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75. I servizi di onore, de’ quali la Guardia Civica di Roma ha goduto fino ad ora, saranno conservati, e saranno prestati in turno dalle compagnie di ogni battaglione.

76. Per l’ordine del servizio, i sargenti maggiori compileranno un ruolo di ciascuna compagnia, firmato dal capitano , indicante i giorni nei quali ciascun individuo avrà prestato servizio.

77. Nei Comuni ove la guardia civica sarà organizzata in battaglioni, l’ajutante maggiore terrà uno stato per compagnìa degli uomini comandati giornalmente nei battaglioni stessi: servirà questo a riscontrare la esattezza del ruolo di ciascuna compagnia.

78. Ogni individuo della Guardia Civica comandato per servizio dovrà obbedire, rimanendogli però il diritto di reclamare al capo del corpo.

TITOLO VI.

Del Consiglio di amministrazione.


79. La Guardia Civica, quanto alla sua amministrazione e contabilità, è subordinata all’autorità governativa e municipale. Le spese pertanto della Guardia medesima sono votate, regolate, ed approvate come tutte le altre spese comunali.

80. Ogni corpo di Guardia Civica, composto di un battaglione, ovvero di più battaglioni, riuniti sotto il comando di un sol capo, nel Comune medesimo, avrà un consiglio di amministrazione, il quale dovrà presentare annualmente alla magistratura il consuntivo, o sia lo stato delle spese fatte nell’anno precedente, corredato delle relative giustificazioni, ed il preventivo, vale a dire, lo stato delle spese da incontrarsi nell’anno seguente; affinchè la magistratura stessa possa comprendere tali stati in un articolo speciale de’ preventivi e consuntivi del Comune, i quali vengono