Regolamento per la guardia civica nello Stato pontificio/Titolo VII - Sezione II
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SEZIONE II.
Dei Consigli di disciplina.
105. Verrà instituito un consiglio di disciplina:
1.° In ogni battaglione comunale, o di circondario.
2.° In ogni Comune, ove siano una o più compagnie, non riunite in battaglione.
3.° In ogni compagnia formata dalle guardie civiche di più Comuni.
106. Nei Comuni ove esisteranno almeno tre battaglioni vi sarà un consiglio superiore di disciplina, per giudicare gli ufficiali dello Stato Maggiore, che non possono essere giudicati dai nominati consigli di disciplina.
107. Il consiglio di disciplina della guardia civica di un Comune, che abbia una o più compagnie, non riunite in battaglione, e quello di una compagnia, composta di guardie civiche di più Comuni, sarà formato di cinque giudici; vale a dire, un capitano presidente, un tenente o sotto-tenente, un sargente, un caporale, ed una guardia civica.
108. Il consiglio di disciplina di un battaglione sarà composto di sette giudici; cioè, del capo del battaglione come presidente, di un capitano, di un tenente ovvero sotto tenente, un sargente, un caporale, e due guardie civiche.
109. Il consiglio superiore di disciplina per giudicare gli ufficiali superiori, e quelli di Stato Maggiore, sarà egualmente composto di sette giudici. Ne’ Comuni, ove esisterà un comandante superiore, questo consiglio verrà composto dell’ufficiale superiore comandante, o di quell’ufficiale che legalmente lo rappresenta, come presidente, di due tenenti colonnelli, di due maggiori, è di due capitani.
Nei Comuni ove non esisterà il comandante superiore di più battaglioni riuniti richiesti dall’art. 106, il presidente del consiglio sarà il tenente colonnello più anziano per grado, o per servizio.
110. Quando una compagnia sarà composta di guardie civiche di più Comuni, il consiglio di disciplina risiederå nel Comune capo luogo, ovvero in quello di maggiore popolazione.
111. Quante volte il prevenuto fosse un ufficiale, due ufficiali dello stesso grado avranno parte nel consiglio di disciplina, e prenderanno il posto degli ultimi due membri. Se nel Comune non si trovassero due ufficiali del grado del prevenuto, il governatore locale li estrarrà a sorte fra quelli del circondario, ed anche del distretto, se farå d’uopo.
112. In ogni consiglio di disciplina di un battaglione vi sarà un relatore con il grado di capitano, o di tenente, ed un segretario col grado di tenente, o di sotto-tenente.
Allorchè la guardia civica di un Comune formerà solo una o più compagnie, non riunite in battaglione, un ufficiale, o sotto ufficiale, adempirà nel consiglio le funzioni di relatore, ed un sotto ufficiale quelle di segretario del consiglio di disciplina.
Nei consigli superiori di disciplina un maggiore sarà il relatore, ed un capitano il segretario del consiglio.
113. I capi di provincia sceglieranno l’ufficiale, o sotto ufficiale relatore, ed il Segretario, in una lista di tre candidati proposti dal comandante il battaglione o più battaglioni riuniti. Ove non esiste il battaglione la proposta de’ candidati medesimi verrà fatta dal capitano più anziano. In Roma i relatori ed i segretari verranno scelti dal Comandante generale.
I relatori, e segretari, saranno nominati per tre anni, e potranno essere confermati.
114. Il capo della provincia, sul rapporto dei governatori locali e dei Comandanti dei corpi, ed il Comandante generale in Roma, potranno rimuoverli, ed in tal caso si procederà immediatamente al rimpiazzo loro nel modo sopra enunciato.
115. I consigli di disciplina sono permanenti, e non potranno pronunziare un giudizio che allora quando cinque membri almeno saranno presenti nei consigli di battaglione, e tre almeno in quelli di compagnia.
116. I giudici saranno rinnovati ogni sei mesi, eccettuato quando non vi fossero altri ufficiali del grado stabilito per rimpiazzare il presidente, e gli altri membri del consiglio di disciplina.
117. Il presidente del consiglio di arruolamento assistito dal capo del battaglione, ovvero dal capitano comandante, se le compagnie non sono riunite in battaglione, formerà, presso il registro-matricola, un quadro generale di tutti gli ufficiali, sotto ufficiali e caporali, la cui età sarà maggiore di 25 anni, e di un numero doppio di guardie civiche di ogni battaglione, o delle compagnie del Comune, ovvero della compagnia formata da più Comuni. Le guardie civiche medesime verranno estratte a sorte tra quelle che hanno egualmente una età maggiore di 25 anni. La sorte deciderà parimenti l’ordine col quale tutti saranno scritti nel quadro suddetto, il quale, firmato dal presidente del consiglio, e dal comandante, verrà depositato ove hanno luogo le adunanze del consiglio di disciplina.
Pel consiglio superiore di disciplina il quadro sarà formato, a diligenza del Comandante del corpo, per metà possibilmente di ufficiali di Stato Maggiore generale, e per metà di ufficiali di Stato Maggiore dei battaglioni, uniti tutti ad egual numero di capitani disposti nell’ordine sopra espresso.
I quadri saranno rinnuovati all’epoca delle nuove nomine.
118. I giudici di ciascun grado, o semplici guardie civiche, saranno scelti successivamente secondo l’ordine della loro iscrizione.
119. Ogni ufficiale, sotto-ufficiale, caporale, ed ogni guardia civica, che per due volte sia stata condannata dal consiglio di disciplina, ed una volta dai tribunali ordinari, sarà cancellata dal quadro, fino alle nuove nomine.
120. Qualunque reclamo diretto ad essere reintegrato nel quadro, ovvero a far cancellare una guardia civica dal medesimo, sarà sottoposto al consiglio di revisione.