o al di sotto di queste strade.
Ciò non pertanto potranno aver luogo i passaggi anche a livello delle strade, allorchè la rispettiva altezza non permetterà di costruire dei viadotti nè superiormente nè inferiormente senza incontrare una spesa considerevole e senza incontrare degli imbarazzi dannosi alla circolazione.
Viadotti e sottopassaggi.
8. Allorchè la strada ferrata dovrà restare al di sopra di una strada nazionale, provinciale o comunale; la larghezza del ponte non sarà minore di 8 metri per una strada nazionale, di 5 metri per una strada comunale di molta comunicazione, e di 4 m. per tutte le altre strade di minor importanza. L’altezza del ponte misurata tra la chiave dell’ intrados ed il piano della strada sarà almeno di 5 metri. Pei ponti in ferro, ovvero in legname, sulle strade comunali di poca importanza l’altezza potrà ridursi a 4m 30 inferiormente alle travature. La larghezza fra i parapetti sarà quella occorrente per un doppio binario colle laterali banchine; l’altezza di questi parapetti sarà di 0m 80.
Viadotti o sovrappassaggi.
9. Allorchè la strada ferrata dovrà passare al disotto di una strada nazionale, provinciale o comunale, la larghezza del ponte fra i parapetti sarà di 8 metri per la strada nazionale, di 7 metri per la strada provinciale, e di 5 metri per la strada comunale di molta comunicazione e di 4 metri per tutte le altre strade. La larghezza del ponte fra le spalle sarà quella necessaria per un doppio binario colle loro banchine laterali, come si è detto più sopra e la distanza verticale fra l’ intrados della volta ed il piano superiore nelle ruotaje non sarà minore di 4m 30.
Ponti sui fiumi e canali.
10. Allorchè la ferrovia dovrà attraversare un fiume od un canale, il ponte avrà la larghezza della strada misurata fra i parapetti e l’altezza dì questi, quella superiormente indicata.
L’imboccatura del ponte e l’altezza della serraglia della volta superiormente al pelo d’acqua saranno determinate dal Ministero secondo le circostanze locali.
Metodo di costruzione.
11. I ponti da costruirsi all’incontro della strada ferrata con qualunque strada, come pure sui fiumi e sui canali, saranno in generale in muratura. Ciò nonostante essi in
alcuni casi particolari potranno costruirsi in legname colle pile e le spalle in muratura, ma a queste pile si darà una grossezza tale che si possano in seguito sostituire alle travi in legname delle centine in ghisa, o in ferro, oppure degli archi in muratura.
Trasporto di strade.
12. Se nella costruzione di una strada di ferro risultasse la necessità di trasportare qualche tratto di strada preesistente, la pendenza delle deviazioni non dovrà eccedere il 3 per cento per le strade nazionali e provinciali ed il 5 per cento per tutte le altre strade, salvo le eccezioni che potrebbero essere reclamate da circostanze particolari, la cui decisione dipenderà sempre dal Ministero.
Autorizzazione preliminare
per le costruzioni.
13. Pei ponti da costruirsi sulle strade, fiumi o canali navigabili attraversati dalla strada ferrata, come pure per lo trasporto parziale delle strade pubbliche attraversate dalle strade ferrate, la Società ne presenterà il relativo progetto al Ministero, il quale lo approverà dietro le analoghe intelligenze colle amministrazioni pubbliche sotto la cui giurisdizione cadono i fiumi, strade o canali, affinchè i cambiamenti da operarsi siano conciliati nel miglior modo coll’interesse delle amministrazioni e con quello della strada ferrata.
Barriere ai passaggi a livello.
14. Nei punti ove la strada ferrata incontra a livello le strade ordinarie, i raili non potranno essere collocati più di 3 centimetri nè superiormente nè inferiormente al piano della strada, e tutto ciò che avrà rapporto alla costruzione della ferrovia dovrà inoltre essere disposto in modo di non arrecare alcun ostacolo alla circolazione sulla strada ordinaria. I due ingressi laterali sulla strada ferrata dovranno in queste circostanze essere chiusi col mezzo di barriere, la cui guardia ed il servizio saranno confidati ad un guardiano a carico della società.
Ripristinamento
dei canali di condotta delle acque.
15. La Società sarà tenuta a ripristinare a sue spese i canali di condotta delle acque che si fossero intaccati o modificati coi lavori relativi alla costruzione della strada di ferro. Gli acquedotti che a tal effetto saranno costrutti sotto le pubbliche strade saranno in muratura od anche in ferro se si trovasse necessario.
Attraversamento dei canali navigabili.
16. Ovunque la strada ferrata incontrerà un fiume o canale navigabile, la società sarà tenuta di prendere tutte le misure e di sostenere tutte le spese necessarie perché il servizio della navigazione non abbia a soffrire interruzione nè ritardo durante l’esecuzione dei lavori e possa successivamente all’ultimazione effettuarsi colla medesima facilità che per l’addietro. La stessa condizione è obbligatoria per la Società nel caso di attraversamento delle strade pubbliche di qualunque categoria. A tal effetto si costruiranno delle strade e dei ponti provvisorj a cura ed a spese della società onde assicurare la libertà e la comodità della circolazione, conformandosi alle prescrizioni stabilite per la loro costruzione e durata.
Gallerie.
17. L’apertura delle gallerie, la cui esecuzione si trovasse necessaria, avrà almeno 7m 40 fra il piedritto al livello delle ruotaje, e la distanza fra l’intradosso della volta ed i raili esterni di ciascun binario, sarà almeno di 4m 30. Qualora i terreni nei quali sono aperte le gallerie presentino per la loro natura dei franamenti, scoscendimenti od infiltrazioni, sarà obbligato di riparare a questi pericoli mediante rivestimenti solidi ed impenetrabili.
Pozzi di ventilazione.
18. I pozzi di ventilazione richiesti per la costruzione delle gallerie non potranno avere la loro imboccatura sopra qualsiasi pubblica strada, e nei luoghi ove saranno aperti si circonderanno di un muro di cinta di due metri di altezza e di una grossezza corrispondente.
Materiali da impiegarsi. Raili e traverse.
19. La Società potrà impiegare nella costruzione delle strade di ferro, i materiali che si adoperano nei lavori pubblici nelle località contigue. I fregi delle volte, gli angoli, i dadi, le estremità dei coronamenti nei diversi lavori d’arte saranno possibilmente in pietra da taglio, e soltanto nelle località ove non esistono tali pietre, oppure nei luoghi discosti, si potranno impiegare dei mattoni denominati d’ apparecchio. I raili e gli altri oggetti che costituiscono la strada ferrata dovranno essere di buona qualità ed adattati alla loro destinazione. Il peso dei raili sarà almeno di 30 chilogrammi al metro corrente; le traverse che devono sostenere i raili non saranno distanti l’una dall’altra più di un metro in ragguaglio.
Uffici di Finanza e di Polizia.
20. Oltre gli edificj necessari pel servizio della strada ferrata la Società dovrà costruire a sue spese, e mettere a disposizione del Governo gratuitamente, i locali destinati agli Ufficj di Finanza e di Polizia.
Cinte.
21. La strada ferrata sarà chiusa e separata dalle proprietà private mediante muri, siepi, steccati o fossi con terrapieni. Le fosse saranno profonde almeno un metro dalla superficie del terreno. Le barriere che chiudono le comunicazioni colle proprietà private si apriranno sui terreni e non sulle strade di ferro.
Acquisto dei terreni.
22. Tutti i terreni destinati pel collocamento della strada ferrata e sue dipendenze, come pure le strade di cambio, le stazioni, i luoghi di carico e scarico, ed anche quelli necessarj per ripristinare le strade ordinarie che vi traslocano o si interrompono, e per aprire nuovi alvei ai fiumi o canali di cui si solesse cambiare l’andamento, saranno acquistati e pagati dalla Società, la quale viene ad essere surrogata nel diritto e negli obblighi che competono alla pubblica amministrazione in virtù della legge attualmente in vigore nello Stato relativa alle espropriazioni.
Espropriazioni.
23. Essendosi riconosciuta l’opera di pubblica utilità, verrà investita la Società di tutti i diritti che in virtù delle leggi e dei regolamenti dello Stato appartengono all’Amministrazione pubblica per qualunque altro titolo. Essa avrà per conseguenza la facoltà di procurarsi i materiali necessarj all’aprimento ed alla costruzione della strada ferrata usando tutti i mezzi che possiede la suddetta Amministrazione. E tanto per l’estrazione, quanto pel trasporto e deposito dei materiali e delle terre, godrà dei privilegi stati accordati dalle stesse leggi e regolamenti agli imprenditori delle pubbliche opere. Sarà a carico della Società l’indennizzo dovuto ai proprietarj dei terreni da acquistarsi per la strada, sia mediante trattative amichevoli, o nelle vie legali stabilite o da stabilirsi nei pubblici regolamenti, senza che la Società possa rivolgersi per qualsiasi titolo contro il Governo.
Se dopo il tracciamento definitivo della strada ferrata venisse ad erigersi un fabbricato sul terreno destinato alla strada ferrata e sue dipendenze, oppure nello spazio di 6m a destra ed a sinistra dei limiti estremi della strada, la Società dovrà avvertire il Governo affinchè ne sospenda l’esecuzione; le fabbriche costrutte nelle suesposte condizioni dovranno essere evitate.
Indennizzi.
24. Gli indennizzi per occupazioni temporarie e pel deterioramento dei terreni, o pel danno causato alle costruzioni idrauliche derivato in qualsiasi modo dai lavori per la costruzione delle strade ferrate dovranno essere soddisfatti dalla Società.
Sorveglianza e controllo.
23. Per tutto il tempo in cui dureranno i lavori da eseguirsi dalla Società, essa sarà sottoposta alla sorveglianza del Ministero dei lavori pubblici. Tale sorveglianza avrà per oggetto di impedire che la Società si allontani dalle disposizioni e dagli obblighi che le furono imposti colle presenti condizioni d’appalto.
Collaudo dei lavori.
26. A misura che i lavori saranno terminati sopra ciascun tratto di strada ferrata, di maniera che queste tratte possano essere messe alla circolazione, si procederà al loro collaudo col mezzo di uno o più commissarj da destinarsi dal Ministro dei lavori pubblici. Il collaudo non sarà valevole se non dopo la sua approvazione da parte del Ministro. In seguito a tale approvazione la Società potrà mettere in servizio le dette tratte di strada ferrata, ed avrà il diritto di percepire il pedaggio ed il prezzo di trasporto conformemente alla tariffa qui di seguito stabilita. Ad onta di questi collaudi parziali, essi non saranno definitivi che dietro il collaudo generale da effettuarsi dopo l’intero compimento della strada.
Confinazione e piano catastrale.
27. Dopo il compimento totale dei lavori della strada ferrata la Società farà eseguire a sue spese una confinazione contestuale, e la planimetria di tutte le parti della ferrovia e sue dipendenze. Essa farà egualmente compilare a sue spese e contestualmente col Ministero dei lavori pubblici uno stato descrittivo dei ponti, acquedotti, ed altre opere d‘arte eseguite in conformità alle condizioni del presente capitolato. Una copia autentica del processo verbale di confinazione, della planimetria e dello stato descrittivo sarà deposto a spese della Società nell’archivio del Ministero dei lavori pubblici.
Manutenzione della strada ferrata.
28. La strada di ferro con tutte le sue dipendenze sarà costantemente conservata in buona condizione, ed in modo che il passaggio su tutta la linea riesca sempre facile e sicuro. Lo stato di questa strada e delle sue dipendenze sarà annualmente riconosciuto, ed anche più di sovente, qualora le circostanze lo esigono, da uno o più commissarj delegati dal Ministero dei lavori pubblici.
Le spese di conservazione e quelle di riparazione, sia ordinarie che straordinarie, saranno interamente a carico della Società.
Per ciò che concerne la conservazione e la riparazione la Società sarà sottoposta al controllo ed alla sorveglianza del Ministero.
Qualora dopo l’ultimazione della strada essa non venisse costantemente conservata in buona condizione, dopo una diffida regolare vi sarà provveduto d’officio a cura del Ministro dei lavori pubblici ed a spese della Società. La somma delle spese sostenute d’officio verrà soddisfatta dietro la presentazione del rendiconto compilato dal Governo.
Spese per le visite e pel collaudo.
20. Le spese per le visite, per la sorveglianza e collaudazione delle opere saranno sostenute dalla Società; il pagamento sarà fatto al Ministro dei lavori pubblici in base alle tariffe in vigore pei lavori pubblici analoghi, e le somme verranno date a chi di ragione.
Obbligazioni preliminari per le espropriazioni.
30. La Società non potrà incominciare i lavori nè fare alcuna espropriazione se essa
previamente non avrà provato al Ministro dei lavori pubblici la formazione del fondo sociale di 50 milioni di franchi, e di trovarsi in cassa un decimo di questo fondo.
Decadenza eventuale prima dell’esecuzione.
31. Se nel termine di un anno dalla data della concessione la Società non avrà incominciato i lavori, essa per questo solo fatto, e senza bisogno di qualsiasi ulteriore procedura o partecipazione giudiziale, si riterrà decaduta di pieno diritto dalla presente concessione.
Nel caso di decadimento preveduto da questo articolo la somma di 100,000 scudi di già depositati a titolo di cauzione preliminare diverrà di ragione del Governo pontificio.
Decadimento eventuale nel corso dell’esecuzione.
32. Mancando la Società di eseguire e compiere le opere nel termine stabilito dall’articolo 1, mancando eziandio essa di spingere i lavori con tutta quella attività che sarà necessaria, in modo che essi non abbiano raggiunta la terza parte del totale alla fine del sesto anno, tanto pel tratto da Roma ad Ancona, quanto per quello da Ancona a Bologna; mancando infine essa ad adempiere i diversi obblighi che le sono imposti col presente capitolato, la Società si riterrà decaduta dalla sua concessione. In tal caso si procederà alla continuazione ed al compimento dei lavori col mezzo di un nuovo contratto che si aprirà sulle basi del presente capitolato e sul prezzo delle opere costrutte, dei materiali provvisti e terreni acquistati, non che sulle tratte di strada di già in esercizio. Questo contratto sarà deliberato all’offerente che presenterà un partito migliore sulla somma di tutti gli oggetti compresi nell’appalto. Le offerte potranno essere anche al disotto del prezzo fiscale. La Società decaduta riceverà dalla nuova Società il valore di delibera che sarà determinato per tutti gli oggetti. Se dal primo esperimento d’asta non si avesse alcun risultato, si procederà ad un secondo appalto sulle medesime basi dopo sei mesi, e se da questo tentativo si ottiene l’eguale risultato, la Società sarà definitivamente decaduta da tutti i diritti attribuiti colla presente concessione, e le tratte di strade ferrate di già eseguite, o che saranno messe in esercizio diverranno ipso facto di proprietà dello Stato.
La parte di cauzione non ancora restituita rimarrà di ragione del Governo.
Le condizioni stipulate nel presente articolo non saranno applicabili nel caso che il ritardo o la concessione dei lavori fosse proveniente da forza maggiore regolarmente constatata.
Esenzione dei diritti di bollo.
33. In tutti gli atti e carteggio relativo alle strade ferrate la Società sarà esente dal diritto di bollo. In quanto al registro, inscrizioni ipotecarie e trasporto, la Società non sarà sottoposta che alla tassa minima fissata per ciascun contratto.
Imposta fondiaria.
34. L’imposta fondiaria sui terreni occupati colla strada ferrata e sue dipendenze, sarà la medesima di quella percepita avanti la loro occupazione, salvo la diminuzione relativa al valore delle case demolite in seguito alla costruzione della ferrovia.
Ciò non pertanto si condona alla Società la percezione di questa imposta nei primi venti anni della presente concessione.
Esenzione dei diritti di Dazio.
35. Durante tutto il tempo della concessione la Società potrà far entrare senza spese, tasse o diritti di sorta, e sbarcare col mezzo dei propri agenti le ruotaje, le locomotive, i tenders, i vagoni, il carbon fossile, attrezzi, metalli ed in generale tutto ciò che è necessario alla costruzione, esercizio e manutenzione della strada ferrata, salva la restrizione di cui in seguito.
Per provare che gli oggetti da introdursi con franchigia sia per la quantità che per l’impiego sono destinati esclusivamente pei lavori della strada ferrata, la Società sarà tenuta ad esibire le prove autentiche di queste qualità e quantità, come pure una dichiarazione del Ministro dei lavori pubblici che comprovi che tali oggetti appartengono alla categoria di quelli necessarj alla strada ferrata. Prodotte che siano queste giustificazioni, non potrà essere ritardata in alcun modo l’introduzione degli oggetti stessi; salvo all’amministrazione delle finanze di considerare come contrabbando, e di colpire delle penalità stabilite dai regolamenti di finanza gli oggetti pei quali non verranno soddisfatte le predette formalità, o che dopo l’introduzione non si troveranno nei magazzini della Società.
Scelta degli impiegati e del materiale.
36. La Società dovrà prendere i suoi impiegati fra gli individui dello Stato Pontificio dietro l’approvazione del Governo; essa ciò non pertanto avrà la facoltà di scegliere all’estero, d’accordo col Governo pontificio, e sotto la sua propria responsabilità, l’ingegnere direttore dei lavori e degli studj, gli intraprenditori, i sotto appaltatori, i meccanici, ed in generale tutte le persone destinate a degli impieghi che esigono una pratica speciale, come pure le persone che secondo lo statuto della Società devono essere elette nel seno stesso della Società. Essa sarà egualmente obbligata di prendere nello Stato Pontificio i materiali e gli oggetti necessarj alla costruzione ed all’esercizio della strada ferrata, allorchè la qualità ed il prezzo di questi materiali od oggetti saranno i medesimi, o più vantaggiosi di quelli che provengono dall’estero.
Costruzione delle linee telegrafiche.
37. Si riserva il Governo la facoltà di collocare longitudinalmente alla strada tutti gli apparati necessari alla costruzione della linea del telegrafo elettrico, senza che la Società possa pretendere alcun indennizzo; si riserva eziandio il diritto di fare tutte le riparazioni, e di prendere tutte le misure necessarie per assicurare il servizio della linea telegrafica senza nuocere al servizio della strada di ferro.
Dietro domanda dell’Amministrazione delle linee telegrafiche verrà destinato nelle stazioni delle città, e nei luoghi che saranno ulteriormente determinati, il terreno necessario per le costruzioni dei casotti destinati all’Ufficio telegrafico ed al corrispondente materiale. La Società sarà obbligata di far sorvegliare dai proprj agenti i fili e gli apparati delle linee elettriche, e di dar avviso agli impiegati telegrafici di tutti gli avvenimenti che possono accadere, facendo conoscere loro le cause. Nel caso di rottura del filo telegrafico gli impiegati della Società dovranno congiungere provvisoriamente gli estremi staccati seguendo a tal effetto le istruzioni che verranno date.
Gli agenti del telegrafo viaggiando pel servizio della linea elettrica avranno diritto di correre gratuitamente colle vetture delle strade ferrate.
Nel caso di rottura del filo telegrafico, o di un grave avvenimento, sarà messa immediatamente a disposizione dell’Ispettore del telegrafo una locomotiva per trasportarlo sul luogo dell’avvenimento cogli uomini e col materiale necessario alla riparazione. Questo trasporto sarà gratuito, e dovrà essere eseguito in modo tale da non remorare menomamente il pubblico passaggio.
Nel caso che lo spostamento dei fili, apparati o pali fosse stato causato dai lavori eseguiti sulla strada, il collocamento al posto dovrà aver luogo a spese della Società, ma a cura dell’Amministrazione delle linee telegrafiche.
La Società avrà il diritto di servirsi dei pali collocati dal Governo per porre i fili necessarj al servizio del proprio telegrafo, destinato ad uso esclusivo dell’Amministrazione e dei tecnici della strada ferrata.
La Società concessionaria e quella degli imprenditori avranno il diritto di servirsi della linea telegrafica esistente attualmente da Roma a Bologna per tutti i dispacci relativi al servizio della ferrovia al prezzo di 25 bajocchi per 50 parole. Per tutti i dispacci diretti all’estero, e relativi agli affari della Società, il Governo accorda l’uso gratuito della parte di linea compresa nei confini dello Stato Pontificio.
Costruzioni nel raggio delle fortificazioni.
38. Le opere che saranno collocate nel raggio delle fortezze, e nelle zone in servizio del militare, e che a termini dei vigenti regolamenti dovrebbero essere eseguite dagli officiali del genio militare, saranno invece effettuate dagli agenti della Società, ma sotto la sorveglianza degli stessi officiali e conformemente ai progetti particolari che saranno stati previamente approvati dai Ministri della guerra e dei lavori pubblici.
La stessa facoltà potrà essere accordata in via di eccezione per le opere sui terreni militari occupati dalle fortificazioni, tutte le volte che il Ministro della guerra troverà che si possa ciò effettuare senza alcun inconveniente.
Conservazione dei monumenti.
Proprietà degli oggetti d’arte.
39. I monumenti di già scoperti o che potranno esserlo in seguito ai lavori della strada di ferro non dovranno in alcun modo essere distrutti dalla Società; essa dovrà dare avviso della scoperta al Governo, che prenderà le opportune disposizioni per trasportarli nel più breve termine possibile per non ritardare l’esecuzione dei lavori.
Le statue, medaglie, oggetti d’arte, frammenti archeologici, ecc., che saranno trovati durante l’esecuzione delle opere e durante l’esercizio nei terreni acquistati dalla Società, apparterranno per un terzo allo Stato e per due terzi alla Società, salvo tutte le volte al Governo il diritto di preacquisto.
Regolamenti amministrativi.
40. Il Governo prenderà d’accordo colla Società, oppure dietro le opportune intelligenze, le misure e le disposizioni necessarie per la pulizia e sicurezza dell’esercizio, e per la conservazione delle strade ferrate e delle opere d’arte dipendenti. Tutte le spese che deriveranno dall’esecuzione di queste misure e disposizioni resteranno a carico della Società. La Società sarà obbligata di sottoporre all’approvazione del Governo i regolamenti di ogni natura ch’essa crederà utili al servizio ed all’esercizio della strada ferrata.
I summentovati regolamenti saranno obbligatorj per la Società concessionaria, e per quelle che otterranno successivamente l’autorizzazione per costruire altre linee di strade ferrate in diramazione od in prolungamento di quella di cui tratta la presente concessione, ed in generale per tutte le persone che assumeranno l’uso delle strade ferrate.
Quantità del materiale.
41. Le macchine locomotive che saranno applicate ai trasporti sulla strada dovranno essere costrutte sui migliori modelli conosciuti. Le vetture pei viaggiatori saranno egualmente costruite secondo i migliori modelli.
Tariffa e durata della Concessione.
42. Per indennizzare la Società dei lavori e delle spese che si è obbligata di sostenere in forza del presente Capitolato, e sotto la condizione espressa che soddisfarà esattamente a tutti gli obblighi, il Governo le concede per la durata di novantacinque anni, a datare dal decreto di concessione, l’autorizzazione di riscuotere il diritto di pedaggio ed il prezzo dei trasporti uniformemente alla seguente tariffa ed a misura che saranno messe in esecuzione le diverse sezioni.
Tariffa.
Viaggiatori, non compresa l’imposta
del decimo sul prezzo dei posti
(Per testa e per chilometro) | Prezzo in Franchi |
Nelle vetture coperte e chiuse a vetri di 1.a classe | Fr. 0,134 |
Nelle vetture coperte e chiuse a vetri con sedili imbottiti, di 2.acl. | » 0,107 |
Nelle vetture coperte e chiuse col mezzo di cortine, di 3.a cl. | » 0,065 |
Bestiami.
Buoi, vacche, cavalli, muli, tori, ec. | » 0,134 |
Vacche, porci, agnelli, ecc.. | » 0,022 |
Pesci.
(Per tonnellate e per chilometro)
Pesce fresco colla velocità dei viaggiatori | » 0,538 |
Prima classe:
Ghisa lavorata, ferro, piombo, rame ed altri metalli; vini, bevande spiritose, olio, cotone, lana, legname, ecc. | » 0,376 |
Seconda classe:
Grani, farine, sale, calce, gesso, minerali, carbone di legno, legna da fuoco, ecc. | » 0,323 |
Terza classe:
Pietre calcaree e gesso, mattoni, sabbie, argille, ardesie, ecc. | » 0,269 |
Carbon fossile, marna, ceneri, letame, pozzolane, ecc. | » 0,215 |
Vagoni e carri destinati ai trasporti passando vuoti | » 0,161 |
Altre vetture destinate ai trasporti sulle strade ferrate, passando vuote | » 0,323 |
(Per pezzo e per chilometro)
Vetture a due o a quattro ruote con un sol sedile interno | » 0,430 |
Vetture a due fondi con due sedili nell’interno | » 0,538 |
La tariffa sarà raddoppiata se il trasporto ha luogo colla velocità stessa dei viaggiatori. In tal caso due persone potranno senza aumento di tariffa viaggiare nelle vetture ad un sedile, e tre nelle vetture a due sedili. I viaggiatori che eccedono questo numero pagheranno il prezzo dei posti di 2.a classe.
Le merci che dietro domanda dello spedizioniere saranno trasportate colla velocità dei viaggiatori pagheranno in ragione di Fr. 0,65 per ogni tonnellata. I cavalli ed i bestiami nel caso indicato precedentemente pagheranno il doppio delle tasse portato dalla tariffa.
L’applicazione delle tasse e del prezzo di trasporto sarà determinato per chilometro senza tener conto delle frazioni di distanza, dimodochè se dopo di aver percorso un numero qualunque di chilometri interi si dovesse camminare soltanto una parte del seguente chilometro, si pagherà come se si avesse percorso l’intero chilometro.
Inoltre per qualunque distanza da percorrersi minore di 6 chilometri il diritto sarò riscosso come se fosse per 6 chilometri interi.
Il peso della tonnellata è di 1000 chilogrammi.
Le frazioni di peso non saranno valutate che per un quinto di tonnellata. Laonde tutti i pesi compresi fra 0 e 200 chilogr. si pagheranno per 200 chilogrammi, fra i 200 ed i 400 chilogrammi si pagheranno per 400 chilogr. e così di seguito.
Eccettuato il caso di forza maggiore, la velocità dei convogli non dovrà essere minore di 30 chilometri all’ora pei treni dei viaggiatori e di 16 chilom. pei treni delle merci che pagano il prezzo determinato dalla tariffa.
Nel caso in cui la Società giudicasse conveniente di diminuire i prezzi determinati dalla tariffa, le tasse in tal modo abbassate non potranno essere aumentate che dopo il periodo di tre mesi almeno.
Tutti i cambiamenti che verranno introdotti nella tariffa dovranno essere approvati dal Governo dietro proposta della Società ed annunciati al pubblico mediante affissi un mese almeno prima di mettersi in esecuzione.
Eguaglianza di percezione.
43. Il percepimento delle tasse dovrà effettuarsi indistintamente e senza alcun favore.
La riduzione o condono accordato agli indigenti non deve considerarsi come un favore
'Trasporto gratuito dei bagagli.
44. Ciascun viaggiatore potrà portar seco un bagaglio il cui peso non oltrepasserà i 15 chilogrammi, senza perciò essere obbligato di pagare alcun supplemento al prezzo del posto.
Assimilazione delle classi.
45. Le derrate, merci, animali ed altri oggetti non indicati nella precedente tariffa saranno tassati in base alla classe degli oggetti coi quali hanno maggior analogia. In questo caso le classificazioni proposte dalla Società non potranno aver effetto se non allorquando esse avranno ottenuto l’approvazione del Ministero.
Tariffe eccezionali.
46. I diritti di pedaggio ed i prezzi di trasporto determinati dalla precedente tariffa non saranno applicabili a tutte le vetture che pesano unitamente al carico più di 4500 chilogrammi, nè a tutta la massa indivisibile il cui peso oltrepassa i 3000 chil
Tuttavia la Società non potrà rifiutarsi nè di trasportare le masse indivisibili che pesano da 3000 a 5000 chilogr., nè a lasciar circolare tutte le vetture che col loro carico pesano da 4500 a 8000 chilogrammi; ma in questo caso il diritto di pedaggio ed il prezzo di trasporto sarà aumentato della metà.
La Società non potrà essere costretta di trasportare le masse indivisibili che pesano di più di 5000 chilogr., nè a lasciar circolare le vetture cariche pesanti più 8000 chil., nè a trasportare delle masse il cui volume abbia la lunghezza maggiore di 7m 50 od una larghezza che oltrepassi i 2m 40.
Se non ostante le precedenti disposizioni la Società acconsente di eseguire i trasporti, e di permettere delle circolazioni oltre i limiti suindicati, essa sarà nell’obbligo almeno durante tre mesi di accordare le medesime facilitazioni a tutti quelli che ne faranno domanda
Merci leggeri — Oggetti di valore.
47. Il prezzo di trasporto determinato dalla tariffa annessa al presente capitolato d’appalto non sarà punto applicabile:
a) Alle derrate e merci che sotto il volume di un metr. cub. non pesano 200 chil.;
b) All’oro ed all’argento in lega od in moneta o in valore, al mercurio, al platino, come pure alle bigiotterie, pietre preziose, ed altri oggetti di molto valore;
c) In generale a tutti i gruppi o colli che isolatamente pesano meno di 100 chilogr.; tranne il caso che formino parte di una spedizione il cui peso totale sorpassi i 200 chilogr. di merci, od altri oggetti spediti da una stessa persona ad un’altra persona e della medesima qualità quantunque imballati a parte.
Nei tre casi superiormente specificati i prezzi del trasporto saranno fissati dall’Amministrazione pubblica dietro le proposte della Società.
Nullameno al di sopra di 100 chilogr., a qualunque sia distanza da percorrersi, il prezzo di trasporto del collo non potrà essere tassato meno di fr. 1.08.
Le derrate e le merci che sotto il volume di un metro cubico peseranno meno di 100 chilogr. non saranno tassati se non allorquando la loro specie sarà stata indicata.
Trasporto dei militari.
48. I militari viaggiando in corpo o isolatamente pel servizio, e muniti di un foglio di via non saranno sottoposti, essi ed i loro bagagli, che alla metà della tassa stabilita nella tariffa. Inoltre se al Governo
abbisognasse di dirigere delle truppe o del materiale di guerra su di un punto qualunque della strada ferrata, la Società sarà obbligata di mettere immediatamente a sua disposizione, per metà della tassa stabilita nella tariffa in corso, tutti i mezzi di trasporto che si saranno costrutti per l’esercizio della strada ferrata.
Trasporto dei detenuti e condannati.
49. Il Governo fruirà del medesimo privilegio pel trasporto dei detenuti e condannati, che sarà fatto con vetture speciali di ragione del Governo.
La sorveglianza e la polizia dei convogli di tal natura saranno a carico del Governo.
Trasporto dei dispacci.
50. La Società è in dovere di trasportare gratuitamente nei suoi convogli ordinarj tutte le volte che l’Amministrazione delle poste lo richiederà, e nei vagoni specialmente destinati a questo servizio, i dispacci, gruppi e corrispondenze postali, come pure gli impiegati di servizio; essa sarà tenuta di regolare le corse e le fermate di un convoglio almeno una volta al giorno in modo che la Posta possa servire tutti i punti della linea.
Sicurezza, regolarità del servizio.
Spese accessorie.
51. Dipendentemente dalle percezioni dei diritti e dei prezzi regolati nel modo suavvertito, la Società contrae l’obbligo di eseguire costantemente con cura, esattezza e celermente, a sue spese e coi proprj mezzi, il trasporto delle persone, bestiami, derrate, merci e materiali qualunque che le saranno consegnati.
Le spese accessorie non indicate nella tariffa, come sono il carico, lo scarico, il deposito nei magazzini della Società, saranno determinate da un regolamento che sarà sottoposto alla superiore approvazione.
Facoltà di Ricupero.
52. In qualunque tempo dopo il termine dei primi venticinque anni dell’attivazione della strada ferrata, il Governo avrà la facoltà di rilevare la concessione intera della strada. Per regolare il prezzo di riacquisto si sommeranno i prodotti netti annuali ottenuti dalla Società durante il corso di sette anni precedenti a quello in cui avrà luogo il riacquisto; dal prodotto netto si dedurranno le annate minori, e si stabilirà il ricavo netto dal medio degli altri 5 anni; a questo prodotto netto medio si aggiungerà il terzo di esso, se la ricupera si effettua nel primo periodo di dieci anni, a datare dall’epoca alla quale il Governo avrà il diritto secondo il tenore del presente capitolato d’appalto; un quarto se il riacquisto si effettuerà nel secondo periodo di dieci anni, ed un quinto per gli altri periodi. Il prodotto netto così aumentato formerà il montare di un’annuità, che sarà pagata alla Società durante ciascun anno che rimarrà della durata della concessione. In nessun caso il montare dell’annuità non potrà essere al disotto della cifra della garanzia accordata col decreto di concessione.
Oltre la suddetta annuità la Società riceverà in denaro sonante, prima che il Governo prenda possesso della strada ferrata, il rimborso al quale essa ha diritto allo spirare della concessione, in conformità del seguente articolo 53.
Termine della concessione.
Entrata in possesso dello Stato.
53. All’epoca stabilita pel termine della concessione, e pel fatto solo di questa ultimazione, il Governo subentrerà in tutti i diritti della Società nella proprietà dei terreni e di tutte le opere indicate nel piano catastrale menzionato nell’articolo 27. Esso entrerà immediatamente nel godimento della strada ferrata, di tutte le sue dipendenze e delle produzioni. La Società dovrà ridurre in
ottimo stato di manutenzione la ferrovia, le opere che la costituiscono e sue dipendenze, quali sono le stazioni, i luoghi di carico e scarico, gli edificj ai punti di partenza e di arrivo, le case dei guardiani e dei sorveglianti, gli ufficj di ricevimento, le macchine fisse ed in generale tutti gli altri oggetti immobili che non fossero anche destinati al servizio speciale dei trasporti.
Negli ultimi cinque anni che precederanno il termine della concessione il Governo avrà il diritto di sequestrare le rendite della strada ferrata per essere impiegate nella riduzione in buono stato della ferrovia e di tutte le sue dipendenze, quando la Società non si prestasse a soddisfare pienamente ed interamente ad un tale obbligo.
Per ciò che riguarda gli oggetti mobiliari, come sono le locomotive, i vagoni, i carri, le vetture, gli utensili di costruzione e di riparazione, ecc., combustibili, provvigioni d’ogni genere ed inoltre gli oggetti immobili non compresi nell’enumerazione precedente, il Governo sarà obbligato di acquistarli dietro stima dei periti se la Società lo richiede, e reciprocamente, se il Governo lo richiede, la Società non potrà rifiutarsi a cederli egualmente dietro stima dei periti.
Costruzioni di nuove strade.
54. Nel caso in cui il Governo ordinasse la costruzione di nuove strade nazionali, provinciali, o comunali, dei canali od altre strade ferrate che attraversassero quella che forma l’oggetto della presente concessione, la Società non potrà frapporre alcun ostacolo; ma saranno prese tutte le disposizioni necessarie dal Governo affinchè non ne derivi alcun ostacolo alle opere od al servizio della strada ferrata, nè possa derivarne alcuna spesa alla Società.
Costruzioni di nuove strade ferrate,
strade e canali, ecc.
55. Qualunque costruzione od autorizzazione ulteriore di strade, ferrovie, canali o qualsiasi altro lavoro di navigazione nel territorio attraversato dalla strada ferrata non potrà dare alcun diritto alla Società di pretendere qualsiasi indennizzo.
Riserve.
56. Il Governo non potrà accordare concessioni per altre strade ferrate che si congiungono in due o più punti con quella di cui ora si tratta, o che saranno collocate paralellamente in tutto od in parte al suo andamento.
Tuttavia esso si riserva espressamente il diritto di accordare nuove concessioni di strade ferrate in diramazione da quella concessa ovvero in prolungamento senza che la Società possa opporsi a queste diramazioni, nè pretendere alcun indennizzo, a meno che non risultassero degli ostacoli all’esercizio, e che tali diramazioni causassero delle spese alla Società.
Le Società concessionarie delle diramazioni e prolungamenti a quella della linea principale dovranno accordarsi affinchè la circolazione non sia interrotta ai punti di diramazione, ma sia al contrario continuativa dall’una all’altra linea e reciprocamente.
Se le Società non si mettessero d’accordo sui mezzi da adottarsi per assicurare la libera circolazione dall’una all’altra linea, il Governo avrà la facoltà di provvedere d’ufficio, e di prescrivere tutte le misure necessarie a tal effetto.
Copie dei piani catastrali e documenti statistici.
57. La Società avrà il diritto di ricavare le copie dalle mappe censuarie, pagando soltanto la rjmunerazione determinata dalle relative tariffe, nel caso che sia incaricato un perito per eseguire tali copie.
Rappresentanza della Società a Roma.
58. Per tutto ciò che può aver riguardo alla presente concessione la Società sarà
sottoposta unicamente ed interamente alla autorità pontificie, non ostante alcun diritto o privilegio di nazionalità straniera. Essa sarà tenuta inoltre di nominare uno de’ suoi membri per la corrispondenza col Ministro dei lavori pubblici. La persona su cui cadrà la scelta dovrà eleggere il suo domicilio in Roma. Sino a che non sia fatta questa elezione di domicilio, tutti gli atti relativi alla strada ferrata saranno diretti alla Presidenza di Roma e Comarca, e si riterranno validi ed efficaci come se fossero stati comunicati al suddetto rappresentante; egli fino dal presente prende la sua dimora alla Presidenza di Roma e di Comarca.
Contestazioni fra la Società ed il Governo.
59 Le contestazioni che potranno emergere tra la Società ed il Ministero in riguardo all’esecuzione ed interpretazione degli articoli del presente capitolato d’appalto, saranno giudicate nei diversi gradi di giurisdizione, a termine dei regolamenti pubblici sulle contenzioni amministrative.
Cauzione.
60. Nei due mesi successivi al cominciamento dei lavori, la cauzione provvisoria di 400 mila scudi di già depositata, sarà portata con un nuovo versamento alla somma di cinque milioni di scudi romani, che costituirà la cauzione definitiva della Società.
A datare dal giorno della concessione la somma di 100 mila scudi, già depositata, che fa definitivamente parte della cauzione, produrrà in favore della Società l’interesse del 4 per cento all’anno; lo stesso avrà luogo pei 4 milioni e novecento mila scudi complementarj a datare dal giorno del versamento effettivo.
Nel caso in cui la condizione imposta alla Società col presente articolo non fosse stata compita, la Società si riterrà decaduta per questo fatto e di pieno diritto, ed i cento mila scudi romani di già versati rimarranno di proprietà del Tesoro
Restituzione della cauzione.
61. La cauzione convenuta nel precedente artic. sarà restituita alle Società per decimi, ed a misura del compimento dei lavori, dimodochè la Società sarà rimborsata del totale della cauzione allorquando essa avrà fatto sulla strada di ferro delle spese in lavori od acquisti di terreno, o provviste, che formino una somma totale di cinque milioni di scudi romani.
Registro del Capitolato d’Appalto.
62. Le spese di registro del presente capitolato d’appalto saranno limitate al diritto fissato di 40 bajocchi.
- Roma, 12 maggio 1856.
Concessione di prolungamento da Bologna al Po per Ferrara. — Risoluzioni relative alle linee di congiunzione colle strade di ferro toscane.
Col decreto 24 dicembre 1856 il Governo pontifìcio hu accordato alla Società generale delle strade di ferro romane la linea da Bologna a Ferrara fino al Po, ed in conseguenza è autorizzata la Società a procedere immediatamente agli studj relativi.
Col medesimo decreto il Governo pontificio ha dichiarato di persistere nella risoluzione negativa di già espressa ripetutamente di non voler concedere alcuna linea di congiunzione colle strade ferrate toscane; ciò nullameno ha soggiunto che se dopo l’ultimazione della linea da Roma a Bologna, riputasse di dover permettere questa congiunzione, verrà dato la preferenza alla Società delle strade ferrate romane.
Concessione della linea da Roma a Civita-Vecchia.
In seguito alla domanda della Società delle strade ferrate romane, il Ministro dei lavori pubblici col decreto 23 aprile 1856 ha concesso alla Società stessa il diritto di eseguire e di esercitare la strada da Roma a Civitavecchia sotto le seguenti condizioni principali.
a) I lavori dovranno essere compiuti nel termine di tre anni dalla data della Concessione.
b) Il tracciamento della strada sarà fatto di conformità al progetto definitivo compilato da M. Guerin ingegnere del corpo d’acque e strade francesi.
c) La strada risulterà di un sol binario, ad eccezione dei luoghi di cambio, ove si troveranno doppie rotaje.
d) Ove la strada ha due binarj di rotaje e nelle tratte in elevazione, la sua larghezza sarà di 7m 80 presa al livello superiore delle stesse rotaje, ed ove si trova in abbassamento tale larghezza si limiterà a 6m 79.
e) La larghezza delle rotaje tra i bordi interni dei raili sarà di 1m 45, e la distanza fra le doppie rotaje di 2m 00.
f) I raggi minimi di curvatura non saranno minori di 350m 00, e saranno vietate le controcurve se non alla distanza almeno di 150m. Il massimo delle pendenze è stabilito a 10 millimetri per metro. — L’uso dei piani inclinati col sistema automotore è proibito.
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