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architetto e agronomo 567

Tariffa.


Viaggiatori, non compresa l’imposta
del decimo sul prezzo dei posti

(Per testa e per chilometro)

Prezzo in Franchi

Nelle vetture coperte e chiuse a vetri di 1.a classe Fr. 0,134
Nelle vetture coperte e chiuse a vetri con sedili imbottiti, di 2.acl. » 0,107
Nelle vetture coperte e chiuse col mezzo di cortine, di 3.a cl. » 0,065


Bestiami.

Buoi, vacche, cavalli, muli, tori, ec. » 0,134
Vacche, porci, agnelli, ecc.. » 0,022


Pesci.

(Per tonnellate e per chilometro)

Pesce fresco colla velocità dei viaggiatori » 0,538

Prima classe:

Ghisa lavorata, ferro, piombo, rame ed altri metalli; vini, bevande spiritose, olio, cotone, lana, legname, ecc. » 0,376

Seconda classe:

Grani, farine, sale, calce, gesso, minerali, carbone di legno, legna da fuoco, ecc. » 0,323

Terza classe:

Pietre calcaree e gesso, mattoni, sabbie, argille, ardesie, ecc. » 0,269
Carbon fossile, marna, ceneri, letame, pozzolane, ecc. » 0,215
Vagoni e carri destinati ai trasporti passando vuoti » 0,161
Altre vetture destinate ai trasporti sulle strade ferrate, passando vuote » 0,323

(Per pezzo e per chilometro)

Vetture a due o a quattro ruote con un sol sedile interno » 0,430
Vetture a due fondi con due sedili nell’interno » 0,538


La tariffa sarà raddoppiata se il trasporto ha luogo colla velocità stessa dei viaggiatori. In tal caso due persone potranno senza
aumento di tariffa viaggiare nelle vetture ad un sedile, e tre nelle vetture a due sedili. I viaggiatori che eccedono questo numero pagheranno il prezzo dei posti di 2.a classe.

Le merci che dietro domanda dello spedizioniere saranno trasportate colla velocità dei viaggiatori pagheranno in ragione di Fr. 0,65 per ogni tonnellata. I cavalli ed i bestiami nel caso indicato precedentemente pagheranno il doppio delle tasse portato dalla tariffa.

L’applicazione delle tasse e del prezzo di trasporto sarà determinato per chilometro senza tener conto delle frazioni di distanza, dimodochè se dopo di aver percorso un numero qualunque di chilometri interi si dovesse camminare soltanto una parte del seguente chilometro, si pagherà come se si avesse percorso l’intero chilometro.

Inoltre per qualunque distanza da percorrersi minore di 6 chilometri il diritto sarò riscosso come se fosse per 6 chilometri interi.

Il peso della tonnellata è di 1000 chilogrammi.

Le frazioni di peso non saranno valutate che per un quinto di tonnellata. Laonde tutti i pesi compresi fra 0 e 200 chilogr. si pagheranno per 200 chilogrammi, fra i 200 ed i 400 chilogrammi si pagheranno per 400 chilogr. e così di seguito.

Eccettuato il caso di forza maggiore, la velocità dei convogli non dovrà essere minore di 30 chilometri all’ora pei treni dei viaggiatori e di 16 chilom. pei treni delle merci che pagano il prezzo determinato dalla tariffa.

Nel caso in cui la Società giudicasse conveniente di diminuire i prezzi determinati dalla tariffa, le tasse in tal modo abbassate non potranno essere aumentate che dopo il periodo di tre mesi almeno.

Tutti i cambiamenti che verranno introdotti nella tariffa dovranno essere approvati dal Governo dietro proposta della Società ed annunciati al pubblico mediante affissi un mese almeno prima di mettersi in esecuzione.