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102. La guardia civica prevenuta di aver venduto a suo profitto gli effetti qualunque di proprietà del governo, e che ha ricevuto in consegna, sarà tradotta innanzi al tribunale ordinario competente, per esservi giudicata.

103. Ogni guardia civica, che nello spazio di un anno avrà subito due condanne dal consiglio di disciplina, per essersi ricusata al servizio, sarà per la terza simile mancan za condannata alla prigione, che non potrà eccedere i dieci giorni, nè essere minore di cinque.

In caso di nuova recidiva, la prigione non sarà minore de’ dieci giorni, nè maggiore dei venti.

104. Qualunque capo di corpo, di posto, o di distaccamento, il quale ricuserà obbedire ad una requisitoria delle autorità governative, aventi il diritto di domandare la forza pubblica, o che avrà agito senza tale requisitoria, e fuori dei casi preveduti dalla legge, sarà tradotto innanzi al tribunale ordinario competente, che, nel silenzio delle leggi comuni, procederà con le leggi militari.

La procedura porterà con se la sospensione del grado; e la condanna verrà accompagnata dalla perdita del grado medesimo.

SEZIONE II.

Dei Consigli di disciplina.


105. Verrà instituito un consiglio di disciplina:

1.° In ogni battaglione comunale, o di circondario.

2.° In ogni Comune, ove siano una o più compagnie, non riunite in battaglione.

3.° In ogni compagnia formata dalle guardie civiche di più Comuni.

106. Nei Comuni ove esisteranno almeno tre battaglioni vi sarà un consiglio superiore di disciplina, per giudicare gli ufficiali dello Stato Maggiore, che non possono essere giudicati dai nominati consigli di disciplina.