Regolamento per la guardia civica nello Stato pontificio/Titolo VII - Sezione III
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SEZIONE ΙΙI.
Procedura de' giudizi.
121. Il consiglio di disciplina verrà informato dal Comandante del corpo di tutti i rapporti, processi verbali, o querele comprovanti i fatti che possono dar luogo ad un giudicato di questo consiglio.
122. Le querele, i rapporti, ed i processi verbali, saranno diretti all’ufficiale relatore, il quale farà citare il prevenuto per la prima riunione del consiglio. Il segretario registrerà le carte qui sopra indicate, e la citazione sarà recata al domicilio da una ordinanza addetta al consiglio di disciplina.
123. I rapporti, i processi verbali, o le querele, comprovanti i fatti che darebbero luogo al giudicato del consiglio di disciplina, a carico del comandante della guardia civica di un Comune, saranno portati al capo della Magistratura, il quale, per mezzo del governatore locale, ne farà rapporto al capo di provincia.
Questi procederà alla composizione del consiglio di disciplina, conformemente all’articolo 111.
124. Il presidente del consiglio di disciplina ne convocherà i membri, in seguito della dimanda dell’ufficiale relatore, quante volte crederà richiederlo il numero e la urgenza degli affari.
125. In caso di mancanza ad intervenire, senza una valevole ragione, ogni membro del consiglio di disciplina verrà condannato dal consiglio medesimo ad una ammonizione, e sarà rimpiazzato dall’ufficiale, sotto- ufficiale, caporale, o guardia civica, che dovrà essere chiamata immediatamente dopo il membro medesimo. Nei consigli di disciplina dei battaglioni formati nei circondarj, il membro di disciplina assente verrà rimpiazzato dall’ufficiale, sotto-ufficiale, caporale, o guardia civica, scritta nel quadro del luogo ove risiede il consiglio.
126. La guardia civica citata, dovrà comparire personalmente innanzi al consiglio, e potrà farsi assistere da un difensore.
Se il prevenuto non comparirà nel giorno e nell’ora indicata dalla citazione, sarà giudicato in contumacia. L’appello dal giudizio in contumacia dovrà essere interposto nel termine di tre giorni dalla notificazione del giudizio medesimo.
L’atto di appello potrà esser eseguito con una dichiarazione scritta sotto la notificazione della sentenza stessa. II prevenuto sarà nuovamente citato a comparire alla prossima seduta del consiglio stesso, ed in caso di nuova contumacia, il giudizio profferito sarà definitivo.
127. Pe’ dibattimenti innanzi al consiglio di disciplina, il presidente, dopo verificata la presenza dei membri del consiglio voluti dal regolamento, ed osservate le altre forme legali, ordinerà che il segretario legga il rapporto. Se il prevenuto dà eccezione d’incompetenza del consiglio di disciplina, questo consiglio delibererà prima intorno la competenza medesima. In caso negativo il prevenuto medesimo verrà inviato innanzi al tribunale competente; in caso affermativo il consiglio procederà per udire la lettura del processo verbale sopra i motivi di accusa, e delle relative prove, fatte dal segretario. Saranno uditi i testimoni, se ve ne sono, ed il prevenuto, non che il suo avvocato difensore, se vorrà egli averlo. Quindi il relatore riassumerà l’affare, e farà le sue conclusioni. Il prevenuto ed il suo difensore potranno fare le loro osservazioni. Ciò fatto, il consiglio delibererà in segreto senza il relatore, e quindi il presidente pronunzierà il giudizio.
128. I mandati di esecuzione dei giudizi del consiglio di disciplina saranno equiparati a quelli dei tribunali ordinarj.
129. I giudizi definitivi del consiglio di disciplina non vanno soggetti ad appello, salvo il ricorso per incompetenza o illegalità di atti, ovvero per violazione di legge, da farsi nel termine di tre giorni dopo la notifica, innanzi al consiglio superiore di disciplina esistente nel Comune, nel distretto, o nella provincia. In mancanza di questo consiglio, il ricorso si farà avanti alla congregazione governativa della provincia stessa.
130. Tutti gli atti relativi ai consigli di disciplina verranno esentati da qualunque spesa di bollo, registro ec.
DISPOSIZIONE TRANSITORIA.
151. In Roma, finchè non sussisterà il Municipio, le funzioni di presidente del consiglio di arruolamento, delle quali si fa parola all’articolo 24, saranno esercitate dal Comandante il battaglione del rione. La custodia del registro-matricola, stabilita all’art. 25, verrà provvisoriamente affidata al comando generale della Guardia Civica.
152. Tutte le disposizioni, i regolamenti, o leggi relative alla Guardia Civica che non si accordano col presente regolamento sono, e si considerano, abrogate e derogate.
- Dalla Segreteria di Stato li 30 di luglio 1847.
ROMA
NELLA TIPOGRAFIA DELLA REV. CAM. APOST.
DAI SALVIUCCI
1847