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112. In ogni consiglio di disciplina di un battaglione vi sarà un relatore con il grado di capitano, o di tenente, ed un segretario col grado di tenente, o di sotto-tenente.
Allorchè la guardia civica di un Comune formerà solo una o più compagnie, non riunite in battaglione, un ufficiale, o sotto ufficiale, adempirà nel consiglio le funzioni di relatore, ed un sotto ufficiale quelle di segretario del consiglio di disciplina.
Nei consigli superiori di disciplina un maggiore sarà il relatore, ed un capitano il segretario del consiglio.
113. I capi di provincia sceglieranno l’ufficiale, o sotto ufficiale relatore, ed il Segretario, in una lista di tre candidati proposti dal comandante il battaglione o più battaglioni riuniti. Ove non esiste il battaglione la proposta de’ candidati medesimi verrà fatta dal capitano più anziano. In Roma i relatori ed i segretari verranno scelti dal Comandante generale.
I relatori, e segretari, saranno nominati per tre anni, e potranno essere confermati.
114. Il capo della provincia, sul rapporto dei governatori locali e dei Comandanti dei corpi, ed il Comandante generale in Roma, potranno rimuoverli, ed in tal caso si procederà immediatamente al rimpiazzo loro nel modo sopra enunciato.
115. I consigli di disciplina sono permanenti, e non potranno pronunziare un giudizio che allora quando cinque membri almeno saranno presenti nei consigli di battaglione, e tre almeno in quelli di compagnia.
116. I giudici saranno rinnovati ogni sei mesi, eccettuato quando non vi fossero altri ufficiali del grado stabilito per rimpiazzare il presidente, e gli altri membri del consiglio di disciplina.
117. Il presidente del consiglio di arruolamento assistito dal capo del battaglione, ovvero dal capitano coman-