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566 giornale dell'ingegnere

lativi al servizio della ferrovia al prezzo di 25 bajocchi per 50 parole. Per tutti i dispacci diretti all’estero, e relativi agli affari della Società, il Governo accorda l’uso gratuito della parte di linea compresa nei confini dello Stato Pontificio.


Costruzioni nel raggio delle fortificazioni.


38. Le opere che saranno collocate nel raggio delle fortezze, e nelle zone in servizio del militare, e che a termini dei vigenti regolamenti dovrebbero essere eseguite dagli officiali del genio militare, saranno invece effettuate dagli agenti della Società, ma sotto la sorveglianza degli stessi officiali e conformemente ai progetti particolari che saranno stati previamente approvati dai Ministri della guerra e dei lavori pubblici. La stessa facoltà potrà essere accordata in via di eccezione per le opere sui terreni militari occupati dalle fortificazioni, tutte le volte che il Ministro della guerra troverà che si possa ciò effettuare senza alcun inconveniente.


Conservazione dei monumenti.


Proprietà degli oggetti d’arte.


39. I monumenti di già scoperti o che potranno esserlo in seguito ai lavori della strada di ferro non dovranno in alcun modo essere distrutti dalla Società; essa dovrà dare avviso della scoperta al Governo, che prenderà le opportune disposizioni per trasportarli nel più breve termine possibile per non ritardare l’esecuzione dei lavori. Le statue, medaglie, oggetti d’arte, frammenti archeologici, ecc., che saranno trovati durante l’esecuzione delle opere e durante l’esercizio nei terreni acquistati dalla Società, apparterranno per un terzo allo Stato e per due terzi alla Società, salvo tutte le volte al Governo il diritto di preacquisto.


Regolamenti amministrativi.


40. Il Governo prenderà d’accordo colla Società, oppure dietro le opportune intelli-,
genze le misure e le disposizioni necessarie per la pulizia e sicurezza dell’esercizio, e per la conservazione delle strade ferrate e delle opere d’arte dipendenti. Tutte le spese che deriveranno dall’esecuzione di queste misure e disposizioni resteranno a carico della Società. La Società sarà obbligata di sottoporre all’approvazione del Governo i regolamenti di ogni natura ch’essa crederà utili al servizio ed all’esercizio della strada ferrata.

I summentovati regolamenti saranno obbligatorj per la Società concessionaria, e per quelle che otterranno successivamente l’autorizzazione per costruire altre linee di strade ferrate in diramazione od in prolungamento di quella di cui tratta la presente concessione, ed in generale per tutte le persone che assumeranno l’uso delle strade ferrate.


Quantità del materiale.


41. Le macchine locomotive che saranno applicate ai trasporti sulla strada dovranno essere costrutte sui migliori modelli conosciuti. Le vetture pei viaggiatori saranno egualmente costruite secondo i migliori modelli.


Tariffa e durata della Concessione.


42. Per indennizzare la Società dei lavori e delle spese che si è obbligata di sostenere in forza del presente Capitolato, e sotto la condizione espressa che soddisfarà esattamente a tutti gli obblighi, il Governo le concede per la durata di novantacinque anni, a datare dal decreto di concessione, l’autorizzazione di riscuotere il diritto di pedaggio ed il prezzo dei trasporti uniformemente alla seguente tariffa ed a misura che saranno messe in esecuzione le diverse sezioni.