Regolamento per la guardia civica nello Stato pontificio/Titolo IV
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TITOLO IV.
Della nomina ai gradi.
43. Nei Comuni ove la Guardia Civica verrà costituita legalmente in compagnie, gl’individui componenti ciascuna compagnia saranno successivamente chiamati a riunirsi senz’armi e senza uniforme, alla presenza di due membri almeno del consiglio di arruolamento, presieduti dal Presidente, o dal legittimo suo rappresentante, per procedere alla formazione delle terne per elezione dei loro caporali, dei sotto-ufficiali, del sotto-tenente, e del tenente. Se più Comuni concorreranno alla formazione d’una compagnia, le guardie civiche si riuniranno nel Comune capo luogo, ovvero in quella ove la popolazione è maggiore.
44. La formazione della terna dei nominati ufficiali, e quindi dei sotto-ufficiali, e caporali, avrà luogo per ciascun grado successivamente, incominciando da quello più elevato, per mezzo di scrutinio individuale e segreto, alla maggiorità relativa dei suffragi. I due membri più anziani presenti del consiglio di arruolamento raccoglieranno i voti che verranno esaminati dal presidente del consiglio stesso.
I caporali verranno scelti nelle terne dal capitano della compagnia, il quale peraltro si asterrà dal votare nella formazione della terna stessa.
I sotto-ufficiali verranno scelti nelle terne dall’ufficiale superiore comandante in Roma, ed in que’ Comuni, o circondari, dove più battaglioni saranno riuniti, analogamente all’art.17. La congregazione governativa sceglierà nelle terne i sotto-ufficiali medesimi in que’Comuni e circondari dove saranno compagnie, o battaglioni isolati.
I sotto-tenenti, ed i tenenti saranno scelti da Sua Santità nelle terne proposte pe’ medesimi, le quali saranno rinnuovate, quante volte la Santità Sua lo crederà opportuno.
45. I reclami intorno la non osservanza delle forme prescritte per terne, verranno portati innanzi al consiglio di revisione, che giudicherà definitivamente.
46. Se gli ufficiali d’ogni grado non saranno del tutto armati, vestiti, ed equipaggiati, analogamente alla uniforme, nel termine di due mesi dopo la loro nomina, saranno considerati come demissionarj, e quindi rimpiazzati.
47. I capitani, e tutti gli ufficiali di Stato Maggiore verranno nominati direttamente da Sua Santità, come pure gli ajutanti maggiori e gli ufficiali sanitari. L’ajutante sotto ufficiale, a causa delle speciali sue attribuzioni, verrà nominato dal comandante il battaglione, salva l’approvazione della congregazione governativa pe’ battaglioni isolati, e dell’ufficiale superiore comandante pe’ battaglioni riuniti.
48. Tutti gli altri impieghi, fuori quelli nominati, verranno conferiti, sulla proposta del comandante del corpo, in Roma dalla Segreteria di Stato, e nelle provincie dai Legati e Delegati. Peraltro in Roma, ed in quelle città dello Stato, ove esisterà un Comandante superiore di più battaglioni riuniti, avrà questi la facoltà di proporre a Sua Santità gli ajutanti maggiori e gli ufficiali sanitari, da nominarsi nei battaglioni medesimi.
49. L’autorità governativa farà conoscere ai corpi civici i loro comandanti, appena nominati: ed i comandanti faranno conoscere ai loro corpi, riuniti sotto le armi, le nomine degli ufficiali, comunicate ai comandanti medesimi dalla Superiorità.
50. I capitani, i tenenti, i sotto-tenenti, i sotto-ufficiali, ed i caporali, saranno nominati per tre anni. Decorso questo tempo si procederà alla proposta e nomina di altri, nel modo stabilito negli articoli precedenti. Peraltro gli ufficiali i sotto-ufficiali, ed i caporali medesimi, potranno essere nominati nuovamente per altri tre anni, e così successivamente.
54. Ad istanza dei governatori locali, ogni ufficiale della Guardia Civica, potrà essere sospeso per due mesi dalle sue funzioni, per mezzo di decreto motivato del capo di provincia e sua congregazione governativa, udite le deduzioni del prevenuto. Questo decreto sarà inviato immediatamente alla Segreteria di Stato. Sul rapporto dell’Eminentissimo Segretario di Stato, Sua Santità delibererà intorno la durata della sospensione, o la opportunità di procedere alla nomina di altro individuo. In Roma queste sospensioni verranno ordinate dal Comando generale, che ne farà rapporto alla Segreteria di Stato, per gli effetti sopra enunciati.
52. Appena un impiego di ufficiale, sotto-ufficiale, o caporale diverrà vacante, si provvederà al rimpiazzo a norma delle regole stabilite, fino alle nuove nomine.
53. In quei Comuni ove saranno riuniti in attività non meno di tre battaglioni, il Santo Padre nominerà un Comandante superiore, quante volte crederà necessario .
54. Non potrà peraltro sussistere un comandante superiore della Guardia Civica di una intiera provincia o distretto .
55. La nomina di un Comandante superiore ne’ casi sopra enunciati verrà accompagnata da quella di uno Stato Maggiore, la cui formazione sarà stabilita da una disposizione particolare della Segreteria di Stato.
56. Gli ufficiali di Stato Maggiore verranno nominati dal Santo Padre, presso la proposta in terne fatta dal coman dante superiore, e scelti tra le guardie civiche del corpo.
57. Niun ufficiale esercente un impiego attivo nelle milizie dello Stato, potrà essere nominato ufficiale o comandante superiore della Guardia Civica.