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TITOLO V.

Delle uniformi, delle armi e delle precedenze.


58. La uniforme della Guardia Civica sarà determinata da un regolamento speciale approvato da Sua Santità.

59. I segni distintivi de’ gradi saranno eguali a quelli stabiliti per le truppe di linea.

60. Le armi che il Governo vorrà mettere alla disposizione de’ diversi corpi di guardie civiche, verranno consegnate, dopo fatta la numerazione, e descrizione delle medesime, dai governatori locali ai comandanti dei corpi stessi, e l’atto di consegna sarà omologato dalla magistratura locale. Le armi medesime resteranno sempre proprietà del governo.

61. La manutenzione delle armi sarà a carico dei Comuni, come pure la riparazione delle medesime, per le rotture avvenute in servizio, e senza colpa o negligenza delle guardie civiche, cui apparterranno le riparazioni in caso diverso.

62. Tutte le armi destinate alla Guardia Civica, oltre avere un merco particolare, saranno numerate.

63. Le cariche per moschetti saranno consegnate dall’autorità governativa agli ufficiali comandanti i corpi delle guardie civiche, sotto la loro responsabilità.

64. Ogni qualvolta la Guardia Civica sarà riunita i differenti corpi componenti la medesima prenderanno il posto che sarà loro assegnato dal comandante superiore.

65. In tutti que’ casi nei quali la Guardia Civica presterà servizio, insieme ai corpi assoldati, avrà la dritta sopra i medesimi.

66. Il comando nelle feste o parate apparterrà a quello degli ufficiali de’ diversi corpi civici, che sarà in grado superiore; a grado eguale, a quell’ufficiale che avrà più anzianità; a grado e ad anzianità eguale, il comando spetterà all’ufficiale che avrà maggiore anzianità di servizio.