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67. Se la Guardia Civica presterà il servizio insieme ai corpi di linea, si osserverà quanto è prescritto nell’articolo precedente.
68. La Guardia Civica non presterà per massima il servizio di piazza, salvo che in qualche circostanza speciale, per sussidio della truppa di linea, presso un ordine dell’autorità governativa.
69. In questo caso la Guardia Civica osserverà il regolamento del servizio di piazza, e dipenderà dal comandante della piazza medesima.
70. Pel servizio particolare ordinario, per le riviste, per gli esercizi ec. il Comandante della Guardia Civica si porrà d’accordo con l’autorità locale governativa, e col comando di piazza, ove questo esista.
71. L’autorità governativa stessa potrà sospendere le riviste, gli esercizi ec. allorchè crederà necessario; rendendo di ciò informata immediatamente, per la ordinaria trafila governativa, la Segreteria di Stato, cui spetterà la emanazione di siffatti ordini per la Guardia Civica di Roma.
72. Nei rioni di Roma il servizio ordinario si farà per mezzo di posti, secondo che stimerà opportuno il generale comandante la Guardia Civica, con approvazione della Segreteria di Stato. Questi posti, nel caso di bisogno, saranno il centro di riunione delle compagnie de’respettivi rioni. I posti medesimi saranno collocati in punti centrali e di facile comunicazione fra di loro, e saranno comandati da un ufficiale.
73. Questi posti avranno una fazione almeno, e faranno il servizio di patuglia, a fine di mantenere la tranquillità e l’ordine.
74. I locali destinati ai posti tanto di Roma, quanto degli altri Comuni dello Stato, verranno forniti degli infissi propri a coricarsi, di una barriera per le armi, e de’ mobili necessari.