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107. Il consiglio di disciplina della guardia civica di un Comune, che abbia una o più compagnie, non riunite in battaglione, e quello di una compagnia, composta di guardie civiche di più Comuni, sarà formato di cinque giudici; vale a dire, un capitano presidente, un tenente o sotto-tenente, un sargente, un caporale, ed una guardia civica.

108. Il consiglio di disciplina di un battaglione sarà composto di sette giudici; cioè, del capo del battaglione come presidente, di un capitano, di un tenente ovvero sotto tenente, un sargente, un caporale, e due guardie civiche.

109. Il consiglio superiore di disciplina per giudicare gli ufficiali superiori, e quelli di Stato Maggiore, sarà egualmente composto di sette giudici. Ne’ Comuni, ove esisterà un comandante superiore, questo consiglio verrà composto dell’ufficiale superiore comandante, o di quell’ufficiale che legalmente lo rappresenta, come presidente, di due tenenti colonnelli, di due maggiori, è di due capitani.

Nei Comuni ove non esisterà il comandante superiore di più battaglioni riuniti richiesti dall’art. 106, il presidente del consiglio sarà il tenente colonnello più anziano per grado, o per servizio.

110. Quando una compagnia sarà composta di guardie civiche di più Comuni, il consiglio di disciplina risiederå nel Comune capo luogo, ovvero in quello di maggiore popolazione.

111. Quante volte il prevenuto fosse un ufficiale, due ufficiali dello stesso grado avranno parte nel consiglio di disciplina, e prenderanno il posto degli ultimi due membri. Se nel Comune non si trovassero due ufficiali del grado del prevenuto, il governatore locale li estrarrà a sorte fra quelli del circondario, ed anche del distretto, se farå d’uopo.