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dante, se le compagnie non sono riunite in battaglione, formerà, presso il registro-matricola, un quadro generale di tutti gli ufficiali, sotto ufficiali e caporali, la cui età sarà maggiore di 25 anni, e di un numero doppio di guardie civiche di ogni battaglione, o delle compagnie del Comune, ovvero della compagnia formata da più Comuni. Le guardie civiche medesime verranno estratte a sorte tra quelle che hanno egualmente una età maggiore di 25 anni. La sorte deciderà parimenti l’ordine col quale tutti saranno scritti nel quadro suddetto, il quale, firmato dal presidente del consiglio, e dal comandante, verrà depositato ove hanno luogo le adunanze del consiglio di disciplina.
Pel consiglio superiore di disciplina il quadro sarà formato, a diligenza del Comandante del corpo, per metà possibilmente di ufficiali di Stato Maggiore generale, e per metà di ufficiali di Stato Maggiore dei battaglioni, uniti tutti ad egual numero di capitani disposti nell’ordine sopra espresso.
I quadri saranno rinnuovati all’epoca delle nuove nomine.
118. I giudici di ciascun grado, o semplici guardie civiche, saranno scelti successivamente secondo l’ordine della loro iscrizione.
119. Ogni ufficiale, sotto-ufficiale, caporale, ed ogni guardia civica, che per due volte sia stata condannata dal consiglio di disciplina, ed una volta dai tribunali ordinari, sarà cancellata dal quadro, fino alle nuove nomine.
120. Qualunque reclamo diretto ad essere reintegrato nel quadro, ovvero a far cancellare una guardia civica dal medesimo, sarà sottoposto al consiglio di revisione.