Regolamento per la guardia civica nello Stato pontificio/Titolo VI

Titolo VI

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TITOLO VI.

Del Consiglio di amministrazione.


79. La Guardia Civica, quanto alla sua amministrazione e contabilità, è subordinata all’autorità governativa e municipale. Le spese pertanto della Guardia medesima sono votate, regolate, ed approvate come tutte le altre spese comunali.

80. Ogni corpo di Guardia Civica, composto di un battaglione, ovvero di più battaglioni, riuniti sotto il comando di un sol capo, nel Comune medesimo, avrà un consiglio di amministrazione, il quale dovrà presentare annualmente alla magistratura il consuntivo, o sia lo stato delle spese fatte nell’anno precedente, corredato delle relative giustificazioni, ed il preventivo, vale a dire, lo stato delle spese da incontrarsi nell’anno seguente; affinchè la magistratura stessa possa comprendere tali stati in un articolo speciale de’ preventivi e consuntivi del Comune, i quali vengono [p. 18 modifica]sottoposti all’approvazione governativa secondo i regolamenti vigenti.

81. Il consiglio di amministrazione sarà composto del comandante della Guardia Civica presidente, e di quattro, ovvero sei membri che sappiano leggere e scrivere, scelti in ogni battaglione, per una metà tra gli ufficiali, e per l’altra metà tra i sotto-ufficiali. Nel caso di più battaglioni riuniti, ciascun Comandante di essi sarà aggiunto di diritto al consiglio medesimo.

82. Lo stesso avrà luogo pe’battaglioni che venissero formati con le compagnie del medesimo circondario.

83. Nelle compagnie di uno stesso Comune, o di più Comuni non riunite in battaglione, l’amministrazione sarà affidata al capitano comandante, che ne sarà solo responsabile.

84. I membri del consiglio di amministrazione verranno nominati dall’autorità governativa provinciale; ed in Roma dalla Segreteria di Stato, presso una triplice nota d’individui, presentati dal Comandante il corpo della Guardia Civica.

85. Le spese ordinarie della Guardia Civica sono:

1°. Le spese di locali pei posti.

2.° Le spese di vestiario e soldo dei tamburri, e delle trombe, come pure le spese di bandiere, tamburri, trombe ec.

3.° Il mantenimento delle armi.

4.° Le spese di registri, ruoli, biglietti di guardia, carta, e le spese di officio, e d’impiegati del medesimo.

86. Le spese straordinarie sono:

1.° Quelle relative alla formazione dello Stato maggiore nei Comuni, e nei circondari ne’ quali il Santo Padre avrà nominato un Comandante superiore, analogamente all’art. 55.

2.° Il soldo degli ajutanti maggiori, ed ajutanti sottoufficiali in quei Comuni e nei circondari, ove saranno formati i battaglioni, quante volte queste funzioni non siano esercitate gratuitamente.

[p. 19 modifica]87. I consigli municipali delibereranno intorno alla economia di queste spese.

88. Allorquando si tratterà di battaglioni, ovvero di compagnie formate col concorso di più Comuni dello stesso circondario, la ripartizione delle spese relative al battaglione, ovvero alla compagnia, tra i diversi Comuni, sarà deliberata dal capo di provincia e sua congregazione governativa, consultato il voto delle magistrature.