Regolamento per la guardia civica nello Stato pontificio/Titolo V
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TITOLO V.
Delle uniformi, delle armi e delle precedenze.
58. La uniforme della Guardia Civica sarà determinata da un regolamento speciale approvato da Sua Santità.
59. I segni distintivi de’ gradi saranno eguali a quelli stabiliti per le truppe di linea.
60. Le armi che il Governo vorrà mettere alla disposizione de’ diversi corpi di guardie civiche, verranno consegnate, dopo fatta la numerazione, e descrizione delle medesime, dai governatori locali ai comandanti dei corpi stessi, e l’atto di consegna sarà omologato dalla magistratura locale. Le armi medesime resteranno sempre proprietà del governo.
61. La manutenzione delle armi sarà a carico dei Comuni, come pure la riparazione delle medesime, per le rotture avvenute in servizio, e senza colpa o negligenza delle guardie civiche, cui apparterranno le riparazioni in caso diverso.
62. Tutte le armi destinate alla Guardia Civica, oltre avere un merco particolare, saranno numerate.
63. Le cariche per moschetti saranno consegnate dall’autorità governativa agli ufficiali comandanti i corpi delle guardie civiche, sotto la loro responsabilità.
64. Ogni qualvolta la Guardia Civica sarà riunita i differenti corpi componenti la medesima prenderanno il posto che sarà loro assegnato dal comandante superiore.
65. In tutti que’ casi nei quali la Guardia Civica presterà servizio, insieme ai corpi assoldati, avrà la dritta sopra i medesimi.
66. Il comando nelle feste o parate apparterrà a quello degli ufficiali de’ diversi corpi civici, che sarà in grado superiore; a grado eguale, a quell’ufficiale che avrà più anzianità; a grado e ad anzianità eguale, il comando spetterà all’ufficiale che avrà maggiore anzianità di servizio.
67. Se la Guardia Civica presterà il servizio insieme ai corpi di linea, si osserverà quanto è prescritto nell’articolo precedente.
68. La Guardia Civica non presterà per massima il servizio di piazza, salvo che in qualche circostanza speciale, per sussidio della truppa di linea, presso un ordine dell’autorità governativa.
69. In questo caso la Guardia Civica osserverà il regolamento del servizio di piazza, e dipenderà dal comandante della piazza medesima.
70. Pel servizio particolare ordinario, per le riviste, per gli esercizi ec. il Comandante della Guardia Civica si porrà d’accordo con l’autorità locale governativa, e col comando di piazza, ove questo esista.
71. L’autorità governativa stessa potrà sospendere le riviste, gli esercizi ec. allorchè crederà necessario; rendendo di ciò informata immediatamente, per la ordinaria trafila governativa, la Segreteria di Stato, cui spetterà la emanazione di siffatti ordini per la Guardia Civica di Roma.
72. Nei rioni di Roma il servizio ordinario si farà per mezzo di posti, secondo che stimerà opportuno il generale comandante la Guardia Civica, con approvazione della Segreteria di Stato. Questi posti, nel caso di bisogno, saranno il centro di riunione delle compagnie de’respettivi rioni. I posti medesimi saranno collocati in punti centrali e di facile comunicazione fra di loro, e saranno comandati da un ufficiale.
73. Questi posti avranno una fazione almeno, e faranno il servizio di patuglia, a fine di mantenere la tranquillità e l’ordine.
74. I locali destinati ai posti tanto di Roma, quanto degli altri Comuni dello Stato, verranno forniti degli infissi propri a coricarsi, di una barriera per le armi, e de’ mobili necessari.
75. I servizi di onore, de’ quali la Guardia Civica di Roma ha goduto fino ad ora, saranno conservati, e saranno prestati in turno dalle compagnie di ogni battaglione.
76. Per l’ordine del servizio, i sargenti maggiori compileranno un ruolo di ciascuna compagnia, firmato dal capitano , indicante i giorni nei quali ciascun individuo avrà prestato servizio.
77. Nei Comuni ove la guardia civica sarà organizzata in battaglioni, l’ajutante maggiore terrà uno stato per compagnìa degli uomini comandati giornalmente nei battaglioni stessi: servirà questo a riscontrare la esattezza del ruolo di ciascuna compagnia.
78. Ogni individuo della Guardia Civica comandato per servizio dovrà obbedire, rimanendogli però il diritto di reclamare al capo del corpo.