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architetto e agronomo 571

sottoposta unicamente ed interamente alla autorità pontificie, non ostante alcun diritto o privilegio di nazionalità straniera. Essa sarà tenuta inoltre di nominare uno de’ suoi membri per la corrispondenza col Ministro dei lavori pubblici. La persona su cui cadrà la scelta dovrà eleggere il suo domicilio in Roma. Sino a che non sia fatta questa elezione di domicilio, tutti gli atti relativi alla strada ferrata saranno diretti alla Presidenza di Roma e Comarca, e si riterranno validi ed efficaci come se fossero stati comunicati al suddetto rappresentante; egli fino dal presente prende la sua dimora alla Presidenza di Roma e di Comarca.


Contestazioni fra la Società ed il Governo.


59 Le contestazioni che potranno emergere tra la Società ed il Ministero in riguardo all’esecuzione ed interpretazione degli articoli del presente capitolato d’appalto, saranno giudicate nei diversi gradi di giurisdizione, a termine dei regolamenti pubblici sulle contenzioni amministrative.


Cauzione.


60. Nei due mesi successivi al cominciamento dei lavori, la cauzione provvisoria di 400 mila scudi di già depositata, sarà portata con un nuovo versamento alla somma di cinque milioni di scudi romani, che costituirà la cauzione definitiva della Società.

A datare dal giorno della concessione la somma di 100 mila scudi, già depositata, che fa definitivamente parte della cauzione, produrrà in favore della Società l’interesse del 4 per cento all’anno; lo stesso avrà luogo pei 4 milioni e novecento mila scudi complementarj a datare dal giorno del versamento effettivo.

Nel caso in cui la condizione imposta alla Società col presente articolo non fosse stata compita, la Società si riterrà decaduta per questo fatto e di pieno diritto, ed i cento mila scudi romani di già versati rimarranno di proprietà del Tesoro


Restituzione della cauzione.


61. La cauzione convenuta nel precedente artic. sarà restituita alle Società per decimi, ed a misura del compimento dei lavori, dimodochè la Società sarà rimborsata del totale della cauzione allorquando essa avrà fatto sulla strada di ferro delle spese in lavori od acquisti di terreno, o provviste, che formino una somma totale di cinque milioni di scudi romani.


Registro del Capitolato d’Appalto.


62. Le spese di registro del presente capitolato d’appalto saranno limitate al diritto fissato di 40 bajocchi.

Roma, 12 maggio 1856.


Concessione di prolungamento da Bologna al Po per Ferrara. — Risoluzioni relative alle linee di congiunzione colle strade di ferro toscane.

Col decreto 24 dicembre 1856 il Governo pontifìcio hu accordato alla Società generale delle strade di ferro romane la linea da Bologna a Ferrara fino al Po, ed in conseguenza è autorizzata la Società a procedere immediatamente agli studj relativi.

Col medesimo decreto il Governo pontificio ha dichiarato di persistere nella risoluzione negativa di già espressa ripetutamente di non voler concedere alcuna linea di congiunzione colle strade ferrate toscane; ciò nullameno ha soggiunto che se dopo l’ultimazione della linea da Roma a Bologna, riputasse di dover permettere questa congiunzione, verrà dato la preferenza alla Società delle strade ferrate romane.

Concessione della linea da Roma a Civita-Vecchia.

In seguito alla domanda della Società delle strade ferrate romane, il Ministro dei lavori pubblici col decreto 23 aprile 1856